IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 117, secondo comma, e 122,  primo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto  l'articolo  7  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in
materia di svolgimento in un'unica  data  nell'arco  dell'anno  delle
consultazioni elettorali; 
  Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 2  luglio  2004,  n.  165,
recante disposizioni di attuazione  dell'articolo  122,  primo  comma
della Costituzione, come modificato dall'articolo 1, comma 501, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia  di  durata  degli  organi
elettivi regionali; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  introdurre,  in
vista  delle  elezioni   regionali   e   amministrative   del   2015,
disposizioni volte a realizzare le condizioni per il loro svolgimento
abbinato, secondo il principio dell'election day; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  per  le  riforme
costituzionali e i rapporti con il Parlamento e dell'economia e delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
    Integrazione all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 
 
   1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2  luglio
2004, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti  parole:  "o  nella  domenica  compresa   nei   sei   giorni
ulteriori".