IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modificazioni  e  integrazioni,   concernente   il   riordino   della
disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge  23
ottobre 1992, n. 421; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 12, comma  9,
prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio  sanitario
nazionale; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare  l'art.  1,
comma 34 che prevede che il CIPE,  su  proposta  del  Ministro  della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
(Conferenza Stato-Regioni), puo' vincolare quote del Fondo  sanitario
nazionale per la realizzazione di specifici  obiettivi  di  carattere
prioritario e di  rilievo  nazionale  indicati  nel  Piano  sanitario
nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con  la  Conferenza  Stato-Regioni,  l'assegnazione  annuale
delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a  favore
delle regioni e province autonome; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  in  particolare  l'art.
32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le province  autonome  di
Trento e Bolzano, la  regione  Valle  d'Aosta  e  la  regione  Friuli
Venezia Giulia provvedano al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico  del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge  23
dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n.
662/1996; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n.  296  (finanziaria  2007),  che
all'art. 1, comma 830, fissa nella misura  del  49,11  per  cento  il
concorso a carico della regione Sicilia e, al comma  836,  stabilisce
che la regione Sardegna, dall'anno 2007,  provveda  al  finanziamento
del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio  senza  alcun
contributo a carico del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto-legge del 1° luglio 2009, n.  78,  convertito  con
modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n.  102,  e  in  particolare
l'art. 22, comma 6, che istituisce, a favore  dell'Ospedale  «Bambino
Gesu'» di Roma, un Fondo di 50.000.000 di euro a decorrere  dall'anno
2009, la cui  erogazione  avverra'  con  provvedimento  del  Ministro
dell'economia e delle finanze a valere  su  apposito  capitolo  dello
stato  di  previsione  della  spesa  dello  stesso   Dicastero,   con
conseguente rideterminazione in diminuzione, per detto  importo,  del
finanziamento  del  Servizio   sanitario   nazionale   cui   concorre
ordinariamente lo Stato; 
  Visto il decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  emanato  in
attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante disposizioni  in
materia di autonomia di entrate delle regioni  a  statuto  ordinario,
nonche' di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore
sanitario e in particolare il comma 4, dell'art. 27,  che  stabilisce
che il fabbisogno standard delle singole regioni a statuto ordinario,
cumulativamente pari al livello del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard, e' determinato in fase di prima  applicazione  a  decorrere
dall'anno 2013, applicando a tutte  le  regioni  i  valori  di  costo
rilevati nelle cosi' dette «Regioni di riferimento»; 
  Visti, inoltre, gli articoli dal  5  al  12  del  predetto  decreto
legislativo n. 68/2011, i quali dispongono i criteri e la metodologia
per individuare le «Regioni  di  riferimento»  e  calcolare  i  costi
standard e i fabbisogni standard regionali; 
  Considerato  che  le  tre   regioni   di   riferimento,   tra   cui
obbligatoriamente   la   prima,   sono   scelte   dalla    Conferenza
Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministero della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
l'erogazione dei LEA in condizione di equilibrio economico,  comunque
non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando  adempienti,
come verificato dall'apposito Tavolo di verifica, sono individuate in
base a criteri di qualita' dei  servizi  erogati,  appropriatezza  ed
efficienza  definiti  con  DPCM,  previa  intesa   della   Conferenza
Stato-Regioni; 
  Considerato che, a seguito della mancata intesa sul predetto schema
di DPCM espressa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni  del  22
novembre 2012 (Rep Atti 231/CSR), il Consiglio dei Ministri,  decorsi
i previsti 30 giorni, con deliberazione  dell'Il  dicembre  2012,  ha
ritenuto di dover procedere alla definizione dei  citati  criteri  di
qualita', appropriatezza ed efficienza; 
  Considerato che sono state pertanto individuate le  cinque  regioni
«eleggibili» - Umbria, Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Veneto - in
accordo ai criteri di qualita', appropriatezza ed efficienza  di  cui
alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre
2012 e che nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 5 dicembre
2013 (Rep. Atti 169/CSR), tra tali  regioni  sono  state  selezionate
l'Umbria, l'Emilia Romagna e il Veneto quali «Regioni di riferimento»
per la determinazione del fabbisogno standard nel settore sanitario; 
  Visto l'art. 1, comma 234, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147
(Legge di stabilita' 2014), che ha disposto che per gli anni  2012  e
2013, in  via  transitoria,  nelle  more  dell'adozione  del  decreto
previsto dall'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009,  n.
191, concernente la definizione delle forme premiali per  le  regioni
che  istituiscano  una  centrale  regionale  per   gli   acquisti   e
l'aggiudicazione di procedure di  gara  per  l'approvvigionamento  di
beni e servizi per un  volume  annuo  non  inferiore  ad  un  importo
determinato, il Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-Regioni, stabilisce il riparto  della  quota  premiale  tenendo
anche conto di criteri  di  riequilibrio  indicati  dalla  Conferenza
stessa; 
  Considerato  che,  limitatamente  all'anno  2013,  la   percentuale
indicata all'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' pari allo 0,30 per cento; 
  Vista la nota n. 10295, del 10 aprile 2014, con la quale  e'  stata
trasmessa la proposta del  Ministro  della  salute,  che  aggiorna  e
integra la precedente nota n. 590, del 28 gennaio  2014,  concernente
il riparto, tra le regioni e province autonome di Trento  e  Bolzano,
delle risorse complessivamente disponibili per il  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale per l'anno 2013, pari a  107.004.500.000
euro; 
  Considerato  che  predetta  integrazione  e   aggiornamento   della
proposta si e' resa necessaria  per  ottemperare  a  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 234, della predetta legge n. 147/2013, che  -  nel
disporre, in via  transitoria,  che  il  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la  Conferenza  Stato-Regioni,  stabilisca  il  riparto  della  quota
premiale tenendo anche conto  di  criteri  di  riequilibrio  indicati
dalla Conferenza stessa - ha  incrementato,  per  il  solo  2013,  la
percentuale indicata all'art.  15,  comma  23,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135) dall'iniziale 0,25 per cento allo 0,30 per cento; 
  Considerato che la succitata proposta di riparto tra le  regioni  e
le provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano  oggetto  dell'odierna
deliberazione   discende   dal   lavoro   tecnico-istruttorio   sopra
richiamato, nel rispetto delle  procedure  previste  dalla  normativa
vigente; 
  Viste le intese della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancite
nelle sedute del 19 dicembre 2013 (Rep. atti n.  181/CSR)  e  del  20
febbraio 2014 (Rep. atti n. 29/CSR) sulla proposta del Ministro della
salute concernente il detto riparto per l'anno 2013; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62,  art.
