IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)»; 
  Visto, in particolare, il comma 541 dell'art. 1 che  ha  istituito,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, un fondo, con una dotazione  di  100  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato alla  concessione  di  un
contributo in conto interessi alle regioni  a  statuto  ordinario  su
operazioni  di  indebitamento  attivate  nell'anno   2015,   il   cui
ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016; 
  Considerato che il citato comma 541 ha previsto che con decreto del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  28
febbraio 2015, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
siano stabiliti modalita' e criteri  per  l'erogazione  del  predetto
contributo in conto interessi; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 19 febbraio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Domanda di accesso al contributo 
 
  1. Il contributo in conto interessi di cui all'art. 1,  comma  541,
della legge n. 190 del 2014, pari a 100 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2016 e 2017 e' erogato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro in favore delle regioni  a  statuto
ordinario che abbiano  attivato  nuove  operazioni  di  indebitamento
nell'anno 2015 per spese di investimento, il cui ammortamento decorre
dal 1° gennaio 2016. 
  2. Ai fini del riparto del contributo di cui  al  comma  1  tra  le
singole  regioni  a  statuto  ordinario,   le   regioni   interessate
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro, entro il 31 gennaio  2016,  apposita  domanda  attestante
l'importo  complessivo  degli  interessi,  nonche'  degli   eventuali
interessi di preammortamento,  dovuti  per  gli  anni  2016  e  2017,
dandone separata evidenza, relativi alle operazioni di  indebitamento
attivate nell'anno 2015, sulla base del piano di ammortamento vigente
alla data di sottoscrizione dell'operazione di  indebitamento,  fermo
restando che, per le operazioni di indebitamento regolate a tasso  di
interesse variabile, l'importo  degli  interessi,  qualora  non  gia'
quantificato in misura certa, dovra' essere  determinato  sulla  base
del tasso di interesse contrattuale vigente alla data  della  domanda
medesima. La domanda da redigere secondo il  modello  A  allegato  al
presente decreto, sottoscritta  dal  responsabile  finanziario  della
regione  e  dal  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  dovra'  essere
debitamente corredata dalla documentazione  attestante  l'attivazione
dell'operazione di indebitamento e il relativo piano di ammortamento. 
  3.  Qualora  le  richieste  di  contributo  siano  complessivamente
superiori all'importo di cui  al  comma  1,  il  contributo  medesimo
verra' ripartito tra le  regioni  beneficiarie  in  proporzione  agli
importi attestati. 
  4.  L'ammontare  del  contributo  massimo  spettante  alle  regioni
richiedenti per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e'  comunicato  entro
il 28 febbraio 2016 attraverso la pubblicazione sul sito internet del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.