IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
                     del Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                      per i trasporti terrestri 
                 del Ministero delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della funzione pubblica 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria per il 2007)"; 
  Visto il comma 226 dell'art. 1 della  predetta  legge  n.  296  del
2006, con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento  della
tassa automobilistica regionale per due o tre annualita' a coloro che
hanno effettuato la sostituzione  con  contestuale  rottamazione  dei
veicoli ivi indicati; 
  Visto il comma 236 dell'art. 1 della  predetta  legge  n.  296  del
2006, con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento  della
tassa automobilistica regionale per cinque annualita'  a  coloro  che
hanno effettuato la sostituzione  con  contestuale  rottamazione  dei
veicoli ivi indicati; 
  Visto il comma 3 dell'art. 29 del decreto-legge 31  dicembre  2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,
n. 31, con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento della
tassa automobilistica regionale per una o due annualita' a coloro che
hanno effettuato la sostituzione, con  contestuale  rottamazione  dei
veicoli ivi indicati; 
  Visto il comma 235 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del  2006,
il quale stabilisce che, con decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei Trasporti e il Ministero per le riforme e  le  innovazioni  nella
pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette
derivanti dall'attuazione delle  citate  norme  e  sono  stabiliti  i
criteri  e  le  modalita'  per  la  corrispondente  definizione   dei
trasferimenti dallo Stato alle regioni ed alle province autonome; 
  Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007 l'importo  delle
tariffe delle tasse automobilistiche  per  i  motocicli  in  base  al
principio di sostenibilita' ambientale  dei  veicoli  disponendo,  al
contempo,  una  riduzione  percentuale  dei   trasferimenti   statali
destinati alle regioni e alle province autonome di Trento  e  Bolzano
in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; 
  Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha
sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  del
Ministro delle finanze 27 dicembre 1997,  aumentando,  dai  pagamenti
successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle  tariffe  delle  tasse
automobilistiche in base al principio  di  sostenibilita'  ambientale
dei veicoli disponendo, al contempo, una  riduzione  percentuale  dei
trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano in ragione  del  maggior  gettito  derivante  dal
predetto tributo; 
  Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, il
quale demanda ad un  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  la  definizione  delle  regolazioni  finanziarie  delle
maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme  di  cui
al comma 321 e  dei  criteri  per  la  corrispondente  riduzione  dei
trasferimenti dello Stato alle regioni e alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
  Considerata la necessita', ai  fini  dell'economicita'  dell'azione
amministrativa, di emanare di un unico provvedimento in base al quale
procedere  all'individuazione  annuale  delle   entita'   finanziarie
derivanti dalle operazioni di compensazione tra le somme dovute  alle
regioni ed alle province autonome in ossequio all'art. 1, comma  235,
della legge n. 296 del 2006 ed i  minori  trasferimenti  erariali  ad
esse destinati in applicazione dell'art. 1, comma 321, della medesima
legge, nonche' alla definizione delle modalita'  e  dei  criteri  per
l'attuazione di detta compensazione; 
  Visto  il  precedente  decreto  interministeriale  2  aprile  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2012, n.  172,  con
il quale si e' proceduto a regolare le posizioni finanziarie  tra  lo
Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
relativamente alle annualita' 2006 e 2007; 
  Considerato  che,  relativamente  all'anno  2009,  in  ragione  dei
rispettivi Statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione,
il  gettito  della  tassa  automobilistica  e'  di  totale  spettanza
erariale nelle regioni Friuli - Venezia  Giulia  e  Sardegna,  e'  di
spettanza regionale, per una  quota  di  9/10,  nella  regione  Valle
d'Aosta e per l'intera quota nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano e nella regione Siciliana; 
  Considerato che nel nuovo  assetto  istituzionale  per  l'esercizio
delle funzioni delegate con decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 23 aprile 2014 in materia di digitalizzazione della pubblica
amministrazione il Ministro per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione si avvale del Dipartimento  della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 17 ottobre 2013; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata la tabella A, indicante gli importi spettanti  alle
regioni ed alle province autonome di  Trento  e  Bolzano  per  l'anno
2009, per effetto dell'art. 1, comma 235,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296. 
  2. E' approvata la tabella B indicante il maggior gettito riservato
allo Stato in applicazione dell'art. 1, comma  321,  della  legge  27
dicembre 2006, n.  296,  relativamente  all'anno  2009.  Gli  importi
indicati sono quelli derivanti dall'aumento della  tariffa  erariale,
con  esclusione  di  eventuali  modifiche   su   base   regionale   o
provinciale. 
  3. E' approvata la tabella  C,  indicante  gli  importi  scaturenti
dalle operazioni di compensazione delle somme di cui alle Tabelle A e
B.