IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
  TERRITORIO E DEL MARE  E  DELLE  POLITICHE  AGRICOLE  ALIMENTARI  E
  FORESTALI 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 21,  comma  6,  del  predetto  testo  unico,  come
modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,
n. 388, nella formulazione vigente al 1°  luglio  2001,  che  prevede
disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel  usato
come  carburante,  come  combustibile,  come  additivo,  ovvero   per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili  e,  in
particolare,  stabilisce,  nell'ambito  di  un  programma  triennale,
l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000
tonnellate di biodiesel demandando ad un decreto del  Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente  e  con  il  Ministro
delle politiche agricole e forestali, la determinazione dei requisiti
degli  operatori  e  delle  caratteristiche  tecniche  dei   relativi
impianti  di  produzione,  nazionali   ed   esteri,   necessari   per
partecipare al programma pluriennale, nonche'  delle  caratteristiche
fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle  modalita'
di distribuzione e  dei  criteri  di  assegnazione  dei  quantitativi
esenti agli operatori; 
  Visto il regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 21,  comma  6,
del predetto testo unico, nella formulazione  vigente  al  1°  luglio
2001,  concernente  le  modalita'  di  applicazione  del  trattamento
agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del  contingente
agevolato, adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 luglio 2003, n. 256; 
  Visto l'articolo 21,  comma  6,  del  predetto  testo  unico,  come
modificato dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311, nella formulazione vigente al 1° gennaio  2005,  che  prevede
disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel  usato
come  carburante,  come  combustibile,  come  additivo,  ovvero   per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili  e,  in
particolare, stabilisce, nell'ambito di un programma della durata  di
sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31  dicembre  2010,
l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate  di  biodiesel  demandando  ad  un  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  delle
attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
delle politiche agricole e forestali, la determinazione dei requisiti
degli operatori e dei relativi impianti di  produzione,  nazionali  e
comunitari,  necessari  per  partecipare  al  programma  pluriennale,
nonche' delle caratteristiche fiscali del  prodotto  con  i  relativi
metodi di prova, delle modalita' di distribuzione e  di  assegnazione
dei quantitativi esenti agli operatori; 
  Visto il citato articolo 21, comma 6,  del  predetto  testo  unico,
come modificato dall'articolo 1, comma 521, della legge  30  dicembre
2004, n. 311, nella formulazione vigente al 1° gennaio 2005,  laddove
dispone, in particolare, che, nelle more dell'entrata in  vigore  del
decreto ivi previsto, trovino applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni del predetto regolamento n. 256 del 2003; 
  Visto l'articolo 22-bis, comma 1, del predetto  testo  unico,  come
modificato  dall'articolo  26,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, che prevede l'applicazione, per  il  biodiesel
destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il  gasolio,
di un'aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata  al
gasolio  usato  come  carburante,   nell'ambito   di   un   programma
pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e
nel limite  di  un  contingente  annuale  di  250.000  tonnellate  di
biodiesel, demandando ad un  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con i Ministri dello  sviluppo  economico,
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali  la  determinazione  dei
requisiti che gli operatori e i rispettivi  impianti  di  produzione,
nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma
pluriennale,  delle  caratteristiche  fiscali  del  prodotto  con   i
relativi  metodi  di  prova,  delle   percentuali   di   miscelazione
consentite, dei criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati
agli operatori su  base  pluriennale,  dando  priorita'  al  prodotto
proveniente da intese di filiera o da  contratti  quadro  nonche'  le
modalita' per la  contabilizzazione  e  la  fruizione  del  beneficio
fiscale; 
  Visto l'articolo 22-bis, comma 1, del predetto  testo  unico,  come
