IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il protocollo d'intesa del 10 maggio 2012 firmato tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA, le regioni e Provincie autonome ed il Ministero della Salute finalizzato a definire, tra le parti, le intese necessarie a favorire le modalita' di colloquio e trasmissione al Ministero delle politiche agricole e forestali e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalita' effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, nonche' le modalita' di effettuazione degli stessi, prorogato con nota Ministero delle politiche agricole e forestali n. 25796 del 24 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, e con Atto della Conferenza Stato-Regioni n. 165/CSR del 27 novembre 2014 al 31 dicembre 2020; Visto il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative in materia di condizionalita' al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni regolamentari introdotte dalla riforma della PAC; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella seduta del 18 dicembre 2014; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto, avente carattere non regolamentare: a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalita' di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell' allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013; b) detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del Regolamento (UE) n. 640/2014; c) definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 paragrafo 3, e 29 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 2. Gli impegni e le sanzioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, ed ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonche' dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli impegni e le sanzioni di cui al presente decreto non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'art. 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013. 3. Gli impegni e le sanzioni di cui al Capo III del presente decreto si applicano ai beneficiari delle misure di sviluppo rurale di cui alle relative disposizioni specifiche.