IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
194/95; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione  del  citato  decreto  legislativo  194/95,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Vista l'istanza presentata  in  data  27  agosto  2014  dal  Centro
"AGRITEC S.r.l.", con sede legale in Via Giovenco, snc  -  67058  San
Benedetto dei Marsi (AQ); 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia di prodotti  fitosanitari  effettuata
in data 15 dicembre 2014 presso il Centro "AGRITEC S.r.l."; 
  Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  27
agosto 2014, a fronte di apposita documentazione presentata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro "AGRITEC S.r.l.", con sede legale in Via Giovenco, snc
- 67058 San Benedetto dei  Marsi  (AQ),  e'  riconosciuto  idoneo  ad
effettuare prove ufficiali di campo con prodotti  fitosanitari  volte
ad ottenere le seguenti informazioni: 
    - Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui  all'Allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo 194/95); 
    - Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); 
    - Incidenza sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95); 
    - Fitotossicita' nei confronti delle piante e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
194/95); 
    - Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili
(di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95). 
  Detto riconoscimento riguarda le prove di  campo  di  efficacia  di
prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': 
    - Aree acquatiche; 
    - Aree non agricole; 
    - Colture arboree; 
    - Colture erbacee; 
    - Colture forestali; 
    - Colture medicinali ed aromatiche; 
    - Colture ornamentali; 
    - Colture orticole; 
    - Colture tropicali; 
    - Concia sementi; 
    - Conservazione post-raccolta; 
    - Diserbo; 
    - Entomologia; 
    - Microbiologia agraria; 
    - Nematologia; 
    - Patologia vegetale; 
    - Zoologia agraria; 
    - Produzioni sementi; 
    - Vertebrati dannosi; 
    - Attivatori coadiuvanti.