modificato  dall'articolo  26,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, laddove dispone, in  particolare,  che,  nelle
more  dell'entrata  in  vigore  del  decreto  ivi  previsto,  trovino
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del  regolamento
adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
luglio 2003, n. 256; 
  Visto il  regolamento  concernente  le  modalita'  di  applicazione
dell'accisa agevolata sul prodotto denominato "biodiesel",  ai  sensi
dell'articolo 22-bis  del  predetto  testo  unico,  adottato  con  il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre  2008,
n. 156; 
  Vista la sentenza n. 812 della  Sezione  Quarta  del  Consiglio  di
Stato in sede giurisdizionale, emessa  in  data  18  ottobre  2011  e
depositata in data 16 febbraio 2012, che ha annullato  l'articolo  4,
comma 2, del predetto regolamento n. 256  del  2003  e  gli  atti  di
assegnazione, di esso applicativi, dell'Agenzia delle dogane; 
  Vista la sentenza n. 1120 della Sezione  Quarta  del  Consiglio  di
Stato in sede giurisdizionale, emessa  in  data  18  ottobre  2011  e
depositata in data 28 febbraio 2012, che ha annullato  l'articolo  3,
comma 4, del predetto regolamento n. 156 del 2008; 
  Ravvisato l'obbligo, gravante sull'Amministrazione, di  conformarsi
a quanto stabilito nelle citate sentenze in relazione alla prescritta
necessita' di procedere, per effetto del  disposto  annullamento  dei
predetti articoli 4, comma 2, del predetto  regolamento  n.  256  del
2003 e 3, comma 4, del predetto regolamento n.  156  del  2008,  alla
rideterminazione dei criteri  di  assegnazione  del  quantitativo  di
biodiesel  in  esenzione  o  agevolato,  contenuti   nelle   suddette
disposizioni; 
  Considerato che, al fine di potenziare la tutela di  condizioni  di
parita' nell'accesso al mercato del biodiesel da parte  dei  soggetti
produttori dello stesso,  ritenute  dal  Consiglio  di  Stato,  nelle
citate sentenze, non sufficientemente salvaguardate dall'applicazione
dei criteri di assegnazione di cui  alle  disposizioni  dallo  stesso
Consiglio annullate, si e' proceduto ad eliminare lo scostamento  tra
i coefficienti posti alla  base  dei  predetti  criteri  in  modo  da
bilanciare il peso attribuito al rispettivo valore; 
  Tenuto conto che dalla predetta  rideterminazione  dei  criteri  di
assegnazione dei quantitativi di biodiesel in esenzione  o  agevolato
potrebbe derivare la necessita' di procedere, per le annualita' 2006,
2007,  2008  e  2009,  alla  riassegnazione,  alle  ditte  ammesse  a
partecipare ai programmi disciplinati dai  predetti  regolamenti  del
Ministro dell'economia e delle finanze n. 256 del 2003 e n.  156  del
2008, dei contingenti di biodiesel ivi previsti; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2014; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la nota n. 3-5270 del 6 giugno 2014, con la quale  lo  schema
di regolamento e' stato comunicato al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
               e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256 
 
  1. L'articolo 4, comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio  2003,  n.  256,  e'
cosi' riformulato: 
    «2. Nel caso in cui i quantitativi richiesti eccedono  il  limite
di cui al comma 1,  l'assegnazione  e'  effettuata  con  le  seguenti
modalita': 
      a) nella  prima  annualita'  di  eccedenza,  trasformando,  per
ciascun soggetto richiedente, i  quantitativi  di  biodiesel  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g), espressi in tonnellate,  nonche'
la capacita' produttiva di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),
pure espressa in tonnellate,  in  percentuale  sui  valori  totali  e
moltiplicandoli, rispettivamente, per 0,5 e 0,5. La somma dei  valori
ottenuti viene moltiplicata per un fattore pari al grado di utilizzo,
nella annualita' precedente e in quella in corso fino al  31  maggio,
delle quote assegnate nelle due annualita'. Per gli impianti di nuova
installazione  e  per  il  primo  anno  di  attivita',   i   suddetti
coefficienti sono pari, rispettivamente, a zero e a 0,125. Il  valore
ottenuto costituisce il  peso  con  cui  ogni  richiedente  partecipa
all'assegnazione del contingente. Nel caso in  cui  con  il  suddetto
calcolo sia determinata un'assegnazione superiore alla richiesta,  il
quantitativo eccedente la richiesta stessa  verra'  ripartito  tra  i
restanti richiedenti, con il medesimo criterio; 
      b) nelle annualita' successive, assegnando,  a  ciascuna  ditta
richiedente, un quantitativo pari alla media mensile dei quantitativi
immessi in consumo nell'annualita' precedente e in  quella  in  corso
