IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509,  con  il  quale  e'
stato adottato il regolamento recante  norme  per  il  riconoscimento
degli istituti abilitati ad attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 1° agosto 2006 con il quale la «Scuola  di
specializzazione in psicoterapia dello  sviluppo  e  adolescenza»  e'
stata  abilitata  ad  istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia nella sede di Reggio Emilia,  per  i
fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  24  ottobre  2008  di  autorizzazione
all'attivazione della sede periferica di Torino; 
  Visto  il  decreto  in  data  27  febbraio  2009  di   revoca   del
riconoscimento della sede periferica di Torino; 
  Visto il  decreto  in  data  22  febbraio  2012  di  autorizzazione
all'attivazione della sede periferica di Brescia; 
  Visto il decreto  in  data  8  luglio  2014  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede principale di Reggio Emilia; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Brescia da
via Michelangelo, 405 - presso Fobap -  a  via  Gezio  Calini,  30  -
presso il Centro Pastorale Paolo VI; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 25 giugno 2014; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca nella riunione del 15 dicembre 2014 trasmessa con  nota
prot. 3936 del 17 dicembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Scuola di specializzazione in  psicoterapia  dello  sviluppo  e
adolescenza» abilitata con  decreto  in  data  22  febbraio  2012  ad
istituire e ad attivare nella sede periferica di Brescia un corso  di
specializzazione in psicoterapia ai sensi  del  regolamento  adottato
con  decreto  ministeriale  dell'11  dicembre  1998,   n.   509,   e'
autorizzata a trasferire la predetta sede da via Michelangelo, 405  -
presso Fobap - a via Gezio Calini, 30 - presso  il  Centro  Pastorale
Paolo VI; 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 febbraio 2015 
 
                                    Il capo del Dipartimento: Mancini