IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 31, comma 20, della legge 12  novembre  2011,  n.  183
(legge di stabilita' 2012), come modificato dall'art. 1,  comma  539,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che,
ai fini della verifica del rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno 2014, prevede che  le  province  e  i  comuni  con
popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare,  entro
il termine perentorio del 31 marzo 2015, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  -
utilizzando il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di
stabilita'          interno          nel           sito           web
http://pattostabilitainterno.tesoro.it, una certificazione del  saldo
finanziario  in  termini  di  competenza  mista  conseguito,  firmata
digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo
un prospetto e con le modalita' definiti  con  decreto  dello  stesso
Ministero di cui al comma 19 del medesimo art. 31; 
  Visto il secondo periodo del comma 20 dell'art. 31 della richiamata
legge n. 183 del 2011, come inserito dall'art. 1, comma 539,  lettera
c), della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilita' 2014), il  quale
precisa che la trasmissione per via telematica  della  certificazione
ha valore giuridico ai sensi  dell'art.  45,  comma  1,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice  dell'Amministrazione
Digitale»; 
  Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7  aprile  2014,  n.  56  che
prevede che dal 1° gennaio 2015 le  citta'  metropolitane  subentrano
alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti  attivi
e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto  degli  equilibri
di finanza  pubblica  e  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno; 
  Visto l'art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in  cui  e'
previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto
di stabilita' interno e per l'acquisizione  di  elementi  informativi
utili  per  la  finanza  pubblica  anche  relativamente   alla   loro
situazione  debitoria,  le  province  e  i  comuni  con   popolazione
superiore a 1.000 abitanti trasmettono  semestralmente  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del  periodo  di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto  di  stabilita'  interno,  le   informazioni   riguardanti   le
risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto  e
con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
59729 del 15 luglio 2014, che definisce le modalita' di  trasmissione
e i prospetti per acquisire le  informazioni  utili  al  monitoraggio
semestrale del patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  2014,  in
attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell'art. 31  della
legge n. 183 del 2011; 
  Visto il terzo periodo del comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183
del 2011 che dispone  che  la  mancata  trasmissione  della  predetta
certificazione  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il  termine
perentorio del 31 marzo 2015, costituisce inadempimento al  patto  di
stabilita' interno; 
  Visto l'art. 31,  comma  26,  della  legge  n.  183  del  2011  che
disciplina le sanzioni da  applicare  all'ente  locale,  in  caso  di
mancato  rispetto  del  patto  di   stabilita'   interno,   nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza; 
  Visto, in particolare, l'art. 31,  comma  26,  lettera  a),  ultimo
periodo, della legge n. 183 del 2011, che  prevede  che  la  sanzione
inerente alla  riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,
destinato agli enti locali delle regioni a statuto ordinario,  o  dei
trasferimenti destinati agli enti locali della  Regione  Siciliana  e
della regione Sardegna di cui alla medesima lettera a) del comma  26,
non si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea  rispetto  alla  media
della corrispondente spesa del triennio precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 384, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,
che prevede che le disposizioni vigenti in materia  di  sanzioni  che
richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio  o  i  trasferimenti
erariali in favore dei comuni della regione Siciliana e della regione
Sardegna si intendono riferite al  fondo  di  solidarieta'  comunale,
istituito dall'art. 1, comma 380, della medesima  legge  n.  228  del
2012; 
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 6 marzo  2014,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, come
modificato dall'art. 10, comma 12-vicies semel, del decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, che prevede che per gli anni 2014  e  2015,  ai
comuni  assegnatari  di  contributi  pluriennali  stanziati  per   le
finalita' di cui all'art. 6, della legge 29 novembre  1984,  n.  798,
che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di  stabilita'  interno
non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d),  dell'art.
31 della legge n. 183 del 2011 e, la sanzione di  cui  al  comma  26,
lettera a), del citato art. 31,  si  applica  nel  senso  che  l'ente
medesimo e' assoggettato ad una riduzione del fondo  di  solidarieta'
comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque  per  un  importo
non superiore al  3  per  cento  delle  entrate  correnti  registrate
nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli
enti locali sono tenuti a  versare  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato le somme residue; 
  Visto l'art. 20,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  16  del  2014,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  68  del  2014,  come
modificato dall'art. 10, comma 12-decies, del  decreto-legge  n.  192
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del  2015,
che prevede che con riferimento agli esercizi finanziari 2013 e 2014,
nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano  le  misure  di
cui al comma 26 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  ne'  le
ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in
materia di patto di stabilita' interno; 
  Visto l'art. 248, comma 1, del decreto legislativo  del  18  agosto
2000,  n.  267  (T.U.EE.LL.)  che  prevede  che,  a   seguito   della
dichiarazione di dissesto,  e  sino  all'emanazione  del  decreto  di
approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente   riequilibrato
previsto dall'art. 261 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi
i termini per la deliberazione del bilancio; 
  Visto l'art. 261, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
che prevede che il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede
all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente  riequilibrato,
stabilendo prescrizioni  per  la  corretta  ed  equilibrata  gestione
dell'ente; 
  Visto l'art. 31, comma 20, quarto periodo, della legge n.  183  del
2011 che dispone che, nel caso in cui la certificazione,  sebbene  in
ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni  dal  termine  stabilito
per l'approvazione del conto consuntivo e  attesti  il  rispetto  del
patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione  di  cui  al
comma 26, lettera d), del medesimo art. 31, relativa  al  divieto  di
assunzione  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa  e   di   somministrazione,   anche   con
riferimento  ai  processi  di  stabilizzazione  in  atto.  E'  fatto,
altresi', divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
soggetti  privati  che  si   configurino   come   elusivi   di   tale
disposizione; 
  Visto l'art. 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della legge
n. 183 del 2011 che dispone che, decorsi sessanta giorni dal  termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in  caso  di
mancata trasmissione da parte dell'ente locale della  certificazione,
il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso
di organo collegiale, ovvero l'unico  revisore  nel  caso  di  organo
monocratico,  in  qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede   ad
assicurare  l'assolvimento  dell'adempimento  e  a   trasmettere   la
certificazione entro i  successivi  trenta  giorni.  Il  Dipartimento
della Ragioneria generale  dello  Stato  provvede  a  trasmettere  al
Ministero dell'interno apposita  comunicazione  per  la  sospensione,
sino alla predetta data di trasmissione della certificazione da parte
del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o  trasferimenti
spettanti; 
  Visto l'art. 31,  comma  20-bis,  della  legge  n.  183  del  2011,
introdotto dall'art. 1, comma 446, della legge n. 228 del  2012,  che
stabilisce che, decorsi sessanta giorni  dal  termine  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e'  comunque
tenuto  ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica  della
precedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto  gia'  certificato,  un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto  all'obiettivo  del
patto di stabilita' interno; 
  Visto l'art. 31, comma 28, primo periodo, della legge  n.  183  del
2011, che prevede che agli enti locali per i quali la violazione  del
patto di stabilita' interno sia  accertata  successivamente  all'anno
seguente a quello cui  la  violazione  si  riferisce,  si  applicano,
nell'anno successivo a quello in cui e' stato  accertato  il  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma
26 del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 31, comma  29,  della  legge  n.  183  del  2011,  che
stabilisce che gli enti locali di cui al  precedente  comma  28  sono
tenuti   a   comunicare   l'inadempienza    entro    trenta    giorni
all'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto l'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che
stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio
finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario  attestano,
con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge  n.
183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari, acquisiti  nell'ambito
del Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale»,  sono  stati
utilizzati esclusivamente per effettuare spese per  il  pagamento  di
residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione,
nell'anno di riferimento, non  sono  riconosciuti  i  maggiori  spazi
finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi
obiettivi del biennio successivo; 
  Visto l'art. 31, comma 32,  della  legge  n.  183  del  2011,  come
modificato dall'art. 1, comma 495, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190 (legge di  stabilita'  2015),  che  prevede  la  possibilita'  di
modificare, con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
qualora intervengano modifiche legislative alla relativa  disciplina,
i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali  relativi  al
monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
ministeriale  previsto  dalle  citate   disposizioni   al   fine   di
disciplinarne le modalita' attuative; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  che  ha
espresso il parere favorevole nella seduta del 12 marzo 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Certificazione 
 
  1. I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, le province
e le citta' metropolitane trasmettono, entro  il  termine  perentorio
del 31 marzo  2015,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  utilizzando  il
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno
nel   sito    web    «http://pattostabilitainterno.tesoro.it»,    una
certificazione, firmata  digitalmente,  ai  sensi  dell'art.  24  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal  rappresentante  legale,
dal  responsabile  del  servizio   finanziario   e   dai   componenti
dell'organo   di    revisione    economico-finanziaria    validamente
costituito,  relativa  al  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno  per  l'anno  2014,  secondo  il  prospetto  e  le
modalita'  contenute  nell'allegato  al  presente  decreto,  che   ne
costituisce parte integrante.  La  trasmissione  per  via  telematica
della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti ai  quali,  in
caso di certificazione del mancato rispetto del patto  di  stabilita'
interno, non si applica la sanzione di cui  all'art.  31,  comma  26,
lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti di cui  al
comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi
del patto di stabilita' interno 2014, comunicano,  con  il  prospetto
«Certif.2014/A» e secondo le  modalita'  contenute  nell'allegato  al
presente decreto, le informazioni utili  a  valutare  se  il  mancato
raggiungimento dell'obiettivo e'  stato  determinato  dalla  maggiore
spesa  per  interventi  realizzati  con  la  quota  di  finanziamento
nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione  europea  rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. 
