LA CORTE DEI CONTI 
 
  Nell'adunanza del 17 febbraio 2015; 
  Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
  Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
  Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con  Regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e  le   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 9 della deliberazione 16  giugno  2000,  n.  14  delle
Sezioni riunite della Corte dei conti,  recante  il  regolamento  per
l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte  dei  conti,
come modificato dalla deliberazione delle Sezioni  riunite  3  luglio
2003 n. 2 (Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2003 n. 163),  nonche'  dalla
deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte  dei  conti  n.
229/CP/2008, del 19 giugno 2008 (pubbl. nella  Gazzetta  Ufficiale  2
luglio 2008, n. 153); 
  Vista la deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR della  Sezione  delle
autonomie, concernente le  Linee  guida  per  l'esame  del  piano  di
riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione  della  sua
congruenza ex art. 243-quater,  del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267 (TUEL) commi 1-3, come introdotto dal decreto  legge  10
ottobre 2012, n. 174, con l'art. 3, comma 1  lettera  r),  convertito
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
  Vista la nota prot. n. 128 in data 9 febbraio 2015 con la quale  il
Presidente della Corte  dei  conti  ha  convocato  la  Sezione  delle
autonomie per l'odierna adunanza  per  il  riesame  della  questione,
proveniente  dall'adunanza  del  29  gennaio  2015,   sollevata   dal
Ministero dell'interno  con  nota  n.  18173  del  27  novembre  2014
acquisita al protocollo dalla Sezione delle autonomie al n. 1208  del
28 novembre 2014; 
  Udito il relatore, Consigliere Rinieri Ferone; 
 
                              Premesso 
 
  Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere della Sezione  delle
autonomie sull'interpretazione dell'art. 243-bis  comma  8  TUEL  che
regola i criteri per l'accesso al «fondo di rotazione per  assicurare
la stabilita' finanziaria degli enti locali»  disciplinato  dall'art.
243-ter TUEL. Recita la norma: «Al fine di assicurare  il  prefissato
graduale riequilibrio finanziario ... l'ente...g) puo'  ...  accedere
al fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria  degli
enti locali di cui all'art.  243-ter,  a  condizione  che  ...  abbia
provveduto alla rideterminazione della dotazione  organica  ai  sensi
dell'art.  259,  comma  6...».  Tale  ultima  disposizione,  che   si
riferisce agli enti che hanno dichiarato il  dissesto  finanziario  e
che   devono   deliberare   l'ipotesi   di    bilancio    stabilmente
riequilibrato,  prevede,  al  comma  6,  che   «l'ente   locale   ...
ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il  personale
comunque in  servizio  in  soprannumero  rispetto  ai  rapporti  medi
dipendenti-popolazione di  cui  all'art.  263,  comma  2».  La  norma
continua disponendo anche che «la spesa  per  il  personale  a  tempo
determinato deve altresi' essere ridotta a non oltre il 50 per  cento
della spesa media sostenuta  a  tale  titolo  per  l'ultimo  triennio
antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce». 
  Il punto di diritto sul quale il Ministero dell'interno ha  chiesto
il parere della Sezione delle autonomie e' inteso a conoscere: 
    «se il rinvio  operato  dall'art.  243-bis,  comma  8  lett.  g),
all'art. 259, comma 6, sia limitato unicamente all'obbligo codificato
nella prima parte della norma e cioe' alla riduzione della  dotazione
organica, oppure debba intendersi esteso anche alla  riduzione  della
spesa per il personale a tempo determinato ossia alla  seconda  parte
della disposizione». 
 
                             Considerato 
 
  La rideterminazione della dotazione organica nei limiti e secondo i
criteri dettati dall'art. 259, comma 6 del TUEL in materia di bilanci
stabilmente riequilibrati, e' attivita' tipica e  vincolata  sia  nei
meccanismi (quelli contemplati dall'art. 263, comma 2 TUEL) sia nelle
finalita' (programma di stabile riequilibrio del bilancio in un  ente
dissestato); il carattere della tipicita' risiede nel fatto che  tale
misura  interviene  su  un   elemento   strutturale   dell'equilibrio
finanziario dell'ente e cioe' sulla spesa per il personale che e' una
posta di bilancio tradizionalmente rigida e che deve  essere  ridotta
per stabilizzare la dinamica entrate-uscite del bilancio  dissestato.
In pratica la  stabilita'  e'  l'elemento  che  qualifica  la  misura
richiesta  che  si  sostanzia,  per  l'appunto,  in   una   riduzione
permanente di spesa: in atto, se l'organico e'  interamente  coperto,
in prospettiva, se la  riduzione  e'  destinata  a  produrre  i  suoi
effetti in futuro. Allo stesso modo il riequilibrio  finanziario  del
bilancio degli enti in predissesto, materia su cui verte il  quesito,
richiede misure altrettanto strutturali; anzi, per  questa  specifica
misura, l'art. 243-bis, comma 8 ne  rafforza  la  portata  prevedendo
l'espresso divieto di variare in aumento la  dotazione  organica  per
tutta  la  durata  del  piano  di  riequilibrio.  In  ragione   della
argomentata simmetria un primo approdo interpretativo fa ritenere che
a questa, e solo a questa, misura si riferisca il comma  8  lett.  g)
dell'art. 243-bis TUEL. 
  A conforto di questa tesi sovviene la  considerazione  che  l'altra
misura contemplata nell'art. 259, comma 6, e cioe' la riduzione della
spesa del personale a tempo determinato,  ha  un'efficacia  orientata
alla stabilizzazione finanziaria incidendo immediatamente sui  volumi
di quelle specifiche uscite che,  secondo  la  norma,  devono  essere
dimezzate rispetto alla  spesa  media  dell'ultimo  triennio;  ma  e'
nettamente distinta dalla prima e non puo' ritenersi  automaticamente
operante  insieme  a  quella,  come  attratta  in  un'unica  «orbita»
gestionale. 
  In  parallelo  con  tale  norma  puo'  leggersi,  nella  disciplina
relativa ai piani di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  quella
contenuta nel comma 9 dell'art. 243-bis dove,  in  caso  di  avvenuto
accesso al fondo di rotazione, sono imposte  misure  di  riequilibrio
della parte corrente  del  bilancio  da  adottare  entro  il  termine
dell'esercizio finanziario. 
  Tra queste  misure  e'  annoverata  la  riduzione  delle  spese  di
personale ed in particolare di quelle individuate  nella  norma  che,
ovviamente, non escludono altri diversi  interventi  sulla  spesa  di
personale che siano necessari per riequilibrare la parte corrente del
bilancio. 
  D'altra parte, sempre sotto il profilo della netta distinzione  tra
le misure in esame, non  puo'  non  considerarsi  che  la  spesa  del
personale in  organico  costituisce  anche  fattore  rilevante  della
rigidita' del bilancio che va governata con un'attenta programmazione
della sua evoluzione. La spesa del  personale  a  tempo  determinato,
rappresenta,  invece,  una  voce  passiva  modulabile   nella   breve
prospettiva   dell'esercizio   finanziario   e   per    questa    sua
caratteristica suscettibile di produrre, nel breve  termine,  effetti
finanziari riequilibrativi. Cio' al pari di quanto previsto dall'art.
243-bis comma 9 TUEL, ragion per cui le due norme, per  questa  parte
del rispettivo contenuto dispositivo, «vivono di luce propria». 
  Alla  luce  delle   considerazioni   sin   qui   svolte   si   puo'
conclusivamente  affermare  che  il  rinvio  al  259  comma  6   deve
intendersi solo alla disposizione che contempla  la  riduzione  della
dotazione organica che, in ragione della sua copertura,  rappresenta,
al pari delle altre misure indicate nell'art. 243-bis,  comma  8,  un
elemento permanente della riduzione  delle  uscite  che  deve  essere
congruente al livello di autonomia finanziaria dell'ente. 
  Sulla base di tale interpretazione, le Linee guida ed i criteri per
l'istruttoria del piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale  ex
art. 243-quater TUEL come introdotto dall' art. 3, comma  1,  lettera
r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla  legge
7   dicembre   2012,   n.   213,   approvati    con    delibera    n.
16/SEZAUT/2012/INPR  di   questa   Sezione   delle   autonomie,   per
completezza documentale, devono  essere  integrati  con  il  presente
documento seguendo gli stessi criteri di pubblicazione. 
 
                              Delibera 
 
  Alla prospettata questione, in conformita' ai principi  di  diritto
che regolano i criteri ermeneutici, per gli aspetti sia letterali che
sistematici, e' data la seguente soluzione: 
    nella procedura  di  riequilibrio  il  rinvio  operato  dall'art.
243-bis, comma 8 lett. g) TUEL all'art. 259, comma 6, deve intendersi
riferito alla sola riduzione della dotazione  organica  e  non  anche
alla riduzione della spesa del personale a tempo determinato; misura,
quest'ultima,  che  potra'  essere  adottata   nel   contesto   degli
interventi di cui all'art. 243-bis, comma 9 TUEL, ove  necessaria  al
riequilibrio della parte corrente del bilancio; 
  Le Linee  guida  ed  i  criteri  per  l'istruttoria  del  piano  di
riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) come  introdotto  dall'art.
3, comma 1, lettera r) del decreto legge 10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito dalla  legge  7  dicembre  2012,  n.  213,  approvati  con
deliberazione  n.  16/SEZAUT/2012/INPR  di   questa   Sezione   delle
autonomie, sono integrati con il presente documento. 
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
  Cosi' deliberato in Roma, nell'adunanza del 17 febbraio 2015. 
 
                                              Il Presidente: Falcucci 
Il relatore: Ferone 
Depositata in segreteria il 3 marzo 2015