IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante  «Nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati», e in particolare l'art. 15  riguardante  la  produzione
nazionale di emoderivati e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la  legge  28  marzo  2001,  n.  145,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione
dei diritti dell'uomo e della  dignita'  dell'essere  umano  riguardo
all'applicazione della biologia e  della  medicina:  Convenzione  sui
diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a  Oviedo  il  4  aprile
1997, nonche' del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul divieto di clonazione di esseri umani»; 
  Vista la legge 4 giugno 2010,  n.  96,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009»,  e  in  particolare
l'art. 40, comma 2, che modifica l'art. 15  della  legge  21  ottobre
2005, n. 219; 
  Visto il comma 5 dell'art. 15 delle citata legge 21  ottobre  2005,
n. 219, e successive modificazioni e integrazioni,  che  prevede  che
«il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, il Centro nazionale  sangue  di  cui
all'art. 12 e la Consulta, individua tra i centri  e  le  aziende  di
frazionamento e di produzione di emoderivati quelli autorizzati  alla
stipula delle convenzioni»; 
  Visto, in particolare, il comma  3  dell'art.  15  della  legge  21
ottobre 2005, n. 219 che prevede che gli stabilimenti  delle  Aziende
«devono risultare idonei alla  lavorazione  secondo  quanto  previsto
dalle norme vigenti nazionali e  dell'Unione  europea  a  seguito  di
controlli   effettuati   dalle   rispettive    autorita'    nazionali
responsabili  ai  sensi  dei  propri   ordinamenti,   e   di   quelli
dell'autorita' nazionale italiana»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile  2012  recante
«Schema tipo di convenzione tra le regioni e le province  autonome  e
le aziende produttrici di medicinali emoderivati per  la  lavorazione
del plasma  raccolto  sul  territorio  nazionale»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n. 147; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile  2012  recante
«Modalita' per la presentazione e valutazione delle istanze volte  ad
ottenere l'inserimento tra i centri e le  aziende  di  produzione  di
medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con
le regioni e le province  autonome  per  la  lavorazione  del  plasma
raccolto  sul  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale del 26 giugno 2012, n. 147; 
  Viste le istanze delle aziende Baxter Manufacturing S.p.A,  Biotest
Pharma GmbH,  CSL  Behring  S.p.A.,  Grifols  Italia  S.p.A,  Kedrion
S.p.A., Octapharma Italy S.p.A, presentate,  nei  termini,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, del citato decreto 12 aprile 2012,  e  volte  a
ottenere l'inserimento tra i centri e le  aziende  di  produzione  di
medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con
le Regioni e le Province  Autonome  per  la  lavorazione  del  plasma
raccolto  sul  territorio  nazionale,  trasmesse  all'AIFA   per   la
valutazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del predetto decreto; 
  Acquisite  le   valutazioni   da   parte   dell'AIFA   sull'istanza
dell'azienda Baxter Manufacturing S.p.A, rese il 29 gennaio 2013 e il
31 maggio 2013, dalle quali risulta il possesso dei  requisiti,  come
attestati dal legale rappresentante, di cui alle lettere a), b) e  d)
dell'art. 1, comma 3 del decreto 12 aprile 2012, e la validita' delle
documentazioni presentate di cui al punto e); 
  Acquisite  le   valutazioni   da   parte   dell'AIFA   sull'istanza
dell'azienda Biotest Pharma GmbH, rese il 29 gennaio  2013  e  il  26
giugno 2013, dalle quali risulta  il  possesso  dei  requisiti,  come
attestati dal legale rappresentante, di cui alle lettere a), b) e  d)
dell'art. 1, comma 3, del decreto 12 aprile 2012, mentre non  risulta
il possesso del requisito di cui alla lettera e), in quanto  mancante
della presentazione dell'autorizzazione alla produzione e certificato
GMP per gli stabilimenti siti in Belgio, utilizzati in  modalita'  di
back up; 
  Acquisite  le   valutazioni   da   parte   dell'AIFA   sull'istanza
dell'azienda CSL Behring S.p.A., rese il  29  gennaio  2013  e  il  6
giugno 2013, dalle quali risulta  il  possesso  dei  requisiti,  come
attestati dal legale rappresentante, previsti dalle lettere  a),  b),
d) ed e), mentre riguardo al requisito di cui  alla  lettera  c),  in
ordine al punto 1), relativo all'ubicazione  degli  stabilimenti  ove
avviene il frazionamento in  Svizzera,  Paese  extraeuropeo,  per  il
quale vige l'accordo di mutuo riconoscimento  con  l'Unione  europea,
l'AIFA ritiene accettabile quanto  rappresentato  dall'Azienda  sulla
base del documento EMEA/MRA/22/03, mentre per quanto attiene al punto
2), l'AIFA non ritiene  soddisfatto  il  possesso  del  requisito  in
quanto   mancante   dell'attestazione,   da    parte    del    legale
rappresentante, che «il plasma raccolto non sia oggetto  di  cessione
ai fini di lucro»; 
  Acquisite  le   valutazioni   da   parte   dell'AIFA   sull'istanza
dell'azienda Grifols Italia S.p.A., rese il 29 gennaio  2013,  il  12
giugno 2013 e il 1° agosto 2013, dalle quali risulta il possesso  dei
requisiti, come attestati dal  legale  rappresentante,  di  cui  alle
lettere a), b) e d), dell'art. 1, comma  3,  del  decreto  12  aprile
2012, e la validita' delle  documentazioni  presentate  di  cui  alla
lettera e); 
  Acquisite  le   valutazioni   da   parte   dell'AIFA   sull'istanza
dell'azienda Kedrion S.p.A., rese il 29 gennaio 2013 e il  21  maggio
2013, dalle quali risulta il possesso dei requisiti,  come  attestati
dal legale rappresentante, di cui alle lettere a), b) e d), dell'art.