fino al 31 maggio, moltiplicata per  il  coefficiente  12.  Le  quote
residue sono assegnate proporzionalmente  alle  capacita'  produttive
delle predette ditte  richiedenti.  Se  sono  presentate  istanze  di
partecipazione da parte di ditte che non hanno  avuto  l'assegnazione
per l'anno precedente, i quantitativi da assegnare alle  stesse  sono
determinati con l'applicazione dei criteri di cui alla lettera  a)  e
attribuiti  riducendo   le   assegnazioni   in   essere   in   misura
proporzionale.». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  21,  comma  6,  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), nella formulazione vigente  al  1°  luglio
          2001: 
              "Art. 21. Prodotti sottoposti ad accisa. 
              (Omissis). 
              6. Le disposizioni del comma 2 si  applicano  anche  al
          prodotto    denominato    "biodiesel",    ottenuto    dalla
          esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato  come
          carburante, come combustibile, come  additivo,  ovvero  per
          accrescere  il  volume  finale   dei   carburanti   e   dei
          combustibili.  La  fabbricazione  o  la  miscelazione   con
          gasolio o altri oli minerali del "biodiesel" e'  effettuata
          in regime di deposito fiscale. Il "biodiesel",  puro  o  in
          miscela con gasolio o con  oli  combustibili  in  qualsiasi
          percentuale, e'  esentato  dall'accisa  nei  limiti  di  un
          contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito  di  un
          programma  triennale,  tendente  a  favorirne  lo  sviluppo
          tecnologico. Con decreto del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente  e  con  il
          Ministro  delle  politiche  agricole  e   forestali,   sono
          determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche
          tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri,
          le caratteristiche fiscali  del  prodotto  con  i  relativi
          metodi di prova, le modalita' di distribuzione ed i criteri
          di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per
          il  trattamento  fiscale  del  "biodiesel"   destinato   al
          riscaldamento   valgono,   in   quanto   applicabili,    le
          disposizioni dell'articolo 61.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  21,  comma  6,  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), nella formulazione vigente al  1°  gennaio
          2005: 
              "Art. 21. Prodotti sottoposti ad accisa. 
              (Omissis). 
              6. Le disposizioni del comma 2 si  applicano  anche  al
          biodiesel (codice NC 3824 90  99)  usato  come  carburante,
          come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere  il
          volume  finale  dei  carburanti  e  dei  combustibili.   La
          fabbricazione  o  la  miscelazione  con  oli  minerali  del
          biodiesel e' effettuata  in  regime  di  deposito  fiscale.
          Nell'ambito di un programma della durata  di  sei  anni,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010,  il
          biodiesel, puro o miscelato con oli minerali,  e'  esentato
          dall'accisa nei limiti di un contingente annuo  di  200.000
          tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  delle   attivita'
          produttive, dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          delle politiche agricole e forestali,  sono  determinati  i
          requisiti che gli operatori, e  i  rispettivi  impianti  di
          produzione, nazionali e comunitari,  devono  possedere  per
          partecipare   al   programma   pluriennale,   nonche'    le
          caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi  metodi
          di prova,  le  percentuali  di  miscelazione  con  gli  oli
          minerali consentite, le modalita'  di  distribuzione  e  di
          assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori.  Nelle
          more dell'entrata in vigore del  suddetto  decreto  trovano
          applicazione, in quanto compatibili,  le  disposizioni  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 25 luglio 2003, n. 256 . Per  il  trattamento
          fiscale del biodiesel destinato al  riscaldamento  valgono,
          in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 22-bis,  comma  1,del
          citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: 
              "Art. 22-bis. - Disposizioni particolari in materia  di
          biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa. 
