IL DIRETTORE GENERALE 
              della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura 
 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio  2013,  n.  105,  recante  "Regolamento  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali",  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012; 
  Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, recante il "regolamento per
l'esecuzione della legge 14  luglio  1965,  n.  963,  concernente  la
disciplina della pesca marittima"; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l'art. 11; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n.  4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28, della legge 4 giugno  2010,
n. 96, ed in particolare l'art. 24, comma 2; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre  2006
relativo alle misure di  gestione  per  lo  sfruttamento  sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del
Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1198 del 27 luglio  2006  relativo  al  Fondo
europeo per la pesca; 
  Visto il Programma operativo dell'intervento comunitario del  Fondo
europeo per la pesca in  Italia  per  il  periodo  di  programmazione
2007/2013,  approvato  da  ultimo  dalla  Commissione   europea   con
Decisione C (2014) 5164 del 18 luglio  2014  recante  modifica  della
decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante "Adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze  di  pesca",  che
recepisce le disposizioni dell'art.  3,  punto  3,  allegato  II  del
Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile  2011,
n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in
licenza di pesca non piu' i "sistemi di pesca", ma "gli  attrezzi  di
pesca"   classificati   secondo    la    statistica    internazionale
standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980); 
  Visto il Regolamento (CE) del Consiglio del 20  novembre  2009,  n.
1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per  garantire
il rispetto delle  norme  della  politica  comune  della  pesca,  che
modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE)  n.  2371/2002,  (CE)  n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
Regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed
in particolare l'art. 102; 
  Visto il Regolamento di esecuzione (UE)  della  Commissione  dell'8
aprile 2011, n. 404 recante modalita' di applicazione del Regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca; 
  Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla  politica  comune  della
pesca, che modifica  i  Regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  Decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Visto il D.M.  del  27  agosto  2012  recante  la  definizione  del
procedimento e  dei  limiti  per  l'adozione  delle  misure  tecniche
contenute nei piani di gestione locali; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del  summenzionato  decreto
secondo cui le misure tecniche dei Piani di gestione  locale  vengono
adottate con decreto del Direttore generale della pesca  marittima  e
dell'acquacoltura, su richiesta della regione  interessata  e  previa
acquisizione del parere  espresso  degli  Organismi  di  monitoraggio
individuato nei suddetti piani,  nel  rispetto  dei  limiti  indicati
nell'allegato 1 del suddetto decreto; 
  Vista  la  nota  metodologica  di  attuazione  dell'art.   37   del
regolamento (CE) n. 1198/2006 approvata  con  procedura  scritta  del
Comitato di Sorveglianza in data 29 aprile 2014; 
  Vista la nota della regione Calabria n. 149517 datata 5 maggio 2014
all'Autorita' di gestione contenente la richiesta di approvazione dei
due piani di gestione locali della Calabria; 
  Vista la nota n. 73560 del 6 marzo 2015 con  la  quale  la  regione
Calabria, su richiesta della  Direzione  generale,  ha  apportato  le
modifiche ai due piani, in  particolare  lo  stralcio  dell'avvio  di
progetti pilota del rossetto e del cicerello tra e misure da adottare
e quelle compensative; 
  Visto il parere espresso in data 21 ottobre 2014 da  Unimar  (prot.
n. 637/2014) che, come Organismo incaricato  del  monitoraggio  degli
effetti delle misure stabilite dal Piano  di  gestione  locale  della
Calabria, considera le predette misure  conformi  a  quanto  previsto
dalla nota metodologica di attuazione  dell'art.  37,  lett.  m)  del
Regolamento (CE) 1198/2006; 
  Considerato che le regioni, in qualita' di Organismi intermedi  del
programma operativo FEP, hanno adottato i bandi relativi alla  Misura
3.1 Piani di Gestione locali di  cui  all'art.  37,  lettera  m)  del
citato Reg. (CE) n. 1198/2006 e ss.mm. e ii; 
  Considerato che la suddetta nota metodologica prevede che  i  Piani
di  Gestione   locali   approvati   dalle   regioni   ai   fini   del
cofinanziamento, debbono essere trasmessi all'Autorita'  di  gestione
per l'adozione di competenza necessaria  ad  assicurare  l'esecuzione
delle misure di gestione ivi previste; 
  Verificata la coerenza dei piani in rilievo presentati con i  piani
di gestione nazionali adottati dall'Amministrazione italiana ai sensi
dell'art. 19 del citato Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar  Mediterraneo,  nonche'
con gli altri atti indicati in premessa; 
  Ritenuto di adottare le misure tecniche di cui trattasi;; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono adottate le misure  tecniche  di  cui  ai  seguenti  piani  di
gestione locali inerenti la regione Calabria. 
  Piano di gestione locale relativo all'intera area  costiera  Ionico
regionale GSA 19. 
  Piano di gestione locale  relativo  all'intera  costiera  Tirrenica
regionale GSA 10. 
  Il presente decreto e' divulgato attraverso il  sito  internet  del
ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   e
l'affissione  nell'albo  delle  Capitanerie  di  porto   interessate,
nonche'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 10 marzo 2015 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo