IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300   e    successive    modifiche    ed    integrazioni    («Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»); 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive modifiche ed integrazioni, recante  «Disposizioni  urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici» e, in particolare, il comma 1 ed il comma 5, lettere f)  ed
f-bis), del predetto decreto; 
  Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004,  n.  245  dal
titolo  «Regolamento  recante   norme   sull'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi'  come
modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo  2012,  n.
53 («Modifica al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco  (AIFA),  in  attuazione  dell'art.  17,  comma  10,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 15 luglio  2011,  n.  111»),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'8 maggio 2012, n. 106; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la deliberazione n. 41 del 6 novembre 2014 con  la  quale  il
Consiglio di amministrazione AIFA ha adottato il nuovo regolamento di
organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento  del  personale
dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
della cui pubblicazione sul sito  istituzionale  dell'AIFA  e'  stato
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 22 del  28
gennaio 2015; 
  Tenuto conto della determinazione HR/DC/FM n. 130/DG del 28  maggio
2012 istitutiva dell'Unita' dirigenziale registri per il monitoraggio
protocolli dei farmaci - gestione dati esperti AIFA; 
  Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,
n. 326 e successive modifiche ed integrazioni,  il  quale  stabilisce
che a decorrere dal 1°  gennaio  2004  tutti  i  prezzi  dei  farmaci
rimborsati dal servizio sanitario nazionale (SSN)  siano  determinati
mediante contrattazione tra AIFA e produttori, secondo le modalita' e
i criteri indicati nella deliberazione CIPE 1° febbraio  2001,  n.  3
(«Individuazione dei criteri per la  contrattazione  del  prezzo  dei
farmaci»); 
  Visto l'art. 15, comma 6, lettera c), del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7  agosto
2012, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone
che la spesa farmaceutica ospedaliera sia calcolata  al  netto  delle
somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche  sotto  forma  di
extra-sconti, alle regioni ed alle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilita' condizionata
(payment by results, risk sharing e cost  sharing),  sottoscritte  in
sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai  sensi  dell'art.
48,  comma  33,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Considerato il protocollo d'intesa AIFA-Farmindustria del 29 maggio
2014, il quale prevede forme di cooperazione tra le parti al fine  di
contribuire  alla  efficace  gestione  dei   registri   dei   farmaci
sottoposti a monitoraggio; 
  Considerati la linea  guida  AIFA  per  la  gestione  dei  rimborsi
condizionati tramite registri su piattaforma AIFA per gli anni 2012 e
2013  predisposta  il  15  aprile  2014,  nonche'  il  programma  per
l'attivazione delle procedure di rimborso condizionato per  gli  anni
2012-2013,  entrambi  pubblicati  sul  portale  istituzionale   AIFA,
sezione registri farmaci sottoposti a monitoraggio; 
  Vista la determinazione AIFA 30 ottobre 2014, n.  1239,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 ottobre  2014,  n.
254 recante «Ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa
farmaceutica ospedaliera 2013, ai sensi del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con legge n. 135/2012 e successive modifiche
ed integrazioni»; 
  Considerato che le somme di cui all'art. 15, comma 6 lettera c, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sopra richiamato, concorrono alla
determinazione della spesa farmaceutica ospedaliera e  dell'eventuale
sfondamento del tetto del 3,5% a livello nazionale; 
  Visto il comunicato del 30 dicembre  2014,  nell'ambito  del  quale
AIFA ha reso nota agli utenti dei registri di monitoraggio la proroga
al 31 marzo 2015 per l'inserimento dei dati relativi  alle  procedure
cartacee e/o  retroattive,  come  condiviso  nella  riunione  del  16
dicembre 2014 con i  rappresentanti  delle  regioni,  delle  Province
autonome e di Farmindustria; 
  Ravvisata l'esigenza di distribuire  in  un  arco  temporale  ampio
l'attivazione dell'interfaccia  telematica  all'interno  della  nuova
piattaforma AIFA dei registri di monitoraggio; 
  Valutata l'opportunita' di garantire una sollecita restituzione  da
parte delle aziende  farmaceutiche  alle  regioni  ed  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano delle  somme  relative  a  procedure  di
rimborsabilita' condizionata gia' concluse; 
  Visto l'art. 25, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241  («Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso ai  documenti  amministrativi»)  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 17, comma 2,  del  regolamento  attuativo  AIFA  degli
articoli 2 e 4 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modifiche ed  integrazioni  per  l'accesso  ai  documenti  e  per  la
dematerializzazione; 
  Ritenuto necessario,  pertanto,  provvedere  alla  regolamentazione
delle  modalita'  di  pagamenti  anticipati  derivanti  da   rimborsi
condizionati da parte delle aziende farmaceutiche nei confronti delle
strutture sanitarie pubbliche con cui esse si relazionano; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  presente   provvedimento   disciplina   le   modalita'   di
restituzione  da  parte  delle  aziende  farmaceutiche  delle   somme
relative  all'applicazione   delle   procedure   di   rimborsabilita'
condizionata (payment-by-results, cost-sharing, risk-sharing, success
fee, etc.) alle strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale. 
  2. Esso regolamenta la rifusione anticipata di tali importi,  salvo
successivo  conguaglio,  ad  esito  dell'espletamento  degli  accessi
connessi all'apertura dell'interfaccia telematica  all'interno  della
nuova piattaforma AIFA dei registri di monitoraggio.