L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e le relative norme di attuazione; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo e, in particolare, la Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS; Vista la necessita' di integrare le disposizioni del Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 alla luce delle Guidelines on complaints handling by Insurance Undertaking emanate dall'EIOPA e considerata l'opportunita' di ridurre alcuni termini nel processo di gestione dei reclami da parte dell'IVASS, a beneficio dei consumatori Adotta il seguente provvedimento: Art. 1 Modifiche al Capo I - Disposizioni di carattere generale, del Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 1. L'art. 2 (Definizioni) del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 e' modificato come segue: a) la lettera o), e' sostituita dalla seguente lettera o): "IVASS o Autorita'": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; b) dopo la lettera "t) sono introdotte le lettere: "t bis): "reclamo": una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto"; "t ter): "reclamante": un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato". 2. L'art. 3 (Ambito di applicazione) del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 e' modificato come segue: a) al comma 1, lettera a), la parola "ISVAP" e' sostituita dalla parola "IVASS".