1, comma 3,  del  decreto  12  aprile  2012,  e  la  validita'  delle
documentazioni presentate di cui alla lettera e); 
  Acquisite  le   valutazioni   da   parte   dell'AIFA   sull'istanza
dell'azienda Octapharma Italy S.p.A., rese il 29 gennaio 2013 e il 29
maggio 2013, dalle quali risulta il  possesso  dei  requisiti,  cosi'
come attestati dal legale rappresentante dell'Azienda,  di  cui  alle
lettere a), b) e d), dell'art. 1, comma 3 del decreto 12 aprile 2012,
mentre  per  la   lettera   e),   viene   evidenziata   la   mancanza
dell'autorizzazione alla produzione dello stabilimento di Vienna; 
  Preso atto di quanto espresso  dall'AIFA  nelle  valutazioni  delle
istanze delle Aziende  Baxter  Manufacturing  S.p.A,  Biotest  Pharma
GmbH, Grifols  Italia  S.p.A.,  Kedrion  S.p.A.  e  Octapharma  Italy
S.p.A., riguardo al possesso del requisito di  cui  alla  lettera  c)
dell'art. 1, comma 3, del decreto 12  aprile  2012,  che  rimanda  al
giudizio finale di questo  Ministero  l'interpretazione  della  norma
alla luce di quanto riportato nel "Report from the Commission to  the
European  Parliament,  Council,  the  European  Economic  and  Social
Committee and the Committee of the Regions- Brussels 23/03/2011", nel
quale l'Italia, come Spagna, Germania e Svezia, compare tra  i  Paesi
in cui sono concesse alcune forme di incentivi ai donatori  (quali  a
esempio rimborsi delle spese di viaggio e del  tempo  dedicato  dalla
donazione) che in sostanza  non  si  diversificano  dal  diritto  del
donatore lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro nella giornata
della donazione, come previsto dall'art. 8  della  legge  21  ottobre
2005, n. 219; 
  Ritenuto di avvalersi, ai fini dell'emanazione del decreto  di  cui
all'art. 15,  comma  5,  della  legge  21  ottobre  2005,  n.  219  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  del   supporto   tecnico
scientifico del Centro nazionale sangue  (CNS),  per  la  valutazione
delle istanze pervenute dalle aziende, con  particolare  riguardo  al
possesso del requisito di cui alla lettera c), dell'art. 1, comma  3,
del decreto 12 aprile 2012; 
  Vista la relazione del  CNS,  contestuale  alla  valutazione  delle
singole istanze, datata 15 novembre 2013, ove si  osserva,  in  primo
luogo, che l'art. 8 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sopra citato
attribuisce un beneficio che non inficia la gratuita' della donazione
ma con essa e' compatibile non costituendo corrispettivo o  forma  di
remunerazione e che il Report di Brussels, parimenti sopra citato, va
letto in relazione al  rapporto  che  accompagna  la  convenzione  di
Oviedo  nel  significativo  punto  in  cui  riconosce   un'indennita'
ragionevole per le attivita' tecnologiche e logistiche collaterali  e
in secondo luogo che il principio della donazione non  remunerata  va
tenuto distinto dal principio di non commercializzazione del plasma; 
  Dato atto che, quindi, il principio della donazione non  remunerata
va tenuto distinto  dal  principio  di  non  commercializzazione  del
plasma requisito di cui all'art. 1, lettera c), del decreto 12 aprile
2012; 
  Vista la valutazione  del  CNS  sull'istanza  Baxter  Manufacturing
S.p.A., dalla quale risulta  che  la  documentazione  sostanzialmente
soddisfa tutti i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed  e),
dell'art. 1, comma 3, del decreto 12 aprile 2012; 
  Vista la valutazione del CNS sull'istanza di Biotest  Pharma  GmbH,
dalla quale risulta che la documentazione soddisfa i requisiti di cui
alle lettere a), b) e d) dell'art. 1, comma 3, del decreto 12  aprile
2012,  che  il  requisito  di  cui  alla  lettera  c)   non   risulta
soddisfatto, in quanto la dichiarazione resa dall'Azienda non  appare
coerente con quanto stabilito dall'art. 15  della  legge  21  ottobre
2005, n. 219 e sue successive modificazioni, mentre il  requisito  di
cui alla  lettera  e)  non  risulta  soddisfatto  relativamente  agli
stabilimenti siti in Belgio, utilizzati in modalita' di back  up,  in
quanto mancante dell'autorizzazione  alla  produzione  e  certificato
GMP; 
  Vista la valutazione del CNS sull'istanza di  CSL  Behring  S.p.A.,
dalla quale risulta che la documentazione soddisfa i requisiti di cui
alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 1, comma 3,  del  decreto  12
aprile 2012, mentre per il requisito  di  cui  alla  lettera  c)  non
sussistono elementi che consentano di  esprimere  la  valutazione  in
quanto  non  presente  alcuna  dichiarazione  da  parte  del   legale
rappresentante che attesti il possesso del medesimo; 
  Vista la valutazione del CNS sull'istanza di Grifols Italia S.p.A.,
dalla quale risulta che la documentazione soddisfa i requisiti di cui
alle lettere a), b), d), ed e), dell'art. 1, comma 3, del decreto  12
aprile 2012, e che per  il  requisito  di  cui  alla  lettera  c)  la
dichiarazione non e' formalmente completa,  in  quanto  non  presenta
l'esplicita dichiarazione del legale rappresentante  che  in  Spagna,
ove avviene il processo di frazionamento del  plasma  nazionale,  «il
plasma raccolto non sia oggetto di cessione a fini di lucro»; 
  Vista la valutazione del CNS sull'istanza di Kedrion S.p.A.,  dalla
quale risulta che la documentazione soddisfa tutti i requisiti di cui
alle lettere a), b), c), d), ed e), dell'art. 1, comma 3, del decreto
12 aprile 2012; 
  Vista la valutazione  del  CNS  sull'istanza  di  Octapharma  Italy
S.p.A.,  dalla  quale  risulta  che  la  documentazione  soddisfa   i
requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'art. 1, comma  3,
del decreto 12 aprile 2012, e che il requisito di cui alla lettera e)
non  risulta  valutabile  in  quanto  mancante  del  certificato   di
autorizzazione alla produzione degli stabilimenti siti a Vienna; 
  Ritenuto, sulla base delle valutazioni rese dall'AIFA e dal CNS, di
richiedere rispettivamente alle Aziende CSL Behring S.p.A  e  Grifols
Italia S.p.A., il perfezionamento della dichiarazione  in  ordine  al
possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 1,  comma  3,
del decreto 12  aprile  2012  nonche'  all'Azienda  Octapharma  Italy
S.p.A., la  presentazione  del  certificato  di  autorizzazione  alla
produzione degli stabilimenti siti a Vienna, relativo al requisito di
cui alla lettera e); 
  Acquisite le prescritte valutazioni da  parte  dell'AIFA,  rese  in
data 20 gennaio 2014 e 21 febbraio 2014 e del CNS, rese  in  data  20
dicembre 2013 e  10  gennaio  2014,  sulle  ulteriori  documentazioni
trasmesse dalle  Aziende,  dalle  quali  risulta  la  conformita'  ai
requisiti previsti; 
  Osservato che sulla base delle predette valutazioni le  Aziende  in
possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto  12  aprile  2012,
risultano essere Baxter Manufacturing  S.p.A.,  CSL  Behring  S.p.A.,
Grifols Italia S.p.A, Kedrion S.p.A. e Octapharma Italy S.p.A, 
  Acquisito il parere del CNS espresso con nota del 12 marzo 2014; 
  Acquisito il  parere  della  Consulta  tecnica  permanente  per  il
sistema trasfusionale espresso nella seduta del 24 marzo 2014; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  espresso  nella
seduta del 27 novembre 2014 (Rep. Atti n. 170/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le aziende di  frazionamento  e  di  produzione  di  emoderivati
autorizzate alla stipula  delle  convenzioni  con  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano per la lavorazione  del  plasma
raccolto sul territorio nazionale, sono individuate nelle seguenti: 
    Baxter Manufacturing S.p.A., con stabilimenti per il processo  di
frazionamento del plasma siti in Rieti, Italia; 
    CSL  Behring  S.p.A.,  con  stabilimenti  per  il   processo   di
frazionamento del plasma siti in Berna, Svizzera; 
    Grifols Italia  S.p.A.,  con  stabilimenti  per  il  processo  di
frazionamento  del  plasma  siti  presso  Instituto  Grifols,   S.A.,
Barcellona, Spagna; 
    Kedrion S.p.A., con stabilimenti per il processo di frazionamento
del plasma siti in Bolognana, Gallicano, Lucca, Italia; 
    Octapharma Italy S.p.A,  con  stabilimenti  per  il  processo  di
frazionamento del plasma siti in Stoccolma, Svezia. 
  2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti competenza. 
    Roma, 5 dicembre 2014 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 1229