IL CAPO 
                          DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
   Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
   Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
   Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
   Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del  citato
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni  dalla  legge
n. 100/2012, dove viene  stabilito  che  per  la  prosecuzione  degli
interventi da parte delle gestioni commissariali ancora  operanti  ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione  l'art.
5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; 
   Vista l'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.
3303 del 18 luglio 2003; 
   Visti gli articoli 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8  e  9  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010,
ed 8, comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3925 del 23 febbraio  2011,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
   Vista l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 66 del 22 marzo  2013,  recante  «Ordinanza  di  protezione
civile  finalizzata  a  favorire  e  regolare   il   subentro   delle
amministrazioni  competenti  in  via   ordinaria   nelle   iniziative
finalizzate alla chiusura delle gestioni commissariali  di  cui  agli
articoli 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, ed 8, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3925  del
23 febbraio 2011, e successive modifiche ed integrazioni»; 
   Viste le note dell'Istituto nazionale di fisica  nucleare  del  17
novembre 2014 e 5 febbraio 2015, con cui quest'ultimo ha  chiesto  la
proroga del termine di durata della contabilita' speciale  aperta  ai
sensi  dell'art.  3,  comma  2,  della  sopra  citata  ordinanza   n.
3303/2003, al  fine  di  consentire  l'ultimazione  delle  iniziative
ancora necessarie per il ritorno nell'ordinario; 
   Vista la nota del dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  14  gennaio
2015; 
   Ravvisata la necessita' di garantire il rapido  completamento,  da
parte dell'Amministrazione  pubblica  subentrante,  delle  iniziative
finalizzate al definitivo superamento della situazione di  criticita'
in rassegna; 
   Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per consentire il completamento delle attivita' gia' programmate
ai sensi dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 66  del  22  marzo  2013,  il  termine  di  chiusura  della
contabilita'  speciale  n.  3033,  gia'   intestata   al   Presidente
dell'Istituto nazionale di fisica  nucleare  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 5, della medesima ordinanza n. 66/2013, e' prorogato fino al 31
dicembre 2015. 
  2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 marzo 2015 
 
                                  Il capo del Dipartimento: Gabrielli