IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 183 del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
concernente  i  rapporti  della  sanita'  militare  con  il  Servizio
sanitario nazionale, con particolare riferimento al comma  6  in  cui
sono stati riassettati i commi 2-bis e  2-ter  dell'art.  8-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
  Visto l'art. 182 del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
concernente i rapporti con la legislazione in materia sanitaria e  di
igiene pubblica, con particolare riferimento al comma 1, lettera  a),
in cui e' stata riassettata la lettera v)  dell'art.  6  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni; 
  Considerato che il comma 6, lettera b), dell'art. 183  del  decreto
legislativo n. 66 del 2010 prevede che con decreto del Ministro della
salute e del Ministro della  difesa  sono  individuate  le  categorie
destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture
sanitarie militari; 
  Valutate le esigenze  che,  nel  mutato  contesto  organizzativo  e
operativo delle Forze armate,  la  sanita'  militare  e'  chiamata  a
soddisfare; 
  Rilevata la necessita' di  continuare  ad  assicurare  un  supporto
sanitario di consistente e qualificato livello  tecnico-professionale
al personale militare nonche'  ad  alcune  particolari  categorie  di
cittadini  e  alle  popolazioni  civili  nel  corso  di  missioni   e
operazioni fuori area e negli interventi in  occasione  di  pubbliche
calamita'; 
  Visto il decreto dei Ministri della sanita' e della difesa  del  31
ottobre 2000, con cui si provvede all'individuazione delle  categorie
e le tipologie delle prestazioni erogate  dalle  strutture  sanitarie
militari; 
  Considerato sia che in sede applicativa sono  sorte  incertezze  in
merito alla possibilita' che i superstiti del  personale  militare  e
civile della Difesa possano usufruire delle prestazioni erogate dalle
strutture  sanitarie   militari,   sia   che   e'   stata   segnalata
l'opportunita' che il personale delle Forze di polizia a  ordinamento
militare, anche dopo il collocamento in quiescenza, possa  continuare
a fruire delle prestazioni preso le medesime strutture; 
  Ravvisata pertanto la necessita' di adottare un nuovo decreto volto
a includere espressamente  i  superstiti  del  personale  militare  e
civile della Difesa e il  personale  in  quiescenza  delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare tra i  destinatari  delle  prestazioni
erogate dalle strutture sanitarie militari, nonche' ad  aggiornare  i
riferimenti normativi tenendo conto delle disposizioni intervenute; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Categorie destinatarie delle prestazioni 
                   erogate dalla sanita' militare 
 
  1. La sanita' militare eroga le prestazioni di cui  all'art.  2  in
favore delle seguenti categorie: 
  a) militari in servizio di leva nonche', ai fini  dell'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, iscritti di leva e loro parenti; 
  b) personale militare e civile  della  Difesa,  in  servizio  e  in
quiescenza, per patologie correlate a ferite,  lesioni  e  infermita'
riconosciute dipendenti da causa di servizio. 
  2. Possono beneficiare delle prestazioni  erogate  dalle  strutture
sanitarie militari, nei  limiti  consentiti  dall'organizzazione  dei
servizi e fatte salve le prioritarie esigenze di cui al comma  1,  le
seguenti categorie: 
  a) personale militare e civile  della  Difesa,  in  servizio  e  in
quiescenza, per cause diverse da quelle indicate al comma 1,  lettera
b); 
  b) coniuge, parenti e affini di primo grado del personale  militare
e civile della Difesa,  in  servizio  e  in  quiescenza,  nonche'  il
coniuge superstite e gli orfani del personale militare e civile della
Difesa deceduto; 
  c) i componenti,  anche  cessati  dalla  carica,  degli  Uffici  di
Gabinetto del Ministro della difesa, di cui al regio decreto-legge 10
luglio 1924, n. 1100, e degli uffici di  diretta  collaborazione,  di
cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e al conseguente  regolamento  di  organizzazione  di  cui  agli
articoli da 14 a 21 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, come pure i relativi coniugi, parenti e affini  di
primo grado; 
  d) personale in servizio e in quiescenza delle Forze di  polizia  a
ordinamento militare e, previe  intese  con  le  strutture  sanitarie
militari, personale in servizio del Corpo militare della Croce  rossa
italiana, del Corpo  delle  infermiere  volontarie  ausiliarie  delle
Forze armate, nonche' appartenenti agli ordini religiosi che prestano
la loro opera presso strutture militari; 
  e) personale in servizio presso gli  organismi  di  informazione  e
sicurezza; 
  f) personale militare estero accreditato o in servizio in Italia  e
relativi coniuge, parenti e affini di primo grado,  a  condizioni  di
reciprocita'; 
  g) componenti degli organi costituzionali, sulla base  di  apposite
convenzioni; 
  h) cittadini italiani e stranieri che, per motivi di opportunita' o
di  sicurezza,  necessitino  di  trattamenti  sanitari  in   ambienti
«protetti», previa autorizzazione del Ministro della difesa; 
  i) cittadini  italiani  e  stranieri,  che  costituiscono  casi  di
particolare interesse scientifico, clinico o umanitario,  individuati
di volta in volta con  apposita  determinazione  dell'amministrazione
della Difesa, previa comunicazione al Ministero della  salute  e  nel
rispetto, per i cittadini stranieri, delle  vigenti  disposizioni  di
legge in materia di autorizzazione al ricovero e cura in Italia; 
  l) cittadini ricoverati, per ragioni d'urgenza,  su  richiesta  del
sistema di emergenza sanitaria territoriale; 
  m) personale in servizio  delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
civile e delle altre amministrazioni  pubbliche,  limitatamente  alla
sola assistenza presso le strutture sanitarie militari  campali,  nel
corso di missioni e operazioni fuori area  nonche'  in  occasione  di
interventi di protezione civile.