L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  la  riforma  della  vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle  Assicurazioni
Private; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante  disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  la  disciplina  delle  forme
pensionistiche complementari; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   testo   unico   delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e le  relative
norme di attuazione; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  il
Codice del consumo e, in particolare, la Parte III, Titolo III,  Capo
I, Sezione IV-bis relativa alla  commercializzazione  a  distanza  di
servizi finanziari al consumatore; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95,  recante  "Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini", convertito con legge 7  agosto  2012  n.  135,
istitutivo dell'IVASS; 
  Vista la necessita' di integrare le disposizioni del Regolamento n.
24 del 19 maggio  2008  alla  luce  delle  Guidelines  on  complaints
handling by Insurance Undertaking emanate  dall'EIOPA  e  considerata
l'opportunita' di ridurre alcuni termini nel processo di gestione dei
reclami da parte dell'IVASS, a beneficio dei consumatori 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al Capo I - Disposizioni di carattere generale, 
              del Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 
 
  1. L'art. 2 (Definizioni) del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio
2008 e' modificato come segue: 
    a) la lettera o), e' sostituita dalla seguente lettera o): "IVASS
o Autorita'": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
    b) dopo la lettera "t)  sono  introdotte  le  lettere:  "t  bis):
"reclamo": una dichiarazione  di  insoddisfazione  nei  confronti  di
un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a  un  servizio
assicurativo;  non  sono  considerati   reclami   le   richieste   di
informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento  danni  o
di esecuzione del contratto"; "t ter): "reclamante": un soggetto  che
sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo  da
parte  dell'impresa  di  assicurazione,  ad  esempio  il  contraente,
l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato". 
  2. L'art. 3 (Ambito di applicazione) del Regolamento  ISVAP  n.  24
del 19 maggio 2008 e' modificato come segue: 
    a) al comma 1, lettera a), la parola "ISVAP" e' sostituita  dalla
parola "IVASS".