IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 2, comma 3, della legge  9  luglio  1990,  n.  185,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  il  quale  prevede   che
l'elenco dei materiali di armamento, da comprendere  nelle  categorie
di cui al comma 2 del medesimo  art.  2,  e'  individuato  anche  con
riferimento ai prodotti  per  la  difesa  di  cui  all'allegato  alla
direttiva 2009/43/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  e
successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 2014/108/UE della Commissione  del  12  dicembre
2014, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa; 
  Considerato che il citato art. 2, comma 3, della legge n.  185  del
1990, prescrive altresi' che l'individuazione di  nuove  categorie  e
l'aggiornamento  dell'elenco  dei  materiali  d'armamento,  ove  resi
necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto  del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale,  dell'interno,  dell'economia  e
delle finanze, e dello sviluppo economico; 
  Visti i decreti interministeriali in data  23  settembre  1991,  28
ottobre 1993, 1° settembre 1995, 13 giugno 2003, 11 aprile  2012,  26
giugno 2013 e 7 maggio 2014, con i  quali  sono  state  approvate  le
precedenti versioni degli elenchi dei materiali d'armamento; 
  Constatata la necessita' di approvare un nuovo elenco dei materiali
di armamento, allo  scopo  di  conformarsi  alle  disposizioni  della
citata direttiva 2014/108/UE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato  il  nuovo  elenco  dei  materiali  d'armamento  da
comprendere nelle categorie di cui all'art. 2, comma 2,  della  legge
n. 185 del 1990, allegato al presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 marzo 2015 
 
                      Il Ministro della difesa 
                               Pinotti 
 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                          Gentiloni Silveri 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                                Guidi