IL DIRIGENTE 
                  dell'Ufficio di Farmacovigilanza 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica   e
dell'economia e finanze, come modificato con decreto  n.  53  del  29
marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco,  emanato  a  norma  del  comma  13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del  farmaco  il
cui  avviso  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2015; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la determinazione AIFA n. 521 del  31  maggio  2013,  con  la
quale e' stata conferita al dott. Giuseppe  Pimpinella  la  direzione
dell'ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Considerato che, in virtu' dell'art. 38 del decreto legislativo  n.
219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e' fatto obbligo
alle ditte titolari di A.I.C. di presentare domanda di  rinnovo,  che
il mancato rinnovo comporta  la  decadenza  dell'autorizzazione  alla
scadenza del quinquennio e che nei casi in cui non  venga  presentata
domanda di rinnovo, l'AIFA ne da' sollecita comunicazione ai titolari
dell'A.I.C. e rende noto che  il  medicinale  non  puo'  essere  piu'
commercializzato; 
  Considerato che le ditte titolari di A.I.C. dei medicinali, di  cui
all'elenco  allegato  alla   presente   determinazione,   non   hanno
presentato domanda di rinnovo per i medicinali  di  cui  al  medesimo
elenco, dandone esplicita comunicazione; 
  Tenuto conto  che  le  ditte  titolari  di  A.I.C.  di  alcuni  dei
medicinali,   riportati   nell'elenco    allegato    alla    presente
determinazione, hanno presentato domanda di rinnovo nella quale hanno
comunicato di non avere piu' interesse  alla  commercializzazione  di
alcune confezioni, rinunciando per queste al rinnovo; 
  Ritenuto  necessario  stabilire  un  termine  per  il  ritiro   dal
commercio delle scorte gia'  prodotte,  al  fine  di  prevenire  ogni
possibile rischio per la salute pubblica derivante  dal  mantenimento
in commercio di medicinali ormai privi di A.I.C. e,  di  conseguenza,
sottratti agli obblighi e responsabilita' che la normativa prevede  a
carico del titolare; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le considerazioni di  cui  in  premessa,  le  autorizzazioni
all'immissione in commercio  dei  medicinali,  riportati  nell'elenco
allegato che e' parte integrante della presente determinazione,  sono
decadute per mancato rinnovo. 
  2. Le confezioni gia' prodotte non potranno piu' essere  dispensate
al pubblico a  decorrere  dal  centottantesimo  giorno  successivo  a
quello  della  pubblicazione  della  presente  determinazione   nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana.  Pertanto,  entro  la
scadenza  del  termine  sopra  indicato,  tali  confezioni   andranno
ritirate dal commercio. 
  3. La  presente  determinazione  viene  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 marzo 2015 
 
                                             Il dirigente: Pimpinella