IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 42, comma 1,  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,
recante «Delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo
concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico»; 
  Visto il decreto legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288,  recante
«Riordino della disciplina  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge  16
gennaio 2013 n. 3», come modificato dal  decreto-legge  13  settembre
2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  novembre
2012, n. 189; 
  Visto  l'Atto  d'intesa   recante   «Organizzazione,   gestione   e
funzionamento  degli  istituti  di  ricovero  e  cura   a   carattere
scientifico non trasformati in fondazioni», ai sensi dell'art. 5  del
decreto legislativo n. 288 del 2003 e dell'art.  8,  comma  6,  della
legge 5 giugno  2003,  n.  131,  sancito  il  1°  luglio  2004  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  Bolzano,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 26 luglio 2004, n.173, come modificato dall'Atto di  intesa
sancito il 29 maggio 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  25
giugno 2014, n. 145; 
  Visto l'art. 1 del richiamato decreto  legislativo  che  stabilisce
che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti
a rilevanza nazionale dotati di autonomia  e  personalita'  giuridica
che,  secondo  standards  di  eccellenza,  perseguono  finalita'   di
ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico
e in quello dell'organizzazione e gestione dei  servizi  sanitari  ed
effettuano prestazioni di ricovero  e  cura  di  alta  specialita'  o
svolgono altre attivita' aventi i  caratteri  di  eccellenza  di  cui
all'art. 13, comma 3, lettera d); 
  Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo, che stabilisce  che
l'istituzione di nuovi Istituti deve essere  coerente  e  compatibile
con la programmazione sanitaria della Regione interessata  e  che  la
stessa e' subordinata  al  riconoscimento  di  cui  al  comma  3  del
medesimo   articolo   ed   avviene   con   riferimento   a   un'unica
specializzazione  disciplinare,  coerente  con  gli  obiettivi  della
programmazione scientifica  nazionale  di  cui  all'art.  12-bis  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502   e   successive
modificazioni ed integrazioni ed ai soli presidi nei quali la  stessa
attivita' e' svolta; 
  Visti in particolare: 
    l'art. 13,  comma  2  del  richiamato  decreto  legislativo,  che
stabilisce che le strutture pubbliche che chiedono il  riconoscimento
possono costituirsi nella forma delle Fondazioni di  cui  all'art.  2
del medesimo decreto e che le strutture private  debbono  costituirsi
in una delle forme giuridiche disciplinate dal codice civile; 
    l'art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo, che stabilisce
che il riconoscimento del carattere  scientifico  degli  Istituti  e'
subordinato al possesso dei requisiti necessari,  che  sono  indicati
nel medesimo comma alle lettere da a) a h); 
  Visto l'art. 14, comma 1, del richiamato decreto  legislativo,  che
stabilisce che la  domanda  di  riconoscimento  e'  presentata  dalla
struttura  interessata  alla  regione  competente   unitamente   alla
documentazione  comprovante  la  titolarita'  dei  requisiti  di  cui
all'art.  13  dello   stesso   decreto   legislativo   e   che   tale
documentazione e' individuata con decreto del Ministro della  salute,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;  che  la  regione
inoltra la domanda,  nella  quale  devono  essere  indicate  la  sede
effettiva di attivita' della struttura e la disciplina per  la  quale
si  richiede  il   riconoscimento,   al   Ministero   della   salute,
evidenziando  la  coerenza  del   riconoscimento   con   la   propria
programmazione sanitaria; 
  Visto l'art. 15, comma 1,  del  suddetto  decreto  legislativo  che
stabilisce  che,  ai  fini  della  conferma  del  riconoscimento  del
carattere  scientifico,  le  Fondazioni  IRCCS,  gli   Istituti   non
trasformati e quelli privati devono trasmettere  al  Ministero  della
salute, ogni due anni,  i  dati  aggiornati  circa  il  possesso  dei
requisiti di cui al richiamato art.  13,  nonche'  la  documentazione
necessaria ai fini della conferma,  secondo  quanto  stabilito  dallo
stesso decreto; 
  Visto il decreto ministeriale 14 marzo 2013 recante «Documentazione
necessaria per il riconoscimento degli Istituti di ricovero e cura  a
carattere scientifico» e, in  particolare,  l'art.  2  relativo  alla
documentazione necessaria per  la  conferma  del  riconoscimento  del
carattere scientifico degli Istituti; 
  Considerato che il citato art. 15, comma 1, del richiamato  decreto
legislativo  richiede,  ai  fini   della   conferma   del   carattere
scientifico,  unicamente  il  mantenimento  dei  requisiti   previsti
dall'art. 13 dello stesso decreto; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  modificare  il  suddetto  decreto
ministeriale 14 marzo 2013, eliminando dall'art. 2 la parte in cui si
prevede la produzione di documentazione ulteriore rispetto  a  quella
contemplata dal  menzionato  comma  1  dell'art.  15  del  richiamato
decreto legislativo; 
  Ritenuto, altresi', di procedere alla sostituzione  degli  allegati
del  citato  decreto  ministeriale  14  marzo  2013,   al   fine   di
semplificare la documentazione e procedere ad una distinzione tra  la
procedura di riconoscimento e la procedura di conferma del  carattere
scientifico; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, espresso nella seduta del 22 gennaio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifiche al decreto ministeriale 14 marzo 2013 
 
  1. Al decreto ministeriale 14 marzo 2013 sono apportate le seguenti
modifiche: 
    a)  all'art.  1,  comma  1,  le  parole  «negli  allegati»   sono
sostituite dalle seguenti «nell'allegato  A»  e  le  parole  «che  ne
costituiscono parte integrante» sono sostituite dalle parole «che  ne
costituisce parte integrante»; 
    b) all'art. 2, comma 1,  le  parole  «la  documentazione  di  cui
all'art. 1, unitamente al provvedimento della Regione competente, che
attesta la conferma del perdurare della coerenza  del  riconoscimento
scientifico con la propria programmazione sanitaria» sono  sostituite
dalle seguenti «la documentazione di cui all'allegato B  al  presente
decreto»; 
    c) il comma 2 dell'art. 2 e' soppresso; 
    d) gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dagli allegati A e  B,  che
costituiscono parte integrante del presente decreto. 
  Il presente decreto e' inviato agli  organi  di  controllo  per  la
registrazione. 
    Roma, 5 febbraio 2015 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 1015