IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 56, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(legge di stabilita' 2014), come modificato dalla legge  23  dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015),  che  prevede  l'istituzione
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  di
un fondo destinato al  sostegno  delle  imprese  composte  da  almeno
quindici individui che si  uniscono  in  associazione  temporanea  di
imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese  (RTI)  o  in
reti di impresa aventi nel programma comune di rete  lo  sviluppo  di
attivita' innovative al fine di operare su manifattura sostenibile  e
artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software
e hardware e all'ideazione di modelli di  attivita'  di  vendita  non
convenzionali e forme di collaborazione tra tali realta' produttive; 
  Visto il comma 57 del predetto art. 1 della legge n. 147 del  2013,
come sostituito dalla citata legge n. 190 del 2014, che  dispone  che
le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di  cui  al  comma  56,
ammessi attraverso procedure selettive indette  dal  Ministero  dello
sviluppo  economico,  tenute  a  valorizzare  le  collaborazioni  con
istituti di ricerca pubblici, universita' e  istituzioni  scolastiche
autonome, sulla base di progetti della durata  di  almeno  due  anni,
volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti: 
  a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a  codice
sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle
scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese; 
  b) creazione di centri per l'incubazione di realta' innovative  nel
mondo dell'artigianato digitale; 
  c) creazione  di  centri  per  servizi  di  fabbricazione  digitale
rivolti ad artigiani e a microimprese; 
  d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale  da
parte dei soggetti di cui al comma 56; 
    e) creazione di nuove realta' artigianali o  reti  manifatturiere
incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale; 
  Visto, altresi', il comma 59 dello stesso art. 1 della legge n. 147
del 2013, che prevede che con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico sono definiti criteri e modalita'  per  l'applicazione  dei
commi 56 e 57 dianzi citati; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato   sul   funzionamento   dell'Unione   europea   agli   aiuti
d'importanza  minore  ("de  minimis"),  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
187 del 26 giugno 2014; 
  Visto  l'art.  23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
concernente il Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   "Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59"; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33 e   successive
modificazioni e integrazioni, