IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista  la  legge  n.  426  del  9  dicembre  1998,  recante  «Nuovi
interventi in campo ambientale»,  ed  in  particolare  l'art.  1  che
individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale,  tra
i quali quello di «Piombino» e prevede  l'adozione  di  un  programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; 
  Vista la legge n. 181 del 15 maggio 1989, di conversione in  legge,
con modificazioni, del decreto-legge  n.  120  del  1°  aprile  1989,
recante misure di sostegno e di reindustrializzazione  in  attuazione
del piano di risanamento della siderurgia; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n. 468 del 18 settembre 2001 e s.m.i.,  recante
il «Programma nazionale di  bonifica  e  ripristino  ambientale»  che
individua, tra gli altri, il sito  di  Piombino  come  intervento  di
bonifica di interesse nazionale SIN); 
  Visti  la  direttiva  2004/35/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 21 aprile  2004  sulla  responsabilita'  ambientale  in
materia di prevenzione e  riparazione  del  danno  ambientale  ed  il
successivo decreto legislativo n. 152 del  3  aprile  2006  e  s.m.i.
«Norme in materia  ambientale»,  nell'ambito  del  quale  sono  stati
recepiti i contenuti della suddetta direttiva; 
  Visto in particolare l'art. 252,  comma  4,  del  suddetto  decreto
legislativo, che  attribuisce  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, la titolarita' del procedimento per
la bonifica sui siti di interesse  nazionale,  sentito  il  Ministero
delle attivita' produttive; 
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 7 aprile 2006 (G.U.
n. 147 del  27  giugno  2006),  con  il  quale  viene  aggiornata  la
precedente perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale
di Piombino di cui al decreto  del  Ministero  dell'ambiente  del  10
gennaio 2000 (G.U.  n.  46  del  25  febbraio  2000)  concernente  il
perimetro provvisorio del medesimo sito; 
  Visto il decreto legislativo del 31 maggio  2011,  n.  88,  recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi  speciali
per la rimozione di squilibri economici  e  sociali,  il  quale,  tra
l'altro, dispone che il  FAS  di  cui  all'art.  61  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) assume la  denominazione  di
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); 
  Visto il decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012,  convertito  dalla
legge n. 134 del 7  agosto  2012,  recante  «misure  urgenti  per  la
crescita del  Paese»  e  in  particolare  l'art.  27  concernente  il
riordino   della   disciplina   in   materia   di   riconversione   e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa; 
  Visto il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  31
gennaio 2013, di attuazione  dell'art.  27,  comma  8,  del  suddetto
decreto-legge n. 83/2012 che detta i criteri  per  la  individuazione
delle situazioni  di  crisi  industriali  e  per  la  definizione  di
progetti di riconversione industriale e, a  tal  fine  definisce,  in
particolare, le modalita' di adozione di progetti di riconversione  e
riqualificazione (PRRI) mediante appositi Accordi  di  programma  che
disciplinano gli  interventi  agevolativi,  l'attivita'  integrata  e
coordinata delle Amministrazioni centrali, della Regione, degli  Enti
locali e dei soggetti pubblici e privati,  nonche'  le  modalita'  di
esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate; 
  Tenuto conto che, ai sensi dei richiamati art. 27 del decreto-legge
n. 83/2012 e decreto ministeriale del 31 gennaio 2013,  il  Ministero
dello  sviluppo  economico  si  avvale  dell'Agenzia  nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  S.p.A.  (di
seguito Invitalia) per la definizione e l'attuazione degli interventi
del progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI); 
  Visto il decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante tra  l'altro
le disposizioni urgenti per  il  rilancio  dell'area  industriale  di
Piombino; 
  Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto, con  il  quale,
tra l'altro, viene riconosciuta l'area industriale di Piombino  quale
area  in  situazione  di  crisi   industriale   complessa   ai   fini
dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui   all'art.   27   del
decreto-legge n. 83/2012, nonche' viene  individuato,  nella  persona
del Presidente della regione Toscana,  il  Commissario  straordinario
per l'attuazione  degli  interventi  e  viene  altresi'  prevista  la
stipula di apposito Accordo di programma quadro quale  strumento  per
assicurare l'attuazione degli  interventi  e  l'individuazione  delle
relative risorse finanziarie; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
giugno 2013, con cui, ai sensi del citato art. 1 del decreto-legge n.
