IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                      per i trasporti terrestri 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della funzione pubblica 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria per il 2007)»; 
  Visto il comma 226 dell'articolo 1 della predetta legge n. 296  del
2006, con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento  della
tassa automobilistica regionale per due o tre annualita' a coloro che
hanno effettuato la sostituzione  con  contestuale  rottamazione  dei
veicoli ivi indicati; 
  Visto il comma 236 dell'articolo 1 della predetta legge n. 296  del
2006, con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento  della
tassa automobilistica regionale per cinque annualita'  a  coloro  che
hanno effettuato la sostituzione  con  contestuale  rottamazione  dei
veicoli ivi indicati; 
  Visto il comma 3 dell'articolo 29  del  decreto-legge  31  dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento
della tassa automobilistica regionale per  una  o  due  annualita'  a
coloro  che  hanno  effettuato  la   sostituzione   con   contestuale
rottamazione dei veicoli ivi indicati; 
  Visto il comma 235 dell'articolo 1 della citata legge  n.  296  del
2006, il quale stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e il Ministero per le riforme e  le  innovazioni  nella
pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette
derivanti dall'attuazione delle  citate  norme  e  sono  stabiliti  i
criteri  e  le  modalita'  per  la  corrispondente  definizione   dei
trasferimenti dallo Stato alle regioni ed alle province autonome; 
  Visto l'articolo 2, commi 63 e  64,  del  decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286, che ha  aumentato,  a  partire  dal  1°  gennaio  2007,
l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i  motocicli
in  base  al  principio  di  sostenibilita'  ambientale  dei  veicoli
disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei  trasferimenti
statali destinati alle regioni e alle province autonome di  Trento  e
Bolzano  in  ragione  del  maggior  gettito  derivante  dal  predetto
tributo; 
  Visto l'articolo 1, comma 321, della legge  n.  296  del  2006,  il
quale ha sostituito la tabella di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando,  dai
pagamenti successivi al 1°  gennaio  2007,  l'importo  delle  tariffe
delle tasse automobilistiche in base al principio  di  sostenibilita'
ambientale  dei  veicoli  disponendo,  al  contempo,  una   riduzione
percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni  e  alle
province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior  gettito
derivante dal predetto tributo; 
  Visto l'articolo 1, comma 322, della  medesima  legge  n.  296  del
2006, il quale demanda ad un decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, la  definizione  delle  regolazioni  finanziarie  delle
maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme  di  cui
al comma 321 e  dei  criteri  per  la  corrispondente  riduzione  dei
trasferimenti dello Stato alle regioni e alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
  Considerata la necessita', ai  fini  dell'economicita'  dell'azione
amministrativa, di emanare di un unico provvedimento in base al quale
procedere  all'individuazione  annuale  delle   entita'   finanziarie
derivanti dalle operazioni di compensazione tra le somme dovute  alle
regioni ed alle province autonome in ossequio all'articolo  1,  comma
235, della legge n. 296, del 2006, ed i minori trasferimenti erariali
ad esse destinati in applicazione dell'articolo 1, comma  321,  della
medesima legge,  nonche'  alla  definizione  delle  modalita'  e  dei
criteri per l'attuazione di detta compensazione; 
  Visto  il  precedente  decreto  interministeriale  2  aprile  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2012, n.  172,  con
il quale si e' proceduto a regolare le posizioni finanziarie  tra  lo
Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
relativamente alle annualita' 2006 e 2007; 
  Considerato  che,  relativamente  all'anno  2011,  in  ragione  dei
rispettivi Statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione,
il  gettito  della  tassa  automobilistica  e'  di  totale  spettanza
erariale nella Regione Friuli  -  Venezia  Giulia,  e'  di  spettanza
regionale, per una  quota  di  7/10  nella  Regione  Sardegna  e  per
l'intera quota nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella
regione Siciliana e Valle d'Aosta; 
  Considerato che nel nuovo  assetto  istituzionale  per  l'esercizio
delle funzioni delegate con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 23 aprile 2014 in materia di digitalizzazione della pubblica
amministrazione il Ministro per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione si avvale del Dipartimento  della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 27 novembre 2014; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata la tabella A indicante gli importi  spettanti  alle
regioni ed alle province autonome di  Trento  e  Bolzano  per  l'anno
2011, per effetto dell'articolo 1, comma 235, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. 
  2. E' approvata la tabella B indicante il maggior gettito riservato
allo Stato in applicazione dell'articolo 1, comma 321, della legge 27
dicembre 2006, n.  296,  relativamente  all'anno  2011.  Gli  importi
indicati sono quelli derivanti dall'aumento della  tariffa  erariale,
con  esclusione  di  eventuali  modifiche   su   base   regionale   o
provinciale. 
  3. E' approvata la tabella C indicante gli importi scaturenti dalle
operazioni di compensazione delle somme di cui alle Tabelle A e B.