IL CAPO 
              DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
gennaio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno  colpito
le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima  decade  del
mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, da
ultimo  prorogato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  del   23   dicembre   2011   limitatamente   alle   regioni
Emilia-Romagna e Liguria; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del  19
febbraio 2010, n. 3850 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4004
del 16 febbraio 2012, ed in particolare l'art. 6, comma 1, con cui il
Commissario delegato - Presidente della  regione  Toscana,  e'  stato
autorizzato, fino  al  31  ottobre  2012,  a  completare,  in  regime
ordinario, le iniziative gia' avviate ai  sensi  della  sopra  citata
ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del  19  febbraio
2010, n. 3850; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 84 del 28 maggio 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile per
favorire e regolare il subentro della regione Emilia-Romagna, Liguria
e  Toscana  nelle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' determinatasi a  seguito  delle  eccezionali
avversita' atmosferiche, verificatesi nell'ultima decade del mese  di
dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di  gennaio  2010.»  ed  in
particolare l'art. 3; 
  Vista la nota n. 316508 del 23 dicembre 2014 con  cui  il  Soggetto
responsabile di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  84/2013  sopra  citata,  nel
trasmettere la relazione sullo stato di attuazione degli  interventi,
ha chiesto la proroga del  termine  di  durata  della  vigenza  della
contabilita' speciale n. 5414, per un periodo di ventiquattro mesi; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della regione Toscana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per  consentire  l'espletamento  delle  attivita'  solutorie  di
competenza, il Dirigente responsabile del settore  sistema  regionale
di  protezione  civile  della  regione  Toscana,  nominato  ai  sensi
dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 84 del 28 maggio 2013, titolare della contabilita' speciale
n. 5414, e' autorizzato a mantenere aperta le  predetta  contabilita'
fino al 31 dicembre 2016. 
  2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art.
5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 marzo 2015 
 
                                  Il capo del Dipartimento: Gabrielli