43/2013, il  Presidente  della  regione  Toscana  e'  stato  nominato
Commissario straordinario per lo svolgimento delle attivita' connesse
alla    realizzazione    degli    interventi    di    implementazione
infrastrutturale  del  Porto  di  Piombino,  per  il  mantenimento  e
potenziamento dei livelli  occupazionali  dell'area  siderurgica  del
Comune medesimo e per superare  le  gravi  situazioni  di  criticita'
ambientale dell'area, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile; 
  Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e in
particolare il comma 1 che ha sostituito l'art. 252-bis  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 recante disposizioni in materia di  «Siti
inquinati  nazionali  di  preminente  interesse   pubblico   per   la
riconversione industriale»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in particolare l'art. 1,
comma 6, che prevede la destinazione del complesso delle risorse  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di  programmazione
2014-2020 a sostenere  esclusivamente  interventi  per  lo  sviluppo,
anche di natura ambientale, e il comma 7, come  modificato  dall'art.
13, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  91,  in  base  al
quale il Ministro  per  la  coesione  territoriale,  d'intesa  con  i
Ministri interessati, destina, ai sensi del  decreto  legislativo  n.
88/2011, quota parte delle risorse 2014-2020 del  suddetto  Fondo  al
finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del  territorio,
di bonifica di  siti  d'interesse  nazionale,  di  bonifica  di  beni
contenenti amianto e di altri  interventi  in  materia  di  politiche
ambientali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
aprile 2014 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2014), con il quale  e'  stata
conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, Segretario del Consiglio dei  ministri,  la  delega  ad
esercitare le funzioni  di  cui  all'art.  7,  commi  26  e  27,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, relative tra l'altro alla gestione  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione (FSC); 
  Vista  la  disciplina  in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 applicabile dal 1° luglio 2014
(GUCE n. C 200 del 28 giugno 2014), che ha sostituito  la  precedente
disciplina del 1° aprile 2008 (GUCE n. C 82 del 1° aprile 2008),  con
la quale la Commissione Europea ha individuato una serie di misure  a
favore dell'ambiente e dell'energia nel cui caso gli aiuti  di  Stato
possono, a  determinate  condizioni,  risultare  compatibili  con  il
mercato interno a norma dell'art. 107, paragrafo c), del Trattato; 
  Visto l'Accordo di Programma (AP) «Disciplina degli interventi  per
la riqualificazione  e  la  riconversione  del  polo  industriale  di
Piombino», sottoscritto in data 24 aprile 2014 tra la Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  i  Ministeri  dello  sviluppo   economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della difesa,
delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro  e  delle  politiche
sociali, l'Agenzia del demanio, la Regione Toscana, la  Provincia  di
Livorno, il Comune di Piombino,  l'Autorita'  Portuale  di  Piombino,
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A., registrato alla Corte dei conti in data 29  luglio
2014 protocollo n. 2994 ed avente ad oggetto la  definizione  di  una
complessiva ed unitaria manovra  di  intervento  sull'area  di  crisi
industriale complessa di Piombino tramite l'attuazione di un Progetto
di messa in sicurezza,  riconversione  e  riqualificazione  dell'area
industriale medesima; 
  Considerato  che  tale  Accordo  e'  articolato  in  tre  Assi   di
intervento,  il  primo  dei  quali,   ASSE   I   -   «Intervento   di
riqualificazione ambientale  e  produttiva  del  sito  produttivo  di
Piombino della Lucchini in  amministrazione  straordinaria»,  prevede
l'azione  2  «Progetto  integrato  di  messa  in   sicurezza   e   di
reindustrializzazione delle aree situate nel comune  di  Piombino  di
proprieta' ed in attuale concessione demaniale alla  Lucchini  S.p.A.
ai sensi dell'art. 252-bis del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e
s.m.i.»; 
  Considerato in particolare che nell'ambito del richiamato ASSE I  -
azione 2 e' individuato, all'art. 6 del citato Accordo, il «programma
degli interventi di messa  in  sicurezza  per  l'immediata  fruizione
dell'area» che prevede, nella «tabella 2- interventi  finanziati  con
risorse pubbliche in danno dei soggetti responsabili», l'intervento E
consistente nella  «messa  in  sicurezza  operativa  della  falda  da
realizzare nelle aree di proprieta' e in concessione demaniale  della
Societa' Lucchini in Amministrazione  Straordinaria  S.p.A.,  tramite
barrieramento misto  fisico  e  idraulico,  per  l'emungimento  e  il
trattamento delle acque di falda inquinate ai fini  di  cui  all'art.
41, comma 2, del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n.  98/2013,
compresa la realizzazione di sistemi di trincee  drenanti,  pozzi  di
emungimento/aggottamento realizzazione, dell'impianto di  trattamento
delle acque emunte; messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree
demaniali»; 
  Vista la proposta n.  4460  del  16  ottobre  2014  del  competente
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
con delega alla  coesione  territoriale,  concernente  l'assegnazione
delle risorse per l'attuazione del richiamato intervento di messa  in
sicurezza  operativa  della  falda,  da  realizzare  nelle  aree   di
proprieta' e in concessione  demaniale  della  Societa'  Lucchini  in
Amministrazione  Straordinaria  S.p.A,  e  di  messa   in   sicurezza
operativa del suolo nelle aree demaniali, da finanziarsi con  risorse
pubbliche in danno dei soggetti responsabili; 
  Vista in particolare la nota informativa n.  9421  del  13  ottobre
2014, allegata alla suddetta proposta, con la quale, tra l'altro,  il
Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  coesione  economica  (DPS),  in
relazione al richiamato ASSE I - azione 2 - Tabella  2  -  intervento
«E», ha indicato il fabbisogno finanziario per la sua  realizzazione,
ammontante in 50.000.000 di  euro  a  valere  sul  Fondo  sviluppo  e
coesione 2014-2020, ripartiti in 37.000.000 di euro per  le  opere  e
13.000.000 per le somme a disposizione, nonche' le fasi di attuazione
dell'intervento  «E»  programmato   e   l'articolazione   pluriennale
2014-2017 della relativa spesa; 
  Preso atto che nella richiamata nota informativa  e'  indicato  che
per  la  realizzazione  dell'intervento  «E»  in  oggetto  e'   stato
predisposto uno  studio  di  fattibilita'  elaborato  dalla  societa'
Invitalia-attivita' produttive, approvato in sede  di  Conferenza  di
servizi del 23 luglio 2014 tenutasi presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e successivamente oggetto di
condivisione  da  parte  del  Comitato  esecutivo   dell'Accordo   di
Programma nella seduta del 31 luglio 2014; 
  Preso atto che alla suddetta nota informativa e' allegata  la  nota
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
n. 26079 del 6 ottobre 2014, con la quale il Ministero  ha  trasmesso
al  DPS  gli  elaborati  progettuali  aggiornati  sulla  base   degli
adeguamenti concordati tra le Amministrazioni interessate,  chiarendo
che non si rende necessario  un  nuovo  passaggio  in  Conferenza  di
Servizi  e  in  Comitato  Esecutivo  dell'Accordo   in   quanto   gli
aggiornamenti   introdotti   non   comportano   modifiche    tecniche
significative rispetto all'elaborato originale; 
  Tenuto conto che alla richiamata nota informativa e'  allegata  una
Scheda    riepilogativa    dell'intervento    «E»,     redatta     da
Invitalia-attivita'   produttive   sulla   base   dello   studio   di
