IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche  e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo   al'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante il regolamento di esecuzione della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014,  registrato  alla  Corte  dei  conti,
recante individuazione  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Visto il proprio decreto dell'11 aprile 2012 con il quale e'  stata
iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge  n.
1096/1971, la varieta' di favino «Laura»  indicata  nel  dispositivo,
per la quale  e'  stato  indicato  a  suo  tempo  il  nominativo  del
responsabile della conservazione in purezza; 
  Vista la richiesta del responsabile della conservazione in  purezza
della  varieta'  indicata  nel  dispositivo,  volta  ad  ottenere  la
cancellazione della varieta' medesima dal registro nazionale; 
  Considerato che la varieta'  per  la  quale  e'  stata  chiesta  la
cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale; 
  Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento  delle
proposte sopra menzionate; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera  b),  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  la  sotto
elencata varieta', iscritta nel registro nazionale delle varieta'  di
specie di piante  agrarie  con  il  decreto  a  fianco  indicato,  e'
cancellata dal registro medesimo: 
    specie: favino; codice SIAN: 12555;  varieta':  «Laura»;  decreto
iscrizione: decreto ministeriale 11 aprile 2012;  responsabile  della
conservazione in purezza: «Agri Obtentions». 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 febbraio 2015 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi