IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art.
16 e l'art. 17; 
  Visto  il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   in
particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  sull'applicazione
delle norme dell'Unione europea in materia di  aiuti  di  Stato  alla
compensazione concessa per la prestazione  di  servizi  di  interesse
economico generale (GUUE  2012/C  8/02),  la  disciplina  dell'Unione
europea  relativa  agli  aiuti  di  Stato  concessi  sotto  forma  di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03); 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato
al Ministro dei trasporti e della navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre  con
proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli
scali nello stesso contemplati in conformita' alle  disposizioni  del
Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento
(CE) n. 1008/2008; 
  Visto l'art. 4, comma 206, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,
che modificando l'art. 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.
289, ha esteso le disposizioni di cui  all'art.  36  della  legge  17
maggio 1999, n. 144, anche all'aeroporto di Reggio Calabria; 
  Visto l'art. 4, commi 206 e 207, della legge 24 dicembre  2003,  n.
350, che ha previsto l'impegno di spesa per finanziare la continuita'
territoriale di 12 aeroporti tra cui l'aeroporto di Reggio Calabria; 
  Visto il verbale della riunione del 13 luglio 2005 tenutasi  presso
gli uffici di diretta collaborazione dell'allora Vice Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti on. Mario Tassone, in  base  al  quale
l'impegno  di  spesa  sopra  indicato  e'  stato  ripartito  tra  gli
aeroporti interessati, decidendo di riservare all'aeroporto di Reggio
Calabria la somma di 4 milioni di euro; 
  Visto il decreto ministeriale n. 427 del 13 dicembre  2011  con  il
quale e' stato concesso alla compagnia aerea Alitalia - CAI S.p.A. il
diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla  rotta  Reggio
Calabria-Torino Caselle e viceversa in esclusiva e per la  durata  di
due anni sulla base di una compensazione  finanziaria  massima  di  €
583.077,00 per ciascuno dei due anni di esercizio secondo  il  regime
onerato disciplinato dal decreto ministeriale n.  108  del  23  marzo
2011; 
  Vista la nota della regione Calabria n. 0179589 del 29 maggio  2014
con la quale  si  chiede  al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  la  delega  ad  indire  la  conferenza  di   servizi   per
l'individuazione degli oneri di servizio pubblico sui  servizi  aerei
di  linea  effettuati  tra  l'aeroporto  di  Reggio  Calabria  ed   i
principali aeroporti nazionali; 
  Vista la delega conferita con nota n. 23145 del 13 giugno 2014  dal
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  al  Vice  Presidente
della regione Calabria -  dottoressa  Antonella  Stasi  -,  ai  sensi
dell'art. 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad  indire
e presiedere la conferenza di  servizi  al  fine  di  individuare  il
contenuto  dell'imposizione  di  oneri  di  servizio   pubblico   sui
collegamenti aerei con l'aeroporto di Reggio Calabria in ottemperanza
e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Visto il decreto n. 114 del  12  novembre  2014  con  il  quale  il
Presidente della Giunta regionale indice la conferenza di servizi per
individuare il contenuto degli oneri di servizio pubblico da  imporre
sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Reggio Calabria; 
  Vista la nota della regione Calabria n. 358876/SIAR del 13 novembre
2014 che convoca la conferenza di servizi di cui sopra per il  giorno
20 novembre 2014, con possibile prosecuzione dei lavori  in  data  21
novembre 2014; 
  Viste le risultanze della conferenza di servizi sopra  citata,  che
si e' tenuta a Roma presso la sede della regione Calabria  il  giorno
20 novembre 2014 e presso la sede del Ministero delle  infrastrutture
e dei  trasporti  -  Direzione  generale  per  gli  aeroporti  ed  il
trasporto aereo il giorno 21  novembre  2014  e  che  ha  definito  i
parametri su  cui  articolare  l'imposizione  di  oneri  di  servizio
pubblico sui  collegamenti  aerei  da  Reggio  Calabria  per  Pisa  e
Bologna; 
  Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale
delle popolazioni che insistono nel bacino di  utenza  dell'Aeroporto
dello  Stretto  attraverso  voli  di  linea  adeguati,   regolari   e
continuativi tra lo scalo di Reggio Calabria e gli scali  di  Pisa  e
Bologna; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Limitatamente alle finalita' perseguite dal  presente  decreto,  il
servizio aereo di linea sulle rotte Reggio Calabria-Pisa e viceversa,
Reggio  Calabria-Bologna  e  viceversa,   costituisce   un   servizio
d'interesse economico generale.