3, pubblicata nella G.U. n. 122/2012); 
  Vista  la  nota  n.  4749  del   10   novembre   2014   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  Le  risorse  finanziarie  complessivamente   disponibili   per   il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2013, parte
corrente, ammontano a 107.004.500.000 euro  e  sono  articolate  come
segue: 
    1.  104.082.359.720  euro   sono   destinati   al   finanziamento
indistinto dei livelli essenziali  di  assistenza  (LEA)  comprensivi
delle quote finalizzate al rinnovo delle convenzioni con il SSN e  al
finanziamento delle maggiori spese a carico  del  SSN  connesse  alla
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari occupati in  attivita'
di assistenza alla persona e alle famiglie, ripartiti tra le  Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano, come da allegata  tabella
A che costituisce parte integrante della presente delibera, di cui: 
      1.1. 192.719.517 euro, a favore dell'Ospedale Bambino Gesu' per
mobilita' sanitaria; 
      1.2. 39.120.251 euro, a favore dell'Associazione dei  Cavalieri
Italiani  del  Sovrano  Militare  Ordine  di  Malta   per   mobilita'
sanitaria; 
    2. 2.009.053.253 euro, a  destinazione  vincolata  e  programmata
come da allegata tabella B che  costituisce  parte  integrante  della
presente delibera, di cui: 
      2.1.  1.457.033.253  euro,  per   l'attuazione   di   specifici
obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale; 
      2.2. 167.800.000 euro accantonati per  il  finanziamento  della
medicina penitenziaria; 
      2.3. 130.000.000 euro per la regolarizzazione  degli  stranieri
ex art. 5, comma 6, del decreto legislativo  n.  109  del  16  luglio
2012; 
      2.4. 50.500.000 euro per il finanziamento degli oneri derivanti
dal  completamento  del  processo  di  superamento   degli   ospedali
psichiatrici giudiziari ai sensi del comma 7 dell'art. 3-ter del D.L.
n. 211/2011, convertito, con modificazioni, con  legge  n.  9  il  17
febbraio 2012; 
      2.5. 49.063.000 euro per la prevenzione dell'AIDS; 
      2.6. 40.000.000 di euro per la medicina veterinaria; 
      2.7. 38.735.000 euro per borse di studio triennali per i medici
di medicina generale; 
      2.8.  30.990.000  euro  per  l'assistenza   a   extracomunitari
irregolari; 
      2.9. 30.152.000 euro a favore del Fondo per l'esclusivita'  del
rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario; 
      2.10. 6.840.000 euro per attivita'  di  medicina  penitenziaria
trasferite  dal  Ministero  della  giustizia  cosi'  come   ripartita
nell'allegata  tabella  C  che  costituisce  parte  integrante  della
presente delibera; 
      2.11. 4.390.000 euro per la prevenzione e la cura della fibrosi
cistica; 
      2.12.  3.550.000  euro  per  le  provvidenze  economiche   agli
Hanseniani; 
    3. 592.073.527 euro per il finanziamento di  attivita'  vincolate
di altri enti, come indicato nella citata tabella B, di cui: 
      3.1. 259.000.000 di euro per il  finanziamento  degli  Istituti
zooprofilattici  sperimentali  cosi'  come  ripartiti  nella   citata
tabella C; 
      3.2. 173.010.000 euro per concorso al finanziamento delle borse
di studio agli specializzandi; 
      3.3. 142.563.527 euro per il concorso  al  finanziamento  della
Croce Rossa Italiana; 
      3.4. 10.000.000  di  euro  per  il  finanziamento  degli  oneri
contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale
degli Istituti  zooprofilattici  sperimentali  cosi'  come  ripartiti
nella richiamata tabella C; 
      3.5. 3.000.000 di euro per quota parte degli oneri contrattuali
del  biennio  economico  2006-2007  del  personale   degli   Istituti
zooprofilattici  sperimentali  cosi'  come  ripartiti  nella   citata
tabella C; 
      3.6. 2.500.000 euro per pagamento delle rate di mutui contratti
con la Cassa depositi e prestiti; 
      3.7.  2.000.000  di  euro  per  il  finanziamento  del   Centro
nazionale trapianti; 
    4. 321.013.500 euro  vengono  accantonati  per  essere  ripartiti
successivamente per il finanziamento delle norme concernenti  sistemi
sanzionatori e premiali per  le  regioni  e  provincie  autonome  che
saranno in grado di attuare risparmi nella spesa sanitaria  (art.  9,
comma 2, decreto legislativo n. 149/2011). 
  Il riparto delle fonti di finanziamento dei LEA, livelli essenziali
di assistenza,  comprensiva  della  quota  finalizzata  per  ciascuna
regione e provincia autonoma e' indicato nell'allegata tabella D  che
costituisce parte integrante della presente delibera. 
    Roma, 10 novembre 2014 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev.  n.
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