IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del  decreto  legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24 novembre 2003,  n.  326  che  ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute di concedo con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze  del
20  settembre  2004   recante   norme   sull'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma  del
comma 13 dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto 29 marzo 2012, n. 53 di Modifica al regolamento  e
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell'articolo 17, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282 in data 14 novembre 2011, con cui il  Prof.
Luca Pani e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia  italiana
del farmaco a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  maggio  2004,   inerente   la
«Rideterminazione degli importi delle tariffe e dei  diritti  per  le
prestazioni rese a richiesta ed utilita' di soggetti interessati»; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   21   dicembre   2012   recante
«Aggiornamento degli importi delle  tariffe  e  dei  diritti  per  le
prestazioni rese a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e relativa alle «Nuove  norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n.  127  e  s.m.i.  recante  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997; 
  Visto il decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219  e  s.m.i.,
recante  «Attuazione  della  Direttiva   2001/83/CE   (e   successive
direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente
i medicinali per uso umano», ed in particolare l'art. 52-bis; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, in Attuazione
della Direttiva 2011/62/UE, che  modifica  la  Direttiva  2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per  uso  umano,
al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena
di fornitura legale; 
  Vista la determinazione del 13 aprile 2011  recante  individuazione
delle  modifiche  «non  essenziali»   delle   officine   chimiche   e
farmaceutiche, ai  sensi  dell'art.  50,  comma  5-bis,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219; 
  Vista la determinazione del 29 luglio 2011 concernente la Revisione
della determinazione 13  aprile  2011  recante  individuazione  delle
modifiche «non essenziali» delle officine chimiche  e  farmaceutiche,
ai sensi dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  194  del  22
agosto 2011, ed, in particolare,  l'art.  4,  secondo  cui  l'Agenzia
italiana del farmaco si riserva la facolta' di procedere ad  una  sua
revisione; 
  Vista la determinazione n. 72 del 23 gennaio  2013  concernente  la
Revisione della determinazione 29 luglio 2011 recante  individuazione
delle  modifiche  «non  essenziali»   delle   officine   chimiche   e
farmaceutiche, ai  sensi  dell'art.  50,  comma  5-bis,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219; 
  Ritenuto   opportuno   procedere   ad   una    Determinazione    in
considerazione  della  normativa  vigente  per  quanto  concerne   le
officine  di  produzione  e/o  importazione  di  sostanze  attive  in
ottemperanza al disposto di cui all'art.  52-bis,  comma  6,  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. La presente determinazione  si  applica  ai  produttori  e  agli
importatori di sostanze attive stabilite in Italia la  cui  attivita'
e' assoggettata a regime di registrazione ed individua  e  disciplina
la  procedura  di  comunicazione   annuale   delle   modifiche   «non
essenziali» intervenute in relazione alle attivita' di produzione e/o
importazione di sostanze attive non sterili e di sostanze attive  non
di origine biologica.