IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, d'ora in avanti «decreto-legge», che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni relative ai crediti d'imposta per le attivita' cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, siano estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel comma 5 del medesimo articolo; Visto il comma 4 del citato art. 8, che stabilisce che con decreto ministeriale siano dettate le relative disposizioni applicative, nonche' quelle di definizione dei limiti massimi di spesa da assegnare alle predette agevolazioni fiscali, tenuto conto del limite massimo globale di cui al comma 3 del medesimo articolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d'impresa; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta; Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 14, relativo al recupero degli aiuti illegali; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed in particolare i commi da 421 a 423 dell'art. 1, concernenti il recupero di crediti indebitamente utilizzati; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 7 maggio 2009, recante disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante il «Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici» e successive modificazioni, d'ora in avanti: «TUSMA»; Vista la comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato al cinema e all'audiovisivo del 15 novembre 2013; Sentito il Ministro dello sviluppo economico; Vista la decisione di autorizzazione n. C(2014) 9291 final del 3 dicembre 2014 della Commissione europea; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Oggetto 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i crediti d'imposta di cui all'art. 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono estesi, alle condizioni e con le modalita' di fruizione stabilite nel presente decreto, ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel successivo art. 2, comma 1, lettera g). 2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tenuto conto del limite di spesa annuo complessivo previsto dall'art. 8 del decreto-legge, ai crediti d'imposta destinati ai produttori indipendenti di opere audiovisive e' assegnato un importo massimo di risorse per anno pari al 39% del predetto limite di spesa. Alle opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente su reti di trasmissione elettronica di cui all'art. 21, comma 1-bis, del TUSMA, per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi, come definito nel successivo art. 2, comma 1, lett. d) del presente decreto, e' assegnato un importo annuo pari al 2% del limite di spesa annuo complessivo. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' adeguare, anche con riferimento all'esercizio finanzario in corso, le percentuali di cui al presente comma a seguito delle verifiche sull'effettivo utilizzo delle risorse disponibili.