IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del  predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  «Scuola  di  specializzazione
cognitivo-comportamentale integrata con le  artiterapie»  ha  chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia in Roma - Via degli Etruschi,  36  -
per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di  corso
pari a 15 unita' e, per l'intero corso, a 60 unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella
riunione  del  3  dicembre  2014,   ha   espresso   parere   negativo
sull'istanza di riconoscimento rilevando che il  modello  teorico  e'
descritto  in  modo  succinto  e   non   specifica   il   significato
dell'integrazione tra la teoria cognitivo-comportamentale e i diversi
modelli di  arti  terapie,  che  il  monte  ore  di  supervisione  e'
insufficiente, che  la  terapia  individuale  degli  allievi  non  e'
indicata, che le materie di insegnamento  non  sono  sufficientemente
rappresentate per un piano formativo  adeguato  e,  che,  infine,  la
denominazione della scuola  e  il  suo  indirizzo  teorico  formativo
risultano disgiunti dal piano didattico; 
  Ritenuto  che  per   i   motivi   sopraindicati   la   istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza   di   riconoscimento   proposta   dalla    «Scuola    di
specializzazione   cognitivo-comportamentale   integrata    con    le
artiterapie» con sede in Roma - Via degli Etruschi, 36, per i fini di
cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998,
n. 509 non puo' essere accolta, visto il  motivato  parere  contrario
della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3  del  predetto
provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 febbraio 2015 
 
                                    Il capo del Dipartimento: Mancini