LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
  Nell'odierna seduta del 22 gennaio 2015; 
  Visto l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in
particolare, il  comma  2,  lettera  c),  in  base  al  quale  questa
Conferenza  promuove  e  sancisce  accordi  tra   Governo,   regioni,
province,  comuni  e  comunita'  montane,  al  fine   di   coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in  collaborazione
attivita' di interesse comune; 
  Visti gli articoli 11 della legge n. 354 del 1975 e 17 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 ove si specifica  che
l'assistenza sanitaria in favore dei detenuti e degli internati debba
essere assicurata all'interno degli  istituti  penitenziari,  essendo
possibile fare ricorso alle strutture sanitarie esterne  solo  quando
"siano necessari cure o  accertamenti  diagnostici  che  non  possono
essere apprestati dai Servizi sanitari interni agli istituti"; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modificazioni, che garantisce la  salute  come  diritto  fondamentale
dell'individuo ed interesse della collettivita'; 
  Visto il d.lgs. 230/99 che all'art. 1 sancisce che  "I  detenuti  e
internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di  liberta',
alla erogazione delle prestazioni di prevenzione,  diagnosi,  cura  e
riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base  degli  obiettivi
generali e speciali di salute e dei livelli  essenziali  uniformi  di
assistenza individuati  nel  Piano  sanitario  nazionale,  nei  piani
sanitari regionali e locali"; 
  Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri  del  29
novembre 2001 e successive modificazioni, recante:  "Definizione  dei
livelli essenziali di assistenza", che definisce i livelli essenziali
di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio  sanitario  nazionale,
ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244
(Finanziaria 2008), il quale prevede che con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri sono definite le modalita'  ed  i  criteri
per   il   trasferimento   dal   Dipartimento    dell'amministrazione
penitenziaria  e  dal  Dipartimento  della  giustizia  minorile   del
Ministero della  giustizia  al  Servizio  sanitario  nazionale  delle
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie
e delle attrezzature  e  beni  strumentali,  in  materia  di  sanita'
penitenziaria; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile  2008,  emanato   in   attuazione   della   sopra   menzionata
disposizione che, tra l'altro,  attribuisce  alle  aziende  sanitarie
locali il compito di garantire ai  detenuti,  agli  internati  ed  ai
minorenni  sottoposti  a  provvedimento  penale  il   soddisfacimento
dei-bisogni di  salute  attraverso  le  prestazioni  di  prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione di cui hanno-bisogno; 
  Visto l'Allegato A del citato decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri che stabilisce che "l'Azienda  sanitaria  garantisce  le
prestazioni specialistiche su richiesta del medico responsabile o  di
altro specialista, da  erogarsi  all'interno  dell'istituto  di  pena
ovvero,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  sicurezza,  presso   gli
ambulatori territoriali o ospedalieri" e 
  Rilevato che il  menzionato  Allegato  A  -  nonche'  l'Accordo  20
novembre 2008 adottato in attuazione  dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  aprile  2008  -   reca
"indicazioni sui modelli organizzativi", secondo cui  la  ASL,  nella
definizione dei modelli organizzativi dell'assistenza sanitaria negli
istituti penitenziari, deve tenere conto di  taluni  criteri,  tra  i
quali la tipologia dei ristretti (collaboratori  di  giustizia,  alta
sicurezza ecc.) o particolari esigenze di sicurezza; 
  Considerato che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008,
ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la  costituzione  del  "Tavolo  di
consultazione permanente sulla  sanita'  penitenziaria",  tra  i  cui
compiti e' previsto anche l'espletamento  dell'attivita'  istruttoria
dei  provvedimenti,  da  sottoporre  all'esame  di  questa   medesima
Conferenza, attuativi del piu' volte citato  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, nonche' la predisposizione
di indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di interventi
nelle realta'  territoriali  e  di  strumenti  volti  a  favorire  il
coordinamento     fra     regioni,      provveditorati      regionali
dell'Amministrazione penitenziaria e centri della giustizia minorile; 
  Visto l'Accordo della Conferenza unificata del  26  novembre  2009,
Rep. Atti n. 81/CU  recante:  "Strutture  sanitarie  nell'ambito  del
sistema penitenziario italiano"; 
  Visto l'art.  7  del  Nuovo  patto  per  la  salute  per  gli  anni
2014-2016,  su  cui  e'  stata  sancita  intesa  nella  seduta  della
Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, Rep. Atti n. 82/CSR, che
prevede che le  regioni  e  le  province  autonome  si  impegnano  ad
approvare in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art.  9  del
decreto legislativo n. 281/1997, l'Accordo avente ad oggetto:  "Linee
guida in materia di modalita' di erogazione dell'assistenza sanitaria
negli Istituti penitenziari"; implementazione  delle  reti  sanitarie
regionali e nazionali"; 
  Vista  la  nota  in  data  22  settembre  2014,  con  la  quale  il
Coordinamento  tecnico  della  Commissione  salute  ha  trasmesso  il
documento indicato in  oggetto,  elaborato  e  condiviso  dal  gruppo
interregionale "Sanita' penitenziaria", al fine  del  perfezionamento
di un Accordo in sede di Conferenza unificata; 
  Vista la nota di questo Ufficio di segreteria del 25 settembre 2014
di diramazione del documento in parola; 
  Considerato che, nel corso della  riunione  del  Tavolo  permanente
sulla sanita' penitenziaria del 15 dicembre 2014,  si  e'  svolto  un
ampio confronto sulla proposta in oggetto e  i  rappresentanti  delle
Amministrazioni centrali interessate e delle regioni hanno concordato
modifiche al testo, recepite nella versione  definitiva  dell'Accordo
trasmessa dal Coordinamento delle Regioni in data 8  gennaio  2015  e
diramata in pari data; 
  Considerato  che,  nel  corso   dell'odierna   seduta   di   questa
Conferenza, il Sottosegretario alla salute ha avanzato la proposta di
inserire all'art. 2, punto 2, fine  del  primo  capoverso,  la  frase
"anche  avvalendosi  delle  tecnologie  e   delle   innovazioni   che
consentono l'erogazione di servizi a distanza", accolta dalle regioni
e province autonome e dalle Autonomie locali; 
  Acquisito, nel corso dell'odierna seduta,  l'assenso  del  Governo,
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano  e  delle
autonomie locali; 
 
                          Sancisce accordo: 
 
  tra il Governo, le regioni e le province autonome  e  le  Autonomie
locali, nei seguenti termini: 
  Considerati: 
    la relazione sulle audizioni dei rappresentanti degli Osservatori
regionali  permanenti  sulla  sanita'  penitenziaria,  in   tema   di
assistenza sanitaria in  favore  dei  detenuti,  internati  e  minori
sottoposti a procedimento penale, che hanno  avuto  luogo  presso  il
Ministero della salute dal 16 giugno al 12 luglio 2011; 
    le  segnalazioni   pervenute   successivamente   da   parte   del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria  e  dal  Dipartimento
della giustizia minorile, che hanno evidenziato in ambito  nazionale,
criticita'  in  tema  di  accesso  alle  cure  dirette  ai  detenuti,
internati e minori sottoposti a procedimento penale; 
    la opportunita' di individuare le iniziative  piu'  efficaci  per
garantire, nei servizi sanitari in ambito penitenziario, una maggiore
uniformita' dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni
sanitarie nei confronti ditale popolazione; 
  Ritenuto necessario fornire indicazioni per  la  ridefinizione  dei
contesti  e  delle  modalita'  con  le  quali  vengono   erogate   le
prestazioni sanitarie a favore delle  persone  detenute  al  fine  di
favorire il superamento delle criticita' segnalate; 
  Si conviene tra il Governo, le regioni e le  province  autonome  di
Trento e Bolzano e le autonomie locali, nei seguenti termini: 
                               Art. 1 
 
 
              La Rete dei servizi sanitari penitenziari 
 
  1.  Le  regioni,  le  province  autonome  e  le  aziende  sanitarie
assicurano l'assistenza sanitaria  alla  popolazione  detenuta  negli
istituti penitenziari e nei  servizi  della  giustizia  minorile  del
proprio territorio regionale  attraverso  un  sistema  articolato  di
servizi sanitari con caratteristiche di complessita' organizzativa  e
funzionale crescenti, che costituiscono la Rete regionale e nazionale
per l'assistenza sanitaria penitenziaria. Le regioni  e  le  province
autonome definiscono entro 180 giorni la composizione e le  modalita'
di funzionamento della Rete cosi' da garantire che tutti i bisogni di
salute  dei  detenuti  trovino  adeguata  ed   appropriata   risposta
all'interno   delle   strutture   regionali   intra-penitenziarie   e
territoriali. A questo fine, in relazione alle caratteristiche  della
popolazione detenuta e alle esigenze sanitarie da questa  presentate,
ogni regione e P.A. assicura all'interno dei  proprio  territorio  la
presenza di servizi sanitari penitenziari in relazione alle  esigenze
della popolazione detenuta negli IIPP. Nell'Allegato, che costituisce
parte  integrante   del   presente   Accordo,   sono   descritte   le
caratteristiche  generali  delle  tipologie   di   servizi   sanitari
penitenziari  cui  ogni  regione  e  P.A.  fa  riferimento   per   la
programmazione dei servizi sanitari necessari negli IIPP del  proprio
territorio. Il trasferimento presso servizi sanitari di altre Regioni
e'  effettuato  dall'Amministrazione   penitenziaria   in   caso   di
necessita' di  cure  di  altissima  specializzazione  o  di  cure  di
particolare complessita'  clinica  (cardiochirurgia,  neurochirurgia,
trapianti, ustioni, ecc..). 
  2. Le regioni e la province  autonome  comunicano  la  composizione
della  rete  assistenziale   (intrapenitenziaria,   territoriale   ed
ospedaliera)  e   la   sua   organizzazione   locale   e   regionale,
all'Amministrazione penitenziaria ed all'Autorita' giudiziaria per le
determinazioni di rispettiva competenza. 
  3. Nel caso in cui il  Direttore  generale  dell'Azienda  sanitaria
competente o suo delegato - su segnalazione del  responsabile  medico
del  servizio  -  certifichi   l'impossibilita'   di   garantire   le
prestazioni   diagnostiche   e/o   terapeutiche   necessarie   presso
l'istituto  penitenziario  o  comunque  nel  territorio  dell'Azienda
sanitaria competente, il trasferimento di detenuti-bisognosi di  cure
e'  effettuato  dall'Amministrazione  penitenziaria  in   uno   degli
istituti penitenziari della regione, tenuto conto  della  valutazioni
del soggetto cui la regione ha attribuito funzioni  di  coordinamento
della rete regionale  (Rete  sanitaria  interpenitenziaria  regionale
interaziendale), su proposta del responsabile  del  servizio/istituto
di partenza e sentito quello del servizio/istituto  di  destinazione.
Per i trasferimenti per motivi di salute in altra regione,  riservati
esclusivamente alle patologie di maggior gravita',  l'Amministrazione
penitenziaria si  avvale  anche  della  collaborazione  del  soggetto
regionale che coordina la rete, le cui  valutazioni  concorrono  alla
individuazione   discrezionale   della    sede    penitenziaria    di
trasferimento  del  detenuto  per  motivi  di  salute.  Il   servizio
sanitario di partenza  e  di  arrivo  collaborano  nello  scambio  di
informazioni a tutela della continuita' terapeutica.