              1.  Nell'ambito  di  un   programma   pluriennale   con
          decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre  2010  e  nel
          limite di un contingente annuo di  250.000  tonnellate,  al
          fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione,
          al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o  in
          miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota di accisa
          pari al 20 per cento di quella applicata al  gasolio  usato
          come carburante  di  cui  all'allegato  I;  al  fine  della
          fruizione del beneficio spettante  per  i  quantitativi  di
          biodiesel rientranti nel contingente  e  miscelati  con  il
          gasolio, e' contabilizzato, in detrazione, nelle  scritture
          contabili  inerenti  all'accisa  dovuta  dal  titolare  del
          deposito  fiscale  dove  e'   avvenuta   la   miscelazione,
          l'ammontare dell'imposta  derivante  dalla  differenza  tra
          l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e
          la   predetta   aliquota   ridotta,   come    eventualmente
          rideterminata  ai  sensi  del  comma  3.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico,  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
          alimentari e forestali, da emanare  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          determinati i requisiti che gli operatori  e  i  rispettivi
          impianti di  produzione,  nazionali  e  comunitari,  devono
          possedere per partecipare al programma pluriennale  nonche'
          le caratteristiche fiscali  del  prodotto  con  i  relativi
          metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite,
          i criteri per  l'assegnazione  dei  quantitativi  agevolati
          agli operatori  su  base  pluriennale  dando  priorita'  al
          prodotto proveniente da intese di filiera  o  da  contratti
          quadro,  le  modalita'  per  la  contabilizzazione   e   la
          fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono
          stabilite  le  forme  di  garanzia  che  i   soggetti   che
          partecipano al programma pluriennale devono fornire per  il
          versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe  sui
          quantitativi  assegnati  che,  al  termine   dell'anno   di
          assegnazione, risultassero  non  ancora  miscelati  con  il
          gasolio  ovvero  non  ancora  trasferiti  ad  impianti   di
          miscelazione nazionali ovvero, per il  biodiesel  destinato
          ad essere usato tal quale, non ancora immessi  in  consumo.
          Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi del
          contingente che risultassero, al termine di  ciascun  anno,
          non ancora miscelati  con  il  gasolio  ovvero  non  ancora
          trasferiti ad impianti di  miscelazione  nazionali  ovvero,
          per il biodiesel destinato ad essere usato tal  quale,  non
          ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori
          proporzionalmente   alle   quote   loro   assegnate;   tali
          quantitativi devono essere miscelati con il gasolio  ovvero
          trasferiti ad impianti di  miscelazione  nazionali  ovvero,
          per il biodiesel  destinato  ad  essere  usato  tal  quale,
          immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In  caso
          di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla
          predetta ripartizione  da  parte  di  un  beneficiario,  le
          stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle  relative
          assegnazioni,  fra  gli  altri  beneficiari.   Nelle   more
          dell'entrata  in  vigore  del  predetto   decreto   trovano
          applicazione, in quanto compatibili,  le  disposizioni  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 25 luglio 2003,  n.  256.  L'efficacia  della
          disposizione di cui al presente comma  e'  subordinata,  ai
          sensi  dell'articolo  88,   paragrafo   3,   del   Trattato
          istitutivo  della  Comunita'   europea,   alla   preventiva
          autorizzazione da parte della Commissione europea. 
              Il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazz. Uff.  12  settembre  1988,  n.  214,
          S.O., e' il seguente: 
              " Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).". 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 4,  comma  2,  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio  2003,  n.
          256 (Regolamento concernente le modalita'  di  applicazione
          dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai
          sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504),
          riformulato dal presente decreto, e' stato pubblicato nella
          Gazz. Uff. 12 settembre 2003, n. 212.