IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria in materia di acque  e  prevede  che  «Gli  Stati  membri
tengono conto del  principio  del  recupero  dei  costi  dei  servizi
idrici,  compresi  i  costi  ambientali  e  relativi  alle   risorse,
prendendo in considerazione l'analisi economica  effettuata  in  base
all'allegato III  e,  in  particolare,  secondo  il  principio:  "chi
inquina paga"», ritenendo l'analisi  economica  uno  degli  strumenti
fondamentali per agevolare un utilizzo idrico sostenibile; 
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  recante  la
definizione  e  l'ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome  e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  recante  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59, in particolare l'articolo 88; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive norme di attuazione; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di  attuazione,
tra l'altro, della direttiva 2000/60/CE,  recante  norme  in  materia
ambientale e successive modificazioni, in  particolare  gli  articoli
119 e 154; 
  Visto l'articolo 21, comma 19  del  decreto-legge  del  6  dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge del 22  dicembre
2011, n. 214; 
  Visto l'articolo 1 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 20 luglio 2012 recante l'individuazione  delle  funzioni
dell'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il  gas  attinenti  alla
regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo
21,  comma  19  del  decreto-legge  del  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214;
in particolare il comma 1 lettera d)  che  disciplina  l'adozione  da
parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare dei «Criteri per la definizione del costo ambientale e del costo
della risorsa per i  vari  settori  d'impiego  dell'acqua,  anche  in
proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi
tipi e settori d'impiego  e  ai  costi  conseguenti  a  carico  della
collettivita' in attuazione del principio del recupero integrale  del
costo del servizio e del principio "chi inquina paga"»; 
  Considerato  che  e'  necessario  stabilire  i  criteri  tecnici  e
metodologici per determinare  i  costi  ambientali  e  della  risorsa
tenendo conto dei diversi utilizzi; 
  Acquisito il parere della Conferenza  Unificata  n.  140/2014  reso
nella seduta del 13 novembre 2014; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400 di disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4269/2014 espresso  dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  18
dicembre 2014; 
  Visto il nulla osta del Dipartimento per  gli  Affari  Giuridici  e
Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, espresso con
nota DAGL 1354 del 16 febbraio 2015; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Approvazione dei criteri di valutazione del costo  ambientale  e  del
                         costo della risorsa 
 
  1. Sono approvati i criteri riportati nell'Allegato A "linee  guida
per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per
i vari settori d'impiego dell'acqua, in attuazione degli obblighi  di
cui agli articoli 4, 5 e 9 della direttiva comunitaria 2000/60/CE"  e
nel relativo allegato tecnico n.  1  "Proposta  metodologica  per  la
rendicontazione (reporting) degli aspetti economici" con  le  annesse
tabelle 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del  presente
decreto. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              La direttiva 2000/60/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
          l'azione comunitaria in  materia  di  acque  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  L  327/1
          del 22.12.2000. 
