IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.158, recante il regolamento di
organizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  per   le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del  28  marzo
2014  effettuato  dal  revisore   incaricato   dalla   Confederazione
cooperative italiane  e  relative  alla  societa'  cooperativa  sotto
indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che la cooperativa, a seguito  della  comunicazione  ai
sensi degli articoli 7 e 8, legge  241/1990,  effettuata  in  data  9
luglio 2014 prot. n. 0126086 non ha  prodotto  alcuna  documentazione
attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies  c.c.,  con  contestuale  nomina  del  commissario
liquidatore; 
  Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio  1975,  n.
400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza
alla quale il sodalizio risulta aderente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa'  cooperativa  «Meridionalcoop  societa'  cooperativa  a
responsabilita' limitata - trasporti e  distribuzioni»  con  sede  in
Bari, costituita in data 25 gennaio 1991, codice fiscale 04204440723,
e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies
c.c.