IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; Vista la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02), la disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03); Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto l'art. 4, comma 206, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che modificando l'art. 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche all'aeroporto di Reggio Calabria; Visto l'art. 4, commi 206 e 207, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha previsto l'impegno di spesa per finanziare la continuita' territoriale di 12 aeroporti tra cui l'aeroporto di Reggio Calabria; Visto il verbale della riunione del 13 luglio 2005 tenutasi presso gli uffici di diretta collaborazione dell'allora Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti on. Mario Tassone, in base al quale l'impegno di spesa sopra indicato e' stato ripartito tra gli aeroporti interessati, decidendo di riservare all'aeroporto di Reggio Calabria la somma di 4 milioni di euro; Visto il decreto ministeriale n. 427 del 13 dicembre 2011 con il quale e' stato concesso alla compagnia aerea Alitalia - CAI S.p.A. il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Reggio Calabria-Torino Caselle e viceversa in esclusiva e per la durata di due anni sulla base di una compensazione finanziaria massima di € 583.077,00 per ciascuno dei due anni di esercizio secondo il regime onerato disciplinato dal decreto ministeriale n. 108 del 23 marzo 2011; Vista la nota della regione Calabria n. 0179589 del 29 maggio 2014 con la quale si chiede al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la delega ad indire la conferenza di servizi per l'individuazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Reggio Calabria ed i principali aeroporti nazionali; Vista la delega conferita con nota n. 23145 del 13 giugno 2014 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Vice Presidente della regione Calabria - dottoressa Antonella Stasi -, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la conferenza di servizi al fine di individuare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con l'aeroporto di Reggio Calabria in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto il decreto n. 114 del 12 novembre 2014 con il quale il Presidente della Giunta regionale indice la conferenza di servizi per individuare il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Reggio Calabria; Vista la nota della regione Calabria n. 358876/SIAR del 13 novembre 2014 che convoca la conferenza di servizi di cui sopra per il giorno 20 novembre 2014, con possibile prosecuzione dei lavori in data 21 novembre 2014; Viste le risultanze della conferenza di servizi sopra citata, che si e' tenuta a Roma presso la sede della regione Calabria il giorno 20 novembre 2014 e presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo il giorno 21 novembre 2014 e che ha definito i parametri su cui articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da Reggio Calabria per Pisa e Bologna; Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale delle popolazioni che insistono nel bacino di utenza dell'Aeroporto dello Stretto attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Reggio Calabria e gli scali di Pisa e Bologna; Decreta: Art. 1 Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Reggio Calabria-Pisa e viceversa, Reggio Calabria-Bologna e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.