L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, gli artt. 11, comma 3, e 348 che attribuiscono all'IVASS il potere di indicare i criteri e le modalita' di rappresentazione della gestione separata dei rami vita e danni cui sono tenute le imprese di assicurazione che esercitano entrambe le attivita' (c.d. «imprese multiramo»); Visto il regolamento ISVAP n. 17 del 10 marzo 2008, concernente la disciplina dell'esercizio congiunto dei rami vita e danni di cui agli articoli 11 e 348 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, l'art. 5 che disciplina l'obbligo imposto alle imprese multiramo di riportare nel proprio statuto gli elementi di patrimonio netto attribuibili a ciascuna gestione; Ritenuta l'esigenza di elevare al 20 per cento la percentuale di incremento dell'ammontare degli elementi di patrimonio netto attribuiti alle gestioni vita o danni indicati nell'ultimo statuto, oltre il quale e' obbligatorio modificare lo statuto con conseguente approvazione dell'IVASS; Adotta il seguente provvedimento: Art. 1 Modifiche all'art. 5 del regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008 1. Al comma 4 dell'art. 5 del regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008, la parola «10%» e' sostituita dalla parola: «20%»;