IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n.  1509,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n.  1760  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante  provvedimenti  per  l'ordinamento
del credito agrario; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante  il
"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"; 
  Vista la delibera del CICR del 3 marzo 1994, recante "Revisione del
sistema di determinazione del tasso di riferimento per le  operazioni
di credito agevolato"; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro  del  21  dicembre  1994,
recante "Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento
da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi  di  varie
disposizioni legislative"; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
  Attesa la necessita' di determinare, per  l'anno  2015,  la  misura
della commissione onnicomprensiva da  riconoscere  agli  intermediari
per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario  di
esercizio; 
 
                              Decreta: 
 
  La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per
gli oneri connessi alle operazioni agevolate di  credito  agrario  di
esercizio, e' fissata, per l'anno 2015, nella misura  dell'1,13%  per
le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dello 0,93%
per quelle di durata superiore a 12 mesi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 marzo 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan