IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, comma 2; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Preso atto che in data 29  ottobre  2013  era  stata  disposta  una
ispezione straordinaria, conclusa in data 27  dicembre  2013  con  la
proposta di gestione commissariale, sulla base della circostanza  che
la cooperativa aveva posto in atto atteggiamenti di  totale  ostacolo
all'esercizio delle funzioni dell'autorita' pubblica di  vigilanza  e
che gli ispettori avevano potuto  verificare  solo  le  irregolarita'
riscontrabili da visura camerale ed accertare una  palese  situazione
di conflittualita' esistente all'interno del sodalizio; 
  Preso atto che in data 5 maggio 2014 e  stata  disposta  una  nuova
ispezione straordinaria al fine di svolgere compiutamente  tutti  gli
accertamenti connessi all'attivita' di  vigilanza  straordinaria  che
non  erano  stati  consentiti  nel  corso  del   precedente   accesso
ispettivo; 
  Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria concluso
in data 22 gennaio 2015 dalle quali sono emerse a carico  della  Soc.
Coop. «Societa' cooperativa Edilizia Millenium», con sede in Barletta
(BA),  delle  gravi   irregolarita'   gestionali,   presupposto   per
l'adozione del presente provvedimento, tra le quali: 
    mancata convocazione dell'assemblea straordinaria  finalizzata  a
deliberare  le  modifiche  statutarie  per   l'applicabilita'   della
disciplina delle S.p.A motivate dal superamento dei parametri di  cui
all'art. 2519 del codice civile; 
    mancata nomina del collegio sindacale; 
    violazione dell'art. 2429 del codice civile in tema di  relazioni
dell'organo addetto al controllo; 
    mancata comunicazione al registro delle imprese del trasferimento
della sede legale; 
    violazione  dell'art.  2367  del  codice  civile  per  non   aver
convocato una successiva riunione dell'assemblea dei soci; 
    esclusione   dei   soci   «dissenzienti»   da    alcuni    lavori
dell'assemblea relativi all'approvazione del bilancio 2013, cosi come
risultante dal  rapporto  di  servizio  stilato  dagli  agenti  della
Polizia di Stato del Commissario di Barletta; 
    mancato inoltro delle relazioni previste dalla normativa  di  cui
all'art. 13, comma 10, lettera c) della legge n. 59/92; 
    mancata effettivita'  della  base  sociale  rilevata  sulla  base
dell'ammissione nella compagine sociale  di  soci  locatari  che  non
partecipano allo  scambio  mutualistico  con  l'ente  in  quanto  non
concorrono al raggiungimento dello scopo sociale; 
    mancata corretta tenuta dei libri contabili. 
  Preso atto che in data 10 febbraio 2015 e pervenuta, da  parte  del
legale  rappresentante,  una  nota  di  controdeduzioni  sul  verbale
ispettivo acquisita con prot. n. 0018611; 
  Preso atto che nella nota  di  controdeduzioni  viene  eccepito  in
merito alle ragioni della nuova ispezione straordinaria disposta  dal
MISE/nonche' in ordine alle contestazioni  mosse  dagli  ispettori  e
relative: alla mancata nomina del  collegio  sindacale,  allo  scarso
livello di democrazia interna ed  in  particolare  all'esclusione  di
soci  dissenzienti  dai  lavori  di  approvazione  del  bilancio,  al
conflitto di interessi del patrocinante dei soci dissenzienti che e',
al contempo, promissario acquirente, all'assunta violazione dell'art.
17 del decreto legislativo n. 200/2002, alla contestazione in  ordine
all'ammissione dei soci locatari; 
  Considerato che l'art. 32 dello statuto,  disciplinando  la  nomina
del collegio sindacale anziche' del revisore unico, prevede  che  «il
Collegio Sindacale  esercita  anche  il  controllo  contabile»;  tale
nomina si  rendeva,  quindi,  necessaria  in  quanto  finalizzata  ad
esercitare il controllo contabile, come previsto anche dall'art. 2409
del codice civile;  la  mancata  nomina  del  collegio  sindacale  ha
altresi' provocato la violazione dell'art. 2429 del codice civile che
prevede che le relazioni dell'organo addetto al  controllo  contabile
debbano corredare i bilanci di esercizio; 
  Considerato che dalle risultanze ispettive si evince che l'addebito
mosso dagli ispettori circa lo scarso livello di  democrazia  interna
ed in particolare circa l' esclusione di soci dissenzienti dai lavori
di approvazione del bilancio e'  stato  confortato  dal  rapporto  di
servizio stilato in data 30 maggio 2014 dagli agenti della Polizia di
Stato  del  Commissariato  di  Barletta  intervenuti   ripetutamente,
unitamente al personale di  altra  volante,  ai  Carabinieri  e  alla
Polizia  Municipale  nel  luogo  ove  si   teneva   l'assemblea   per
l'approvazione del bilancio 2013 per consentire l'accesso  alla  sala
dei soci dissenzienti e per sedare le aggressioni in atto; 
  Considerata destituita da ogni  fondamento  la  censura  in  merito
all'asserito conflitto di interessi concretato in capo  ad  un  socio
promissario acquirente di un alloggio che e' anche  patrocinante  dei
soci dissenzienti in quanto, in qualita' di socio, ha  legittimamente
offerto la propria disponibilita' a rappresentare in  giudizio  oltre
ai propri interessi anche quelli di altri soci dissenzienti; 
  Considerato che l'ammissione nel 2013 di 23 soci  locatari  (7  dei
quali successivamente receduti nel 2014) ha inciso in  modo  negativo
sulla situazione economica  dell'ente,  gia'  fortemente  compromessa
dalla difficolta' di reperire i finanziamenti necessari per portare a
termine il fabbricato sociale, in  quanto  essi  non  partecipano  al
versamento delle quote in conto costruzione ma solo al versamento del
capitale sociale e delle spese in  conto  gestione,  come  dichiarato
dallo stesso legale rappresentante; 
  Considerato, altresi', che  in  sede  di  partecipazione  al  bando
indetto dal  Comune  di  Barletta  per  l'assegnazione  di  aree  per
realizzare il progetto edificatorio la cooperativa ha  assicurato  la
destinazione del 14,34 % della volumetria complessiva a soci locatari
e  che  il  piano  edilizio  complessivo  di  55  alloggi   dell'ente
consentirebbe la destinazione di massimo 9 alloggi in locazione, gia'
destinati ai 9 soci piu' anziani, come riscontrabile dal libro  soci,
e che da tali argomentazioni gli ispettori desumono la  insussistenza
dello scambio mutualistico con detti soci; 
  Considerato, infine, che la partecipazione dei soci  locatari  alle
assemblee  che  si  sono  tenute  e'  stata   percentualmente   alta,
determinando cosi maggioranze utili per  arrivare  alla  approvazione
dei bilanci di esercizio; 
  Vista la nota ministeriale n. 0018484 inviata via PEC  in  data  10
febbraio 2015 con la quale questo Ufficio, ai sensi dell'art. 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato alla cooperativa,  l'avvio
del procedimento amministrativo per l'adozione del  provvedimento  di
cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della
comunicazione di avvio del procedimento che prevedeva il  termine  di
15 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni; 
  Visto il parere favorevole espresso in data dell'11 marzo 2014  dal
comitato centrale per le cooperative, previsto dall'art. 4,  comma  4
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  II  Consiglio  di  amministrazione  della  Soc.   Coop.   «Societa'
cooperativa edilizia Millenium», con  sede  in  Barletta  (BA),  C.F.
05463410729, costituita in data 26 novembre 1999 e' revocato.