IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
Modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee  -  Legge  comunitaria  2009,  in  particolare
l'art. 28 - Delega al Governo per il  riassetto  della  normativa  in
materia di pesca e acquacoltura; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012, recante Misure per  il
riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma
dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2000 recante modificazioni al  decreto
ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei
molluschi bivalvi; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995,  n.  44,  avente  ad
oggetto il regolamento recante norme sulla costituzione dei  consorzi
tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi; 
  Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente
il  regolamento  recante  disciplina  dell'attivita'   dei   predetti
consorzi di gestione; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali in data 23 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  193  del  21  agosto  2014,  concernente   l'Arresto   temporaneo
obbligatorio delle attivita' di pesca annualita' 2014; 
  Visto in particolare il comma 1 dell'art. 3 del  predetto  decreto,
che  prevede  che  con  specifico   provvedimento   direttoriale   e'
autorizzato lo svolgimento dell'attivita' di pesca; 
  Considerate le festivita' del corrente anno solare; 
  Ritenuto al contempo necessario garantire  un  corretto  equilibrio
tra la disponibilita' delle risorse e l'attivita' di cattura in mare,
ragione  per  cui  le  imprese  di  pesca  sono  comunque  tenute  ad
effettuare il relativo recupero del giorno 2 giugno 2015; 
  Ritenuto ragionevole concedere  la  sola  giornata  di  martedi'  2
giugno in relazione alle festivita' del corrente anno solare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In deroga al disposto di cui all'art. 3, comma  1  del  D.M.  23
luglio 2014, e' consentito, facoltativamente e per  singola  impresa,
in tutti i Compartimenti marittimi lo svolgimento  dell'attivita'  di
pesca con i sistemi strascico e/o  volante  e  circuizione  nel  solo
giorno festivo di martedi' 2 giugno 2015. 
  2. Le imprese hanno l'obbligo di  segnalare  con  congruo  anticipo
alle Autorita' marittime la volonta' di svolgere l'attivita' di pesca
nella giornata di cui al precedente comma 1. 
  3. Al  fine  di  assicurare  un  corretto  equilibrio  tra  risorse
disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono  al
disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate
di pesca entro e non oltre il 30 giugno 2015.