IL CAPO DELLA DIREZIONE V 
                     del Dipartimento del Tesoro 
 
  Vista la legge 7  marzo  1996,  n.  108,  recante  disposizioni  in
materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al
quale "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e  l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a  qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad  anno
degli  interessi  praticati  dalle  banche   e   dagli   intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti  dall'Ufficio  italiano  dei
cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106  e  107  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura"; 
  Visto  il  proprio  decreto  del  29  settembre  2014,  recante  la
"classificazione delle operazioni creditizie per  categorie  omogenee
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi  praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari"; 
  Visto,  da  ultimo,  il  proprio  decreto  del  24  dicembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014 e, in
particolare, l'articolo  3,  comma  3,  che  attribuisce  alla  Banca
d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre  2014  -
31 dicembre 2014 alla rilevazione dei tassi  effettivi  globali  medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari; 
  Avute  presenti  le  "istruzioni  per  la  rilevazione  del   tasso
effettivo globale medio ai  sensi  della  legge  sull'usura"  emanate
dalla Banca d'Italia (pubblicate nella G.U.  n.  200  del  29  agosto
2009); 
  Vista la rilevazione dei valori medi dei  tassi  effettivi  globali
segnalati  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari   con
riferimento al periodo 1 ° ottobre 2014 - 31 dicembre 2014  e  tenuto
conto della  variazione,  nel  periodo  successivo  al  trimestre  di
riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni  di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio
direttivo della Banca centrale europea,  la  cui  misura  sostituisce
quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del d.lgs.
24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto; 
  Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n.  394,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28  febbraio  2001,  n.   24,   recante
interpretazione autentica  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,  e
l'indagine statistica effettuata nel 2002 a  fini  conoscitivi  dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano  dei  cambi,  condotta  su  un
campione di intermediari secondo le  modalita'  indicate  nella  nota
metodologica,    relativamente    alla    maggiorazione     stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento; 
  Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l'attuazione  del  decreto  legislativo  n.  29/1993   e   successive
modificazioni  e   integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione
dell'ambito di responsabilita'  del  vertice  politico  e  di  quello
amministrativo; 
  Atteso che, per effetto di  tale  direttiva,  il  provvedimento  di
rilevazione dei tassi effettivi globali medi  ai  sensi  dell'art.  2
della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di  responsabilita'  del
vertice amministrativo; 
  Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 23 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del  14  dicembre
2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi
e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I tassi effettivi globali  medi,  riferiti  ad  anno,  praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari,  determinati  ai  sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,
relativamente al trimestre 1° ottobre 2014 - 31 dicembre  2014,  sono
indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).