IL DIRETTORE GENERALE 
            per i sistemi di trasporto ad impianti fissi 
                   e il trasporto pubblico locale 
 
  Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante  provvedimenti  per
la concessione all'industria privata dell'impianto e  l'esercizio  di
funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico; 
  Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1931, n.  281,  del  Ministro
per le  comunicazioni  concernente  l'approvazione  delle  norme  per
l'impianto  e  l'esercizio  in  servizio  pubblico  degli   ascensori
destinati al trasporto di persone; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1951,
n.  1767,  recante   l'approvazione   del   regolamento   concernente
l'impianto e l'esercizio di  ascensori  e  montacarichi  in  servizio
privato; 
  Visto l'art. 1, comma 3, e gli articoli 3, 4, 5 e  90  del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e  regolarita'  dell'esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; 
  Visto il decreto 2 gennaio 1985, n. 23, del Ministro dei  trasporti
recante norme regolamentari in materia di  varianti  costruttive,  di
adeguamenti tecnici e  di  revisioni  periodiche  per  i  servizi  di
pubblico  trasporto  effettuati  con  impianti  funicolari  aerei   e
terrestri; 
  Visto il decreto 15 marzo 1993 del Ministro dei  trasporti  recante
disposizioni riguardanti l'idoneita' tecnico-professionale, fisica  e
morale dei direttori di esercizio dei servizi di  pubblico  trasporto
terrestre e dei loro sostituti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, recante norme  di  attuazione  della  direttiva  95/16/CE  sugli
ascensori; 
  Visto il decreto 4  dicembre  2003  del  Ministro  delle  attivita'
produttive con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.  162,  sono  state
pubblicate le norme tecniche nazionali, denominate UNI EN 81-1 e  UNI
EN 81-2, che traspongono le norme armonizzate europee in  materia  di
ascensori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  30
aprile 1999, n. 162,  per  la  parziale  attuazione  della  direttiva
2006/42/CE  relativa  alle  macchine  e  che  modifica  la  direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori; 
  Visto  il  decreto   18   febbraio   2011   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti recante disposizioni per  i  Direttori
ed i Responsabili dell'Esercizio  e  relativi  sostituti  e  per  gli
Assistenti  tecnici  preposti  ai  servizi  di   pubblico   trasporto
effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri; 
  Visto il decreto 17 settembre 2014, n.  288,  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  recante  «Requisiti  e  modalita'  di
abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza
sugli  impianti  a  fune  in  servizio   pubblico   (capo   servizio,
macchinista, agente di stazione e di vettura)»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
febbraio 2014, n. 72,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 4 agosto 2014, n. 346, di attuazione del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri  11  febbraio  2014,  n.  72,  concernente
l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  e
dei relativi compiti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  gennaio  2015,
n. 8, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1999, n.  162,  per  chiudere  la  procedura  di
infrazione  2011/4064  ai  fini  della  corretta  applicazione  della
direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di  semplificazione  dei
procedimenti per la  concessione  del  nulla  osta  per  ascensori  e
montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio.»  (Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2015); 
  Visto il  Comunicato  relativo  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, concernente:  «Regolamento  recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1999,
n. 162, per chiudere la procedura di  infrazione  2011/4064  ai  fini
della corretta applicazione della direttiva  95/16/CE  relativa  agli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti  per  la  concessione
del nulla osta per ascensori e montacarichi  nonche'  della  relativa
licenza di esercizio.» (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme  del  presente  decreto  si  applicano  agli  ascensori
destinati al trasporto di persone in servizio pubblico.