fattibilita'  aggiornato,   descrittiva   dei   dati   identificativi
dell'intervento e dei relativi Cronoprogramma, Piano economico, Piano
finanziario e avanzamento fisico previsto per la realizzazione; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62) ed in particolare dell'esigenza, emersa in  sede  di  riunione
preparatoria del Comitato del 6  novembre  2014,  di  dover  disporre
l'assegnazione della somma di 50.000.000  di  euro  in  favore  della
Regione  Toscana  in  luogo  del  Ministero  dell'ambiente,  soggetto
destinatario del  finanziamento  secondo  il  richiamato  Accordo  di
programma del 24 aprile 2014; 
  Vista la nota della regione Toscana n. AOOOGRT/275835/A.60  del  10
novembre 2014, con la quale il Presidente esprime il formale  assenso
all'assegnazione alla Regione Toscana dell'importo di  50.000.000  di
euro per la realizzazione dell'intervento di cui al richiamato  «ASSE
I - azione 2», con decorrenza dall'anno 2015; 
  Vista l'odierna nota  n.  4749-P,  predisposta  congiuntamente  dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell'economia e delle finanze e posta a base  della  presente  seduta
del  Comitato,  contenente  le  osservazioni  e  le  prescrizioni  da
recepire nella presente delibera; 
  Su proposta del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, con delega alla coesione territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
1. Assegnazione delle risorse 
  Con la presente  delibera  e'  assegnato  in  via  definitiva  alla
Regione Toscana, per l'anno 2015, l'importo di 50.000.000 di  euro  a
valere sulle risorse del Fondo sviluppo  e  coesione,  programmazione
2014-2020, nell'ambito del Fondo medesimo, per le finalita'  indicate
in premessa. 
2. Modalita' di attuazione 
  2.1 Le suddette risorse saranno messe a disposizione della  Regione
Toscana, che in merito ha espresso il suo formale assenso con lettera
del Presidente del 10 novembre 2014 di cui alle premesse. 
  2.2 I tempi  e  le  modalita'  di  attuazione  dell'intervento  «E»
oggetto   di   finanziamento   della   presente   delibera    saranno
successivamente definiti ai sensi dell'art. 6, comma 7,  dell'Accordo
di Programma del 24 aprile 2014 richiamato in premessa. 
  2.3. Degli esiti delle procedure previste dall'art. 6, comma 8, del
medesimo Accordo di programma, il Ministro dell'ambiente dara'  conto
anche  a  questo  Comitato  in  ordine  alle  risorse  FSC  2014-2020
eventualmente recuperate in applicazione della procedura a carico del
soggetto responsabile dell'inquinamento. 
  2.4. La Regione Toscana, destinataria delle risorse, provvedera' ad
effettuare la necessaria istruttoria per verificare che  la  presente
assegnazione di 50.000.000 di euro, di cui al precedente punto 1, sia
compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. In
conformita' agli esiti dell'istruttoria eseguita, la Regione Toscana,
in accordo con il Ministero dell'ambiente, valutera' la sussistenza o
meno  dei  presupposti  per  l'eventuale  notifica  alla  Commissione
europea della  presente  assegnazione.  Conseguentemente  l'effettiva
erogazione delle risorse resta subordinata  all'esito  favorevole  di
tali verifiche, ovvero alla conclusione positiva della  procedura  di
notifica alla Commissione europea, ove necessaria. 
3. Norme finali 
  Per quanto non espressamente previsto dalla  presente  delibera  si
applicano  le  disposizioni  normative   e   le   procedure   vigenti
nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. 
    Roma, 10 novembre 2014 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
 
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne  -  Prev.
n. 458