              Il  decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   88   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli
          enti locali, in attuazione del capo I della legge 15  marzo
          1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
          1998, n. 92, S.O.: 
              "Art. 88. Compiti di rilievo nazionale 
              1. Ai sensi dell'art. 1, comma  4,  lettera  c),  della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59,  hanno  rilievo  nazionale  i
          compiti relativi: 
              a) al censimento nazionale dei corpi idrici; 
              b)  alla  programmazione  ed  al  finanziamento   degli
          interventi di difesa del suolo; 
              c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di
          raccolta  elaborazione  e  consultazione  dei  dati,   alla
          definizione   di   modalita'   di   coordinamento   e    di
          collaborazione  tra  i  soggetti  pubblici   operanti   nel
          settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento,  ricerca
          e  studio  degli  elementi  dell'ambiente  fisico  e  delle
          condizioni generali  di  rischio;  alla  valutazione  degli
          effetti  conseguenti  alla  esecuzione   dei   piani,   dei
          programmi e dei progetti su scala nazionale  di  opere  nel
          settore della difesa del suolo; 
              d)  alle  direttive  generali  e  di  settore  per   il
          censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la
          disciplina dell'economia idrica e per la  protezione  delle
          acque dall'inquinamento ; 
              e) alla formazione del bilancio idrico nazionale  sulla
          scorta di quelli di bacino; 
              f) alle  metodologie  generali  per  la  programmazione
          della razionale utilizzazione delle risorse idriche e  alle
          linee di programmazione degli  usi  plurimi  delle  risorse
          idriche; 
              g)  alle  direttive  e  ai  parametri  tecnici  per  la
          individuazione delle aree a rischio  di  crisi  idrica  con
          finalita' di prevenzione delle emergenze idriche; 
              h) ai criteri  per  la  gestione  del  servizio  idrico
          integrato come definito dall'art. 4 della legge  5  gennaio
          1994, n. 36; 
              i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi  che
          devono essere  garantiti  in  ciascun  ambito  territoriale
          ottimale di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5  gennaio
          1994, n. 36, nonche' ai criteri ed agli  indirizzi  per  la
          gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e
          di accumulo per usi diversi da quello potabile; 
              l)  alla  definizione  di  meccanismi  ed  istituti  di
          conguaglio a livello di bacino  ai  fini  del  riequilibrio
          tariffario; 
              m) ai criteri e agli indirizzi  per  la  programmazione
          dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove  il
          fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento  di
          acqua tra regioni diverse e cio' travalichi  i  comprensori
          di riferimento dei bacini idrografici; 
              n) ai  compiti  fissati  dall'art.  17  della  legge  5
          gennaio 1994, n. 36, in  particolare  alla  adozione  delle
          iniziative  per  la  realizzazione  delle  opere  e   degli
          interventi di trasferimento di acqua; 
              o) ai criteri ed indirizzi per la  disciplina  generale
          dell'utilizzazione   delle   acque   destinate   a    scopi
          idroelettrici ai sensi e nei  limiti  di  cui  all'art.  30
          della legge 5 gennaio 1994, n. 36,  fermo  restando  quanto
          disposto dall'art. 29, comma 3; 
              p) alle direttive sulla  gestione  del  demanio  idrico
          anche  volte  a  garantire  omogeneita',   a   parita'   di
          condizioni, nel rilascio delle concessioni  di  derivazione
          di acqua, secondo i principi stabiliti  dall'art.  1  della
          legge 5 gennaio 1994, n. 36; 
              q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri  e
          metodi per il conseguimento del risparmio  idrico  previsto
          dall'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; 
              r)  alla  definizione  del  metodo   normalizzato   per
          definire le componenti di costo e determinare la tariffa di
          riferimento del servizio idrico; 
              s) alle attivita' di  vigilanza  e  controllo  indicate
          dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; 
              t)  all'individuazione  e  delimitazione   dei   bacini
          idrografici nazionali e interregionali; 
              u) all'esercizio dei  poteri  sostitutivi  in  caso  di
          mancata istituzione da parte delle regioni delle  autorita'
          di bacino di rilievo interregionale  di  cui  all'art.  15,
          comma 4, della legge 18 maggio 1989, n.  183,  nonche'  dei
          poteri sostitutivi di cui agli articoli 18,  comma  2,  19,
          comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge; 
              v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla
          progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di
          opere di carattere  assimilabile  di  qualsiasi  altezza  e
          capacita' di invaso; 
              z) alla determinazione di criteri,  metodi  e  standard
          volti  a  garantire   omogeneita'   delle   condizioni   di
          salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni; 
              aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa
          delle coste; 
              [bb)  alla  vigilanza  sull'Ente  autonomo   acquedotto
          pugliese. 
              2. Le funzioni  di  cui  al  comma  1  sono  esercitate
          sentita la Conferenza unificata,  fatta  eccezione  per  le
          funzioni di  cui  alle  lettere  t),  u)  e  v),  che  sono
          esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.". 
              Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          L. 15 marzo 1997,  n.  59)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  119  e  154  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  14  aprile
          2006, n. 88, S.O. n. 96: 
              "Art. 119. (Principio del recupero dei  costi  relativi
          ai servizi idrici) 
              1.  Ai  fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di
          qualita' di cui al Capo I del titolo II della  parte  terza
          del presente decreto, le Autorita' competenti tengono conto
          del principio del recupero dei costi  dei  servizi  idrici,
          compresi  quelli  ambientali  e  relativi   alla   risorsa,
          prendendo in considerazione l'analisi economica  effettuata
          in base all'Allegato  10  alla  parte  terza  del  presente
          decreto  e,  in  particolare,  secondo  il  principio  «chi
          inquina paga». 
              2. Entro il 2010 le Autorita' competenti provvedono  ad
          attuare  politiche  dei   prezzi   dell'acqua   idonee   ad
          incentivare adeguatamente gli utenti  a  usare  le  risorse
          idriche  in   modo   efficiente   ed   a   contribuire   al
          raggiungimento  ed  al  mantenimento  degli  obiettivi   di
          qualita'  ambientali  di  cui  alla  direttiva   2000/60/CE
          nonche' di cui agli articoli 76  e  seguenti  del  presente
          decreto, anche mediante un adeguato contributo al  recupero
          dei costi dei servizi idrici a carico dei vari  settori  di
          impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie
          e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere  tenute
          in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche
          del recupero dei suddetti costi, nonche'  delle  condizioni
          geografiche e climatiche della regione o delle  regioni  in
          questione. In particolare: 
              a) i canoni di concessione  per  le  derivazioni  delle
          acque pubbliche tengono conto dei costi  ambientali  e  dei
          costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua; 
              b) le tariffe dei servizi  idrici  a  carico  dei  vari
          settori  di  impiego  dell'acqua,  quali   quelli   civile,
          industriale e  agricolo,  contribuiscono  adeguatamente  al
          recupero  dei  costi  sulla  base  dell'analisi   economica
          effettuata secondo  l'Allegato  10  alla  parte  terza  del
          presente decreto. 
              3. Nei  Piani  di  tutela  di  cui  all'art.  121  sono
          riportate  le  fasi   previste   per   l'attuazione   delle
          disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2   necessarie   al
          raggiungimento degli obiettivi  di  qualita'  di  cui  alla
          parte terza del presente decreto." 
              "Art. 154. (Tariffa del servizio idrico integrato) 
              1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio
          idrico integrato ed  e'  determinata  tenendo  conto  della
          qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, delle
          opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi
          di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree
          di salvaguardia, nonche' di una quota parte  dei  costi  di
          funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che
          sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei   costi   di
          investimento  e  di  esercizio  secondo  il  principio  del
          recupero dei costi e  secondo  il  principio  «chi  inquina
          paga». Tutte le quote della  tariffa  del  servizio  idrico
          integrato hanno natura di corrispettivo. 
              2.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  e  del  mare,  su  proposta  dell'Autorita'  di
          vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto
          della necessita' di recuperare  i  costi  ambientali  anche
          secondo il principio  «chi  inquina  paga»,  definisce  con
          decreto le componenti di costo per la determinazione  della
          tariffa relativa ai servizi idrici per i  vari  settori  di
          impiego dell'acqua. 
              3. Al fine di  assicurare  un'omogenea  disciplina  sul
          territorio   nazionale,   con    decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da
          parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza
          di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei
          costi della risorsa e  prevedendo  altresi'  riduzioni  del
          canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso
          delle acque reimpiegando le acque risultanti  a  valle  del
          processo produttivo o di una parte dello stesso o,  ancora,
          restituisca  le  acque   di   scarico   con   le   medesime
          caratteristiche   qualitative    di    quelle    prelevate.
          L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale. 
              4. Il soggetto competente, al fine della redazione  del
          piano economico-finanziario di cui all'art. 149,  comma  1,
          lettera d), predispone la tariffa di base,  nell'osservanza
          del metodo tariffario di cui all'art. 10, comma 14, lettera
          d), del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la
          trasmette per l'approvazione  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas. 
              5. La tariffa e' applicata dai  soggetti  gestori,  nel
          rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare. 
              6. Nella modulazione  della  tariffa  sono  assicurate,
          anche mediante compensazioni per  altri  tipi  di  consumi,
          agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonche' per i
          consumi  di  determinate  categorie,   secondo   prefissati
          scaglioni di reddito.  Per  conseguire  obiettivi  di  equa
          redistribuzione dei costi  sono  ammesse  maggiorazioni  di
          tariffa per  le  residenze  secondarie,  per  gli  impianti
          ricettivi stagionali, nonche' per le  aziende  artigianali,
          commerciali e industriali. 
              7. L'eventuale modulazione della tariffa tra  i  comuni
          tiene conto degli investimenti  pro  capite  per  residente
          effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai  fini
          dell'organizzazione del servizio idrico integrato.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  21,  comma  19,  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  dicembre
          2011, n. 284, S.O. e convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214): 
              "Art. 21. Soppressione enti e organismi 
              (Omissis). 
              19.  Con  riguardo   all'Agenzia   nazionale   per   la
          regolazione e  la  vigilanza  in  materia  di  acqua,  sono
          trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas
          le funzioni attinenti alla regolazione e al  controllo  dei
          servizi idrici,  che  vengono  esercitate  con  i  medesimi
          poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa  dalla  legge  14
          novembre 1995, n.  481.  Le  funzioni  da  trasferire  sono
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  20  luglio  2012
          (Individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia
          elettrica  ed  il  gas  attinenti  alla  regolazione  e  al
          controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21,  comma
          19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2012, n. 231: 
              "Art. 1. Funzioni del Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare 
              1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare continua ad esercitare le funzioni in
          materia di servizi idrici non trasferite all'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art.  3,  ed  in
          particolare: 
              a) adotta gli indirizzi per assicurare il coordinamento
          ad ogni livello di pianificazione delle  funzioni  inerenti
          gli  usi  delle  risorse  idriche,  individuando  obiettivi
          generali e priorita' di intervento; 
              b)  adotta  gli  indirizzi  e  fissa  gli  standard  di
          qualita' della risorsa ai sensi della Parte III del  d.lgs.
          n. 152/06 e delle Direttive comunitarie di settore; 
              c)  definisce  criteri  e  indirizzi  per  favorire  il
          risparmio  idrico,  l'efficienza  nell'uso  della   risorsa
          idrica e per il riutilizzo delle acque reflue; 
              d) definisce i criteri per  la  definizione  del  costo
          ambientale e del costo della risorsa  per  i  vari  settori
          d'impiego dell'acqua, anche  in  proporzione  al  grado  di
          inquinamento  ambientale  derivante  dai  diversi  tipi   e
          settori d'impiego e ai costi  conseguenti  a  carico  della
          collettivita' in  attuazione  del  principio  del  recupero
          integrale del costo  del  servizio  e  del  principio  «chi
          inquina paga»; 
              e) definisce i  criteri  per  la  determinazione  della
          copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal
          servizio idrico integrato e da ciascuno dei singoli servizi
          che lo compongono  nonche'  dai  servizi  di  captazione  e
          adduzione a usi multipli e dai servizi  di  depurazione  ad
          usi  misti  civili  e  industriali,  per  i  vari   settori
          d'impiego dell'acqua, anche  in  proporzione  al  grado  di
          inquinamento  ambientale  derivante  dai  diversi  tipi   e
          settori d'impiego e ai costi  conseguenti  a  carico  della
          collettivita'; 
              f) definisce gli obiettivi  generali  di  qualita'  del
          servizio idrico integrato sul territorio nazionale, sentite
          le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; 
              g) puo' definire indirizzi per  realizzare,  attraverso
          una   modulazione   differenziata   della   tariffa,    una
          perequazione solidaristica tra ambiti diversamente  forniti
          di risorse idriche.". 
              Si riporta il testo dell'art. 17, commi  3  e  4  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri),  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale.   12
          settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti agli articoli 4, 5 e 9  della  citata
          direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del 23 ottobre 2000, si veda nelle note alle premesse.