L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  la  riforma  della  vigilanza   sulle
assicurazioni; 
   Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante  «Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini», convertito con legge 7  agosto  2012  n.  135,
istitutivo dell'IVASS; 
   Visto  il  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,   e
successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il  Codice  delle
Assicurazioni ed, in particolare, gli artt. 11, comma 3,  e  348  che
attribuiscono  all'IVASS  il  potere  di  indicare  i  criteri  e  le
modalita' di rappresentazione della gestione separata dei rami vita e
danni cui sono tenute le  imprese  di  assicurazione  che  esercitano
entrambe le attivita' (c.d. «imprese multiramo»); 
  Visto il regolamento ISVAP n. 17 del 10 marzo 2008, concernente  la
disciplina dell'esercizio congiunto dei rami vita e danni di cui agli
articoli 11 e 348 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209 -
Codice  delle  Assicurazioni  ed,  in  particolare,  l'art.   5   che
disciplina l'obbligo imposto alle imprese multiramo di riportare  nel
proprio statuto gli  elementi  di  patrimonio  netto  attribuibili  a
ciascuna gestione; 
   Ritenuta l'esigenza di elevare al 20 per cento la  percentuale  di
incremento  dell'ammontare  degli  elementi   di   patrimonio   netto
attribuiti alle gestioni vita o danni indicati  nell'ultimo  statuto,
oltre il quale e' obbligatorio modificare lo statuto con  conseguente
approvazione dell'IVASS; 
 
                                Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 Modifiche all'art. 5 del regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 5 del regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo
2008, la parola «10%» e' sostituita dalla parola: «20%»;