IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria»; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge
n. 112/2008, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, che dispone l'approvazione, con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE e  d'intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un Piano  nazionale
di edilizia abitativa al fine di garantire  su  tutto  il  territorio
nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per  il
pieno sviluppo della persona umana; 
  Visto il comma 12 del  richiamato  art.  11  che  dispone  che  per
l'attuazione degli interventi facenti parte del  Piano  nazionale  di
edilizia abitativa e' istituito un  apposito  Fondo  nello  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  nel
quale confluiscono le risorse finanziarie di cui  all'art.  1,  comma
1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'art. 3,  comma
108, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  nonche'  di  cui  agli
articoli 21, 21-bis, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
luglio 2009, registrato alla  Corte  dei  conti  il  3  agosto  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n.  191,  con  il
quale e' stato approvato il «Piano nazionale di  edilizia  abitativa»
di cui all'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Considerato che il predetto Piano nazionale di  edilizia  abitativa
si  prefigge  in  primo  luogo  l'obbiettivo   di   incrementare   la
disponibilita' di  alloggi  da  destinare  ad  edilizia  sociale  con
risorse dello Stato, delle regioni, delle provincie  autonome,  degli
enti locali e di altri enti pubblici; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e) del citato Piano
nazionale  di  edilizia  abitativa  che   prevede   come   linea   la
realizzazione  di  programmi  integrati  di  promozione  di  edilizia
residenziale sociale; 
  Considerato che in attuazione dell'art. 11,  comma  12  del  citato
decreto-legge  n.  112/2008  e'  stato  istituito  nello   stato   di
previsione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
capitolo  n.  7440  denominato  «Fondo  per  l'attuazione  del  Piano
nazionale di edilizia abitativa»; 
  Considerato  che  sulle  disponibilita'  del  citato   «Fondo   per
l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa» risultano non
ancora destinate risorse per complessivi  euro  7.092.109,00  di  cui
3.669.232,00 come residui di stanziamento provenienti  dall'esercizio
finanziario 2013  ed  euro  3.422.877,00  come  competenza  esercizio
finanziario 2014; 
  Ravvisata l'opportunita' di attuare una iniziativa tesa a  favorire
l'utilizzo  ai  fini  abitativi  degli   immobili   confiscati   alla
criminalita' organizzata con una dotazione finanziaria complessiva di
euro 18.094.353,00; 
  Visto l'art. 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
nonche' l'art. 110 del medesimo,  istitutivo  dell'Agenzia  nazionale
per  l'amministrazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
criminalita' organizzata; 
  Sentita  l'Agenzia  nazionale  per   l'amministrazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; 
  Visto il parere favorevole reso dal Ministero dell'interno espresso
con nota in data 15 aprile 2014 prot. 11001/119/6(1); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Programma per il recupero ai fini abitativi 
             degli immobili confiscati alla criminalita' 
 
  1. Al fine di incrementare il patrimonio di  edilizia  residenziale
pubblica da destinare alle  categorie  sociali  piu'  svantaggiate  e
prioritariamente ai  soggetti  nei  cui  confronti  e'  stato  emesso
provvedimento esecutivo di rilascio il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Direzione  generale  per  la  condizione  abitativa
promuove  un  programma  innovativo  di   recupero   degli   immobili
confiscati alla criminalita' da conferire,  ai  sensi  dell'art.  48,
comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.159,
in  proprieta'  ai  comuni  nel  cui  territorio  i  citati  immobili
ricadono. 
  2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e
confiscati  alla  criminalita'  organizzata  individua  gli  immobili
confiscati  da  destinare  alla  finalita'  di   cui   al   comma   1
prioritariamente tra quelli che ricadono  nei  comuni  capoluoghi  di
regione e, in mancanza di immobili ritenuti idonei  dalle  competenti
amministrazioni comunali, nei comuni a tensione abitativa di cui alla
delibera CIPE 13  novembre  2003  e,  ricevuta  dall'ente  locale  la
valutazione in ordine ai  costi  di  adeguamento  ai  fini  abitativi
ovvero  dal  Provveditorato  interregionale  alle   opere   pubbliche
competente per territorio, procede al conferimento degli immobili  ai
sensi delle norme che disciplinano l'attivita'  dell'Agenzia  dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  che
procede ai sensi del successivo comma 6 sino alla  concorrenza  delle
disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2 del presente decreto. 
  3. Gli immobili recuperati  ai  sensi  del  presente  decreto  sono
destinati alle categorie sociali piu' svantaggiate e prioritariamente
ai soggetti nei cui confronti e' stato emesso provvedimento esecutivo
di rilascio. 
  4. L'elenco  e  le  caratteristiche  degli  immobili  destinati  al
programma di cui al presente decreto e lo stato  di  avanzamento  dei
conferimenti agli enti locali e delle assegnazioni degli alloggi agli
aventi diritto e' pubblicato sul sito internet  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Le attivita' relative alla progettazione, all'affidamento e alla
gestione dei lavori sono svolte da ciascun ente  locale  direttamente
ovvero  avvalendosi  dei  Provveditorati  interregionali  alle  opere
pubbliche competenti per territorio ai sensi dell'art. 33 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  6. Le risorse necessarie per l'adeguamento ai fini abitativi  degli
immobili confiscati, fino ad euro 7.092.109,00 per  l'anno  2014,  ad
euro 3.488.806,00 per l'anno 2015, ad euro  3.671.139,00  per  l'anno
2016 e ad euro 3.842.299,00  per  l'anno  2017,  sono  trasferite  ai
comuni interessati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Direzione generale per la condizione abitativa.