IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; Visto l'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, con il quale si dispone il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 220 del 22 settembre 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, prot. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2015, prot. 180, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; Vista la nota 20 novembre 2014, acquisita in data 27 novembre 2014, al protocollo DG PIUE 0006700, con la quale i servizi della Commissione europea hanno comunicato che l'eucalipto non rientra tra le specie indigene da considerare nelle superfici a bosco ceduo a rotazione rapida ai fini delle aree d'interesse ecologico; Considerato che non sono pervenute le informazioni, richieste alle Regioni e Province autonome con nota ministeriale 29 maggio 2014, prot. 3299, necessarie per integrare le informazioni da comunicare ai servizi della Commissione europea relative agli impegni inseriti nei Piani di sviluppo rurale che si intendono considerare sostitutivi delle tre pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013, e che, pertanto, per l'anno di «domanda unica» 2015, non e' possibile consentire agli agricoltori di utilizzare le pratiche equivalenti per adempiere ai relativi obblighi; Considerato che non sono pervenute le segnalazioni, richieste alle Regioni e Province autonome con nota ministeriale 29 maggio 2014, prot. 3300, per individuare eventuali ulteriori superfici prative sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e che, pertanto, per l'anno di «domanda unica» 2015, non e' possibile individuare prati sensibili al di fuori delle zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE; Ritenuto necessario abrogare i commi 6 e 7, dell'art. 7, del sopracitato decreto ministeriale 18 novembre 2014, in relazione alle osservazioni formulate dai servizi della Commissione europea, che evidenziano la non conformita' rispetto all'art. 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 639/2014, ai sensi del quale i coefficienti di riduzione di cui all'art. 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, possono essere differenziati esclusivamente sulla base di vincoli naturali connessi alle condizioni oggettive delle superfici; Ritenuto necessario adottare i provvedimenti previsti dal predetto decreto ministeriale 18 novembre 2014 agli articoli: 2, lettere a) e b), 6, comma 2, 7, commi 7, lettera b), e 10, 8, comma 6, 14, comma 2, 16, comma 5, 18, comma 3, 20, comma 2, 31, commi 3 e 6, e ogni altro atto normativo necessario per renderlo operativo; Ritenuto di fissare la dimensione minima di una parcella agricola tenendo conto della frammentazione aziendale che caratterizza l'agricoltura italiana; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 febbraio 2015; Decreta: Art. 1 Attivita' agricola, agricoltore in attivita' e dimensioni della parcella 1. L'attivita' agricola puo' essere esercitata secondo una o piu' modalita' tra quelle individuate dall'art. 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, in caso di partita IVA attivata in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita IVA, il requisito di agricoltore in attivita' e' dimostrato se ricorre una delle condizioni previste dall'art. 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 639/2014. 3. L'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, si applica anche nel caso in cui l'importo determinato ai sensi dell'art. 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, e' inferiore ai requisiti minimi di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 18 novembre 2014. 4. Il requisito di agricoltore in attivita' e' verificato e validato dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013; a tal fine, il rapporto tra organismo di coordinamento e organismi pagatori e' disciplinato tramite specifica delega. 5. Ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella agricola che puo' essere oggetto di una domanda d'aiuto e' fissata in 0,02 ettari.