IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015  con
la quale e'  stato  dichiarato,  per  centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita'  atmosferiche
hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna  nei  giorni
dal 4 al 7 febbraio 2015; 
  Ravvisata la necessita'  di  disporre  l'attuazione  dei  necessari
interventi  urgenti  finalizzati  a  fronteggiare  il  sopra   citato
contesto emergenziale; 
  Acquisita l'intesa della  regione  Emilia-Romagna  con  nota  prot.
201812 del 27 marzo 2015; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Nomina commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione
civile della regione Emilia-Romagna e' nominato commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo'
avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, dei comuni, delle
Province, degli Enti  pubblici  non  territoriali  interessati  dagli
eventi meteorologici in argomento, delle  strutture  organizzative  e
del personale della  regione  Emilia-Romagna,  nonche'  dei  soggetti
privati a partecipazione pubblica che concorrono al  superamento  del
contesto di criticita'. 
  3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.   3,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella
fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio,
ad  assicurare   l'indispensabile   assistenza   e   ricovero   delle
popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; 
    b) le attivita' poste  in  essere,  anche  in  termini  di  somma
urgenza, inerenti alla messa  in  sicurezza  delle  aree  interessate
dagli eventi calamitosi; 
    c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo
o maggiori danni a persone o a cose. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa  previsione
di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  3,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. I contributi sono erogati ai soggetti di cui al comma  2  previo
resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del
nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il  danno
subito. 
 
              Avvertenza:  Gli   allegati   tecnici   alla   presente
          ordinanza sono  consultabili  sul  sito  istituzionale  del
          Dipartimento        della        protezione         civile:
          www.protezionecivile.it