IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto l'art. 2385, primo comma, seconda ipotesi del codice civile che prevede che, in caso di rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori, tale rinunzia abbia effetto dal momento in cui la maggioranza del consiglio si sia ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori; Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria e del successivo accertamento ispettivo, rispettivamente conclusi in data 11 luglio 2014 e 24 settembre 2014, dalle quali sono emerse a carico della societa' cooperativa «Societa' cooperativa edilizia La Goletta», con sede in Roma, delle irregolarita' gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, tra le quali: non aver provveduto alla nomina di un nuovo organo amministrativo a seguito delle dimissioni del consiglio di amministrazione in data 4 agosto 2014; non aver svolto attivita' mutualistica con i propri soci ma esclusivamente con soggetti terzi ai quali sono stati locati i 31 alloggi realizzati nel Piano di zona Osteria del Curato 2, realizzati su area concessa dal Comune di Roma in diritto di superficie, per la costruzione di alloggi di residenza pubblica destinati ad anziani a basso reddito, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 179/1992; non aver provveduto alla modifica dello Statuto sociale, eliminando i riferimenti alla partecipazione al Consorzio Vesta, con particolare riguardo alla obbligatorieta' della presenza in assemblea di un rappresentante del consorzio; Dato atto che la cooperativa ha ottenuto dal Comune di Roma la concessione del diritto di superficie su un'area nel Piano di zona Osteria del Curato 2 dove ha realizzato, in un programma di edilizia economica e popolare, n. 31 alloggi fruendo dei benefici contributivi previsti dall'art. 4 della legge n. 179 del 17 febbraio 1992 per locazione permanente a particolari categorie sociali; Considerato che la cooperativa nel 2005 aveva locato tutti gli alloggi, ad eccezione di quello del portiere, esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge n. 179 del 17 febbraio 1992 ma terzi rispetto alla compagine sociale e che, quindi, nell'attivita' sociale svolta dal 2005 la cooperativa non ha coinvolto i propri soci, i quali non possedevano i requisiti soggettivi per condurre in locazione detti alloggi; Considerato, altresi', che gli amministratori, pur rivestendo formalmente la qualifica di socio, non hanno mai partecipato ad alcun programma edilizio della societa', non hanno percepito alcun compenso per la carica ricoperta e non hanno partecipato alle spese ordinarie del sodalizio, con cio' concretando l'assenza del rapporto mutualistico con la cooperativa e dell'interesse al mantenimento della qualita' di socio in seno alla cooperativa medesima; Tenuto conto che l'intero Consiglio di amministrazione nel corso dell'assemblea in data 4 agosto 2014 ha rassegnato le proprie dimissioni e la cooperativa non ha provveduto alla elezione di nuovi organi sociali; Considerato che la Societa' cooperativa edilizia La Goletta, diffidata a sanare le irregolarita' riscontrate nel corso dell'ispezione straordinaria, ha ottemperato solo ad aspetti formali della diffida e non alle prescrizioni che avrebbero concretato il ripristino della effettivita' della base sociale e che, quindi, le risultanze dell'accertamento ispettivo hanno evidenziato la permanenza delle irregolarita' che supportano l'adozione del provvedimento della gestione commissariale; Vista la nota ministeriale n. 0202543 inviata via PEC in data 14 novembre 2014 con la quale il competente ufficio, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato alla cooperativa, l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto; Decreta: Art. 1 E' revocato il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Societa' cooperativa edilizia La Goletta», con sede in Roma, codice fiscale 08119410580, costituita in data 29 settembre 1987.