IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, che prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator individuati dal comma 1 del predetto art. 9, in relazione ai costi sostenuti per gli investimenti e attivita' di sviluppo stabiliti nel comma 2; Visto il comma 4 del citato art. 9, che stabilisce che con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, siano dettate le disposizioni applicative della predetta misura di agevolazione fiscale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d'impresa; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta; Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare l'art. 14, relativo al recupero degli aiuti illegali; Visto il comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in base al quale i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, recante «Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto dei servizi»; Sentito il Ministro dello sviluppo economico, Adotta il seguente decreto: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua le necessarie disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta di cui in premessa, con riferimento, in particolare: a) alle tipologie delle spese eleggibili, alle soglie massime di spesa eleggibile, nonche' ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute; b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo; c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo; d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.