IL MINISTRO DEI BENI 
              E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,
recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione  e  il
rilancio dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
d'ora in avanti «decreto-legge», che prevede che, a decorrere dal  1°
gennaio 2014, le disposizioni relative ai crediti  d'imposta  per  le
attivita' cinematografiche di cui alla legge  24  dicembre  2007,  n.
244,  e  successive  modificazioni,  siano   estese   ai   produttori
indipendenti di opere audiovisive, come  definiti  nel  comma  5  del
medesimo articolo; 
  Visto il comma 4 del citato art. 8, che stabilisce che con  decreto
ministeriale siano  dettate  le  relative  disposizioni  applicative,
nonche'  quelle  di  definizione  dei  limiti  massimi  di  spesa  da
assegnare alle predette agevolazioni fiscali, tenuto conto del limite
massimo globale di cui al comma 3 del medesimo articolo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante il Testo  Unico  delle  imposte  sui  redditi,  e  in
particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del  reddito
d'impresa; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e  in
particolare l'art.  17,  concernente  la  compensazione  dei  crediti
d'imposta; 
  Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio  del  22  marzo
1999, recante modalita' di applicazione dell'art.  108  del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare  l'art.  14,
relativo al recupero degli aiuti illegali; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005), ed in particolare i commi da 421 a  423  dell'art.
1, concernenti il recupero di crediti indebitamente utilizzati; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 7
maggio 2009, recante disposizioni applicative dei  crediti  d'imposta
concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla
realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del
2007; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, ed in particolare l'art.  1,  comma  6,  in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti
d'imposta; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  e  successive
modificazioni,  recante  il  «Testo  Unico  dei  Servizi   di   Media
Audiovisivi e  radiofonici»  e  successive  modificazioni,  d'ora  in
avanti: «TUSMA»; 
  Vista la comunicazione della Commissione  europea  sugli  aiuti  di
Stato al cinema e all'audiovisivo del 15 novembre 2013; 
  Sentito il Ministro dello sviluppo economico; 
  Vista la decisione di autorizzazione n. C(2014) 9291  final  del  3
dicembre 2014 della Commissione europea; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2014,  i  crediti  d'imposta  di  cui
all'art. 1, commi da 325 a 328  e  da  330  a  337,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono estesi,  alle
condizioni e con le modalita' di  fruizione  stabilite  nel  presente
decreto,  ai  produttori  indipendenti  di  opere  audiovisive,  come
definiti nel successivo art. 2, comma 1, lettera g). 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2014,  tenuto  conto  del  limite  di
spesa annuo complessivo previsto dall'art. 8  del  decreto-legge,  ai
crediti d'imposta  destinati  ai  produttori  indipendenti  di  opere
audiovisive e' assegnato un importo massimo di risorse per anno  pari
al 39% del predetto limite di spesa. Alle opere audiovisive destinate
al pubblico prioritariamente su reti di trasmissione  elettronica  di
cui all'art. 21, comma 1-bis, del TUSMA, per mezzo di un fornitore di
servizi  media  audiovisivi  su  altri  mezzi,  come   definito   nel
successivo art. 2,  comma  1,  lett.  d)  del  presente  decreto,  e'
assegnato un importo annuo pari al  2%  del  limite  di  spesa  annuo
complessivo. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, con  proprio  decreto  adottato  d'intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' adeguare, anche  con  riferimento
all'esercizio finanzario in corso, le percentuali di cui al  presente
comma a seguito delle verifiche sull'effettivo utilizzo delle risorse
disponibili.