IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante Adozione
del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei  prodotti
fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14  agosto
2012, n. 150, recante: «Attuazione della  direttiva  2009/128/CE  che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai  fini  dell'utilizzo
sostenibile dei pesticidi»; 
  Vista la Decisione del  Consiglio  2009/562/CE  relativa  alla  non
iscrizione  della  sostanza  attiva  metam  nell'allegato   I   della
direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che  nel  rispetto  di  condizioni  rigorose  intese  a
minimizzare i rischi per la salute dell'uomo, degli animali  e  della
tutela dell'ambiente, e' stata concessa la  possibilita'  agli  Stati
richiedenti, di poter usufruire di  un  periodo  di  tolleranza  piu'
lungo per utilizzare la sostanza attiva metam; 
  Visto l'allegato della suddetta decisione  che  riportava  l'elenco
degli  Stati  membri,  tra  cui  l'Italia,  che  hanno  mantenuto  le
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti il metam  e  gli
usi autorizzati per ogni singolo Stato membro,  ritenuti  essenziali,
fino al 31 dicembre 2014; 
  Visto il successivo Regolamento (UE) n. 359/2012 della  Commissione
che ha approvato il metam  in  conformita'  al  regolamento  (CE)  n.
1107/2009, sulla base di nuovi dati presentati e valutati dallo Stato
membro relatore, dall'EFSA e dalla Commissione europea; 
  Considerato che il succitato regolamento ha abrogato  la  decisione
2009/562/CE mantenendo comunque valido fino al 31  dicembre  2014  il
periodo  di  tolleranza  piu'  lungo  concesso  agli   Stati   membri
richiedenti; 
  Visto  il  decreto  dirigenziale  del  17  dicembre  2014  che   ha
ri-registrato i prodotti fitosanitari contenenti la  sostanza  attiva
metam; 
  Considerato che il prodotto fitosanitario  METAM  (Reg.  n.  3745),
contiene la sostanza attiva metam di fonte diversa, rispetto a quella
approvata a livello comunitario per specifiche  tecniche,  metodi  di
analisi e processo di produzione; 
  Considerato che sono tuttora in corso da parte dello  Stato  Membro
Relatore le verifiche necessarie a valutare l'equivalenza  chimica  e
la completezza del dossier relativo alla  sostanza  attiva  metam  di
fonte diversa; 
  Considerato   che   e'   necessario   ri-registrare   il   prodotto
fitosanitario METAM (reg. n. 3745) dell'Impresa  LAINCO  fino  al  30
giugno 2015 per dare tempo allo Stato membro relatore  di  concludere
con le verifiche in atto; 
  Vista la nota con la quale l'Impresa titolare  della  registrazione
ha comunicato di aver provveduto alla riclassificazione ai sensi  del
regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Visto che per il prodotto fitosanitario in questione e' allegata al
presente decreto, sia l'etichetta trasmessa dall'Impresa titolare, in
adempimento dell'obbligo di classificazione ai sensi del  regolamento
(CE) n. 1272/2008 che l'etichetta conforme alle direttive  67/548/CEE
e 1999/45/CE; 
  Considerato altresi' che l'etichetta del prodotto fitosanitario  in
questione deve  essere  adeguata  anche  alle  condizioni  specifiche
riportate nella «Parte A»  dell'allegato  al  regolamento  stesso  di
approvazione della sostanza attiva metam; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 
 
                              Decreta: 
 
  E' modificato il decreto  dirigenziale  del  17  dicembre  2014  di
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a  base  della
sostanza attiva metam approvata  con  regolamento  (UE)  n.  359/2012
della Commissione, in conformita' al regolamento (CE)  n.  1107/2009,
per  inserire  nell'elenco  allegato  al  decreto  stesso,  anche  il
prodotto fitosanitario  METAM  (reg.  n.  3745)  dell'Impresa  LAINCO
contenente la stessa sostanza attiva metam di fonte diversa. 
  Tale  ri-registrazione,  e'  limitata  al  30  giugno   2015,   per
permettere allo Stato membro  relatore  di  concludere  le  verifiche
necessarie per valutare l'equivalenza chimica e  la  completezza  del
dossier  relativo  alla  sostanza  attiva  metam  di  fonte  diversa,
contenuta nel prodotto fitosanitario in questione. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata, adeguata  alla  «Parte  A»  delle  disposizioni
specifiche di cui all'allegato del regolamento di approvazione  della
sostanza attiva metam, sia nella versione munita  di  classificazione
conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sia  nella  versione
munita  di  classificazione  stabilita  dal  titolare  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1272/2008. 
  La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE, e' consentita non oltre il 31 maggio 2015. 
  La  commercializzazione  e  l'impiego  delle  scorte  giacenti  del
prodotto  fitosanitario  non  adeguate  ai  criteri   stabiliti   dal
regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concesse fino al 1° giugno  2017,
ai sensi dell'art. 61 del suddetto regolamento. 
  L'Impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta  a  rietichettare,
il  prodotto  fitosanitario  munito  dell'etichetta   precedentemente
autorizzata,  non  ancora  immesso  in  commercio  e  a  fornire   ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi ai suindicati prodotti sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 11 febbraio 2015 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco