IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  Organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Visti gli  articoli  2545-septiesdecies  c.c.  e  223-septiesdecies
disp. att. c.c.; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e ss  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, in data 27  settembre  2014  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana  n.  225  -  Serie  generale  -  e'  stato
pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per  lo  scioglimento
per atto dell'autorita' senza nomina del commissario  liquidatore  di
n. 525 societa' cooperative  aventi  sede  nelle  regioni:  Campania,
Emilia Romagna,  Lazio  e  Lombardia,  ai  sensi  delle  norme  sopra
indicate; 
  Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  ha   fatto   pervenire   memorie   e   altra
documentazione  in   merito   all'adozione   del   provvedimento   di
scioglimento senza nomina di commissario liquidatore; 
  Considerato che dagli accertamenti effettuati,  le  cooperative  di
cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni  previste  dalle
sopra citate disposizioni; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in data 15 maggio 2003 a tenore del quale  «nei  casi  in
cui la cooperativa evidenzi un valore  della  produzione  iscritto  a
bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifichi
il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi  nonche'  una
mancata attivita' gestionale per almeno due  anni»  l'Amministrazione
puo' adottare i provvedimenti di scioglimento di societa' cooperative
senza che debba acquisirsi il parere della Commissione  centrale  per
le cooperative per ogni singolo provvedimento; 
  Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in
data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex
art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina
del  commissario   liquidatore   «laddove   il   totale   dell'attivo
patrimoniale, purche' composto solo da  poste  di  natura  mobiliare,
dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore
ad euro 25.000,00»; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Considerato che la pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana di un provvedimento rivolto ad una pluralita'  di
societa' cooperative per lo scioglimento senza nomina di  commissario
liquidatore delle stesse viene ritenuto congruo in quanto, ex art. 8,
comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, «qualora per il numero dei
destinatari la comunicazione personale non sia  possibile  o  risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di
pubblicita' idonee di volta in volta  stabilite  dall'amministrazione
medesima», dato che i destinatari della comunicazione sono  risultati
irreperibili gia' in sede di revisione/ispezione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono sciolte  senza  nomina  del  commissario  liquidatore  le  525
societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte
integrante del presente decreto.