IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012), come modificato dall'art. 1, comma 539, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2014, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma 19 del medesimo art. 31; Visto il secondo periodo del comma 20 dell'art. 31 della richiamata legge n. 183 del 2011, come inserito dall'art. 1, comma 539, lettera c), della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilita' 2014), il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'Amministrazione Digitale»; Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno; Visto l'art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 59729 del 15 luglio 2014, che definisce le modalita' di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2014, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011; Visto il terzo periodo del comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che dispone che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno; Visto l'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011 che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza; Visto, in particolare, l'art. 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione Siciliana e della regione Sardegna di cui alla medesima lettera a) del comma 26, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; Visto l'art. 1, comma 384, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale, istituito dall'art. 1, comma 380, della medesima legge n. 228 del 2012; Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, come modificato dall'art. 10, comma 12-vicies semel, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che prevede che per gli anni 2014 e 2015, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'art. 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato art. 31, si applica nel senso che l'ente medesimo e' assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarieta' comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, come modificato dall'art. 10, comma 12-decies, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, che prevede che con riferimento agli esercizi finanziari 2013 e 2014, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, ne' le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilita' interno; Visto l'art. 248, comma 1, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) che prevede che, a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato previsto dall'art. 261 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio; Visto l'art. 261, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prevede che il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente; Visto l'art. 31, comma 20, quarto periodo, della legge n. 183 del 2011 che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del medesimo art. 31, relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto, altresi', divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione; Visto l'art. 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011 che dispone che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla predetta data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti spettanti; Visto l'art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 446, della legge n. 228 del 2012, che stabilisce che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno; Visto l'art. 31, comma 28, primo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 26 del medesimo articolo; Visto l'art. 31, comma 29, della legge n. 183 del 2011, che stabilisce che gli enti locali di cui al precedente comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni all'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Visto l'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari, acquisiti nell'ambito del Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale», sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo; Visto l'art. 31, comma 32, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 495, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), che prevede la possibilita' di modificare, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno; Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalita' attuative; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 12 marzo 2015; Decreta: Art. 1 Certificazione 1. I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, le province e le citta' metropolitane trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2014, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti ai quali, in caso di certificazione del mancato rispetto del patto di stabilita' interno, non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilita' interno 2014, comunicano, con il prospetto «Certif.2014/A» e secondo le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. 3. I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilita' interno che, nell'anno 2014, hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare pagamenti per impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013. In assenza di tale certificazione, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti nel 2014, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. 4. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2014 mediante il Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non utilizzati per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare pagamenti per impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa del saldo obiettivo programmatico dell'anno 2014, per un importo pari ai predetti spazi non utilizzati. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 384, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale, istituito dall'art. 1, comma 380, della citata legge n. 228 del 2012. 6. Gli enti di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare la certificazione con le modalita' precedentemente indicate sono considerati inadempienti al patto di stabilita' interno 2014, ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono assoggettati alle sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 7. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo disposta dall'art. 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183. Qualora la predetta certificazione trasmessa in ritardo attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. 8. Decorsi sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, mediante sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta il Ministero dell'interno sospende tutte le erogazioni di risorse o i trasferimenti spettanti. 9. Qualora la certificazione trasmessa dal commissario ad acta, successivamente ai sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, trovano applicazione solo le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. 10. In caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilita' interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare una nuova certificazione del patto di stabilita' interno entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, entro i successivi trenta giorni, ad assicurare l'assolvimento del predetto adempimento e a trasmettere, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», previa sottoscrizione con firma digitale, la nuova certificazione. 11. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 marzo 2015 Il ragioniere generale dello Stato: Franco