IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
regolamento; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   641/2014   della
Commissione, del 16 giugno 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1307/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti  diretti  agli  agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola
comune; 
  Visto l'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della
Commissione dell'11 marzo 2014 che integra  talune  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  che   introduce   disposizioni
transitorie; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1999,
n. 503, «Regolamento recante  norme  per  l'istituzione  della  Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; 
  Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000,  n.  188,  concernente
disposizioni correttive e  integrative  del  decreto  legislativo  27
maggio 1999, n. 165, recante  soppressione  dell'AIMA  e  istituzione
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito   di   propria   competenza,   provvede    con    decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea,
con il quale si  dispone  il  diritto  di  rivalsa  dello  Stato  nei
confronti di  Regioni  o  di  altri  enti  pubblici  responsabili  di
violazioni del diritto dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e
le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi
degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7,  comma  2,
della legge 11 novembre 2011, n.  180  «Norme  per  la  tutela  della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - Serie generale n. 220 del  22  settembre  2009,
concernente  disposizioni   per   l'attuazione   dell'art.   68   del
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica Italiana - Serie generale n. 295  del  20  dicembre  2014,
recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento  (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre
2013»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 gennaio 2015, prot. 162, relativo  alla  semplificazione
della gestione della PAC; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 23 gennaio 2015, prot. 180, recante «Disciplina del  regime
di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni  ed  esclusioni  per  inadempienze  dei   beneficiari   dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; 
  Vista la nota 20 novembre 2014, acquisita in data 27 novembre 2014,
al  protocollo  DG  PIUE  0006700,  con  la  quale  i  servizi  della
Commissione europea hanno comunicato che l'eucalipto non rientra  tra
le specie indigene da considerare nelle superfici  a  bosco  ceduo  a
rotazione rapida ai fini delle aree d'interesse ecologico; 
  Considerato che non sono pervenute le informazioni, richieste  alle
Regioni e Province autonome con nota  ministeriale  29  maggio  2014,
prot. 3299, necessarie per integrare le informazioni da comunicare ai
servizi della Commissione europea relative agli impegni inseriti  nei
Piani di sviluppo rurale che  si  intendono  considerare  sostitutivi
delle tre pratiche agricole benefiche per il clima  e  l'ambiente  di
cui all'art. 43, paragrafo 2 del regolamento  (UE)  n.  1307/2013,  e
che, pertanto, per l'anno di «domanda unica» 2015, non  e'  possibile
consentire agli agricoltori di utilizzare le pratiche equivalenti per
adempiere ai relativi obblighi; 
  Considerato che non sono pervenute le segnalazioni, richieste  alle
Regioni e Province autonome con nota  ministeriale  29  maggio  2014,
prot. 3300, per individuare  eventuali  ulteriori  superfici  prative
sensibili dal punto  di  vista  ambientale  ai  sensi  dell'art.  45,
paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e che,
pertanto, per l'anno  di  «domanda  unica»  2015,  non  e'  possibile
individuare prati sensibili al di fuori delle zone contemplate  dalle
direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE; 
  Ritenuto necessario abrogare i  commi  6  e  7,  dell'art.  7,  del
sopracitato decreto ministeriale 18 novembre 2014, in relazione  alle
osservazioni formulate dai servizi  della  Commissione  europea,  che
evidenziano la non conformita' rispetto all'art. 16, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 639/2014, ai sensi del quale  i  coefficienti  di
riduzione di cui all'art. 24, paragrafo 6, del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013, possono essere differenziati esclusivamente sulla base  di
vincoli naturali connessi alle condizioni oggettive delle superfici; 
  Ritenuto necessario adottare i provvedimenti previsti dal  predetto
decreto ministeriale 18 novembre 2014 agli articoli: 2, lettere a)  e
b), 6, comma 2, 7, commi 7, lettera b), e 10, 8, comma 6,  14,  comma
2, 16, comma 5, 18, comma 3, 20, comma 2, 31, commi 3  e  6,  e  ogni
altro atto normativo necessario per renderlo operativo; 
  Ritenuto di fissare la dimensione minima di una  parcella  agricola
tenendo  conto  della  frammentazione  aziendale   che   caratterizza
l'agricoltura italiana; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 19 febbraio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Attivita' agricola, agricoltore in attivita' 
                     e dimensioni della parcella 
 
  1. L'attivita' agricola puo' essere esercitata secondo una  o  piu'
modalita' tra quelle individuate dall'art. 4, paragrafo 1, lettera c)
del regolamento (UE) n. 1307/2013. 
  2.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto
ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, in caso di partita
IVA attivata in campo agricolo successivamente  al  1°  agosto  2014,
ovvero in assenza di partita IVA,  il  requisito  di  agricoltore  in
attivita' e' dimostrato se  ricorre  una  delle  condizioni  previste
dall'art. 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 639/2014. 
  3. L'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale  18  novembre  2014,
citato in premessa, si  applica  anche  nel  caso  in  cui  l'importo
determinato ai sensi dell'art. 12, paragrafi 3 e 4,  del  regolamento
(UE) n. 639/2014, e' inferiore ai requisiti minimi di cui all'art.  4
del citato decreto ministeriale 18 novembre 2014. 
  4. Il  requisito  di  agricoltore  in  attivita'  e'  verificato  e
validato dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo
4, del regolamento (UE) n. 1306/2013; a tal  fine,  il  rapporto  tra
organismo di  coordinamento  e  organismi  pagatori  e'  disciplinato
tramite specifica delega. 
  5.  Ai  sensi  dell'art.  72,  paragrafo  1,  secondo  comma,   del
regolamento (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di  una  parcella
agricola che puo' essere oggetto di una domanda d'aiuto e' fissata in
0,02 ettari.