IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al  n.  47,
recante «Nomina dei Ministri», con il quale la sen. prof.ssa Stefania
Giannini e' stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca; 
  Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,   n.   1592,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione  superiore»
e, in particolare, il capo II, sezione III del titolo  I  relativo  a
«Titoli accademici ed esami di stato»; 
  Visto  il  regio  decreto  4  giugno   1938,   n.   1269,   recante
«Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato e  l'assistenza  scolastica  nelle  universita'  e
negli istituti superiori»; 
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli  esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; 
  Visto il  decreto  ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  271  del  2
novembre 1957, recante «Approvazione del regolamento sugli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante  norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e successive
modificazioni, concernente «Modifiche al  regolamento  recante  norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
del  Ministro  dell'Universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto ministeriale 19  ottobre  2001,  n.  445,  recante
«Regolamento  concernente  gli  esami  di   Stato   di   abilitazione
all'esercizio  della  professione  di  medico-chirurgo.  Modifica  al
decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni  ed
integrazioni»; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  indire  gli  esami   di   Stato   di
abilitazione all'esercizio della professione di  medico-chirurgo  per
l'anno 2015; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono indette per l'anno 2015 la prima e la seconda  sessione  degli
esami di Stato di abilitazione  all'esercizio  della  professione  di
medico-chirurgo. 
  Alle predette sessioni possono presentarsi i  candidati  che  hanno
conseguito il titolo accademico richiesto dall'art. 3 della  presente
ordinanza entro  il  termine  stabilito  per  ciascuna  sessione  dai
rettori delle singole universita' in relazione alle date fissate  per
le sedute di laurea.