  3. I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti  al
patto di stabilita' interno  che,  nell'anno  2014,  hanno  acquisito
spazi  finanziari  nell'ambito  del  Patto  di   stabilita'   interno
«orizzontale nazionale», ai  sensi  dell'art.  4-ter,  comma  6,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attestano, con  la  certificazione
di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del  2011,  che  i
suddetti   maggiori   spazi   finanziari   sono   stati    utilizzati
esclusivamente per il pagamento di residui passivi di parte  capitale
o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia
di armonizzazione dei sistemi  contabili,  di  cui  all'art.  36  del
decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  anche  per  effettuare
pagamenti per impegni in conto capitale gia' assunti al  31  dicembre
2013, con  imputazione  all'esercizio  2014  e  relativi  alle  quote
vincolate del risultato di amministrazione al 31  dicembre  2013.  In
assenza di tale certificazione,  non  sono  riconosciuti  i  maggiori
spazi  finanziari  acquisiti  nel  2014,  mentre  restano  validi   i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. 
  4. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2014  mediante  il  Patto  di
stabilita' interno «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art.  4-ter
del decreto-legge n. 16  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  non  utilizzati  per  effettuare
spese per il pagamento di residui passivi di parte  capitale  o,  per
gli enti che hanno partecipato alla  sperimentazione  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche  per  effettuare  pagamenti
per impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre  2013,  con
imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle  quote  vincolate  del
risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, vengono  recuperati
attraverso   una   modifica   peggiorativa   del   saldo    obiettivo
programmatico dell'anno 2014, per un importo pari ai  predetti  spazi
non utilizzati. Restano comunque validi  i  peggioramenti  dei  saldi
obiettivi del biennio successivo. 
  5. Ai sensi dell'art. 1, comma 384, della legge 24  dicembre  2012,
n. 228 le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che  richiamano
il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti  erariali  in
favore dei comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna si
intendono riferite  al  fondo  di  solidarieta'  comunale,  istituito
dall'art. 1, comma 380, della citata legge n. 228 del 2012. 
  6. Gli enti di cui al comma 1 che  non  provvedono  ad  inviare  la
certificazione  con  le  modalita'  precedentemente   indicate   sono
considerati inadempienti al patto  di  stabilita'  interno  2014,  ai
sensi dell'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni ed integrazioni, e  sono  assoggettati  alle
sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, della legge 12 novembre  2011,
n. 183. 
  7. Qualora la certificazione, sebbene  in  ritardo,  sia  trasmessa
entro  sessanta  giorni  dal   termine   di   legge   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il  rispetto  del
patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione relativa  al
divieto di  assunzione  di  personale  a  qualsiasi  titolo  disposta
dall'art. 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011,  n.
183. Qualora la predetta certificazione trasmessa in ritardo  attesti
il mancato rispetto del patto di  stabilita'  interno,  si  applicano
tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della  legge  n.
183 del 2011. 
  8. Decorsi sessanta giorni  dal  termine  di  legge  stabilito  per
l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  in  caso  di  mancata
trasmissione da  parte  dell'ente  locale  della  certificazione,  il
presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo  collegiale,  ovvero  l'unico  revisore  nel  caso  di  organo
monocratico,  in  qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede   ad
assicurare   l'assolvimento   dell'adempimento   e   a    trasmettere
telematicamente,  mediante  sottoscrizione  con  firma  digitale,  la
certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino  alla  data  di
trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta il
Ministero dell'interno sospende tutte le erogazioni di  risorse  o  i
trasferimenti spettanti. 
  9. Qualora la certificazione trasmessa  dal  commissario  ad  acta,
successivamente ai sessanta giorni dal termine di legge stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, attesti  il  rispetto  del
patto di stabilita' interno, trovano applicazione solo le sanzioni di
cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell'art. 31 della
legge n. 183 del 2011. 
  10. In caso di accertamento successivo della violazione  del  patto
di stabilita' interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge  n.
183 del 2011, gli enti  locali  sono  tenuti  ad  inviare  una  nuova
certificazione del patto di stabilita' interno  entro  trenta  giorni
dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente  il  suddetto
termine, il commissario ad acta provvede, entro i  successivi  trenta
giorni, ad assicurare l'assolvimento del  predetto  adempimento  e  a
trasmettere, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto     di      stabilita'      interno      nel      sito      web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it», previa  sottoscrizione  con
firma digitale, la nuova certificazione. 
  11.   Decorsi   sessanta   giorni   dal   termine   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e'  comunque
tenuto  ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica  della
precedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto  gia'  certificato,  un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto  all'obiettivo  del
patto di stabilita' interno. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 marzo 2015 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Franco