IL DIRETTORE GENERALE 
              per la protezione della natura e del mare 
 
  Visto il decreto del direttore generale  per  la  protezione  della
natura e del mare del 25 febbraio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 31 marzo 2011,  recante
"Definizione delle procedure per il riconoscimento di  idoneita'  dei
prodotti assorbenti  e  disperdenti  da  impiegare  in  mare  per  la
bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi", cosi' come
modificato dal decreto del direttore generale per la protezione della
natura e del mare del 3  febbraio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  41  del  19  febbraio  2014
recante "Modifica al decreto 25 febbraio  2011,  recante  definizione
delle procedure per  il  riconoscimento  di  idoneita'  dei  prodotti
assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la  bonifica  dalla
contaminazione da idrocarburi petroliferi"; 
  Vista l'istanza prodotta ai sensi  dell'art.  3  del  summenzionato
d.d. del 25 febbraio 2011 dalla Societa' Chimec  S.p.A.  in  data  24
giugno 2014, diretta ad ottenere il riconoscimento di  idoneita'  del
prodotto disperdente denominato CHIMSPERSE 4000 da impiegare in  mare
per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi; 
  Viste le note  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare (prot. n. 17046/PNM del 26 agosto 2014 e  prot.
n. 24247/PNM del 26 novembre 2014) con le quali veniva richiesta,  in
base alle note dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (prot. n. 32168 del 4 agosto 2014 e prot. n. 47762 del  19
novembre 2014) e dell'Istituto superiore di sanita' (prot.  n.  26312
del 1° agosto 2014 e prot. n.  39027  del  25  novembre  2014),  alla
Societa'  Chimec   S.p.A   documentazione   integrativa   all'istanza
presentata; 
  Vista la documentazione  tecnica  fatta  pervenire  dalla  Societa'
istante con la citata nota del 24 giugno  2014  e  la  documentazione
integrativa di cui alle note del 1° ottobre 2014 e 17 dicembre 2014; 
  Considerata la conformita'  della  documentazione  complessivamente
presentata dalla Societa' Chimec S.p.A. ai sensi dell'art. 3, commi 2
e 3, del d.d. 25 febbraio 2011 e s.m.i.; 
  Visti i pareri congiunti, ai sensi dell'art. 4, comma 1,  del  d.d.
25 febbraio 2011, sull'idoneita' del prodotto disperdente  Chimsperse
4000  dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e   la   ricerca
ambientale del 27  gennaio  2015,  prot.  n.  3818,  e  dell'Istituto
superiore di  sanita'  del  28  gennaio  2015,  prot.  n.  2490,  che
attestano che  il  prodotto  soddisfa  i  criteri  di  accettabilita'
indicati dal d.d. 25 febbraio 2011 e s.m.i.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il prodotto denominato Chimsperse 4000 della Societa' Chimec S.p.a.
e' riconosciuto idoneo come prodotto disperdente da impiegare in mare
per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.