IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»; Visto, in particolare, il comma 541 dell'art. 1 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016; Considerato che il citato comma 541 ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti modalita' e criteri per l'erogazione del predetto contributo in conto interessi; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 19 febbraio 2015; Decreta: Art. 1 Domanda di accesso al contributo 1. Il contributo in conto interessi di cui all'art. 1, comma 541, della legge n. 190 del 2014, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e' erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in favore delle regioni a statuto ordinario che abbiano attivato nuove operazioni di indebitamento nell'anno 2015 per spese di investimento, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. 2. Ai fini del riparto del contributo di cui al comma 1 tra le singole regioni a statuto ordinario, le regioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 31 gennaio 2016, apposita domanda attestante l'importo complessivo degli interessi, nonche' degli eventuali interessi di preammortamento, dovuti per gli anni 2016 e 2017, dandone separata evidenza, relativi alle operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, sulla base del piano di ammortamento vigente alla data di sottoscrizione dell'operazione di indebitamento, fermo restando che, per le operazioni di indebitamento regolate a tasso di interesse variabile, l'importo degli interessi, qualora non gia' quantificato in misura certa, dovra' essere determinato sulla base del tasso di interesse contrattuale vigente alla data della domanda medesima. La domanda da redigere secondo il modello A allegato al presente decreto, sottoscritta dal responsabile finanziario della regione e dal Collegio dei revisori dei conti, dovra' essere debitamente corredata dalla documentazione attestante l'attivazione dell'operazione di indebitamento e il relativo piano di ammortamento. 3. Qualora le richieste di contributo siano complessivamente superiori all'importo di cui al comma 1, il contributo medesimo verra' ripartito tra le regioni beneficiarie in proporzione agli importi attestati. 4. L'ammontare del contributo massimo spettante alle regioni richiedenti per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e' comunicato entro il 28 febbraio 2016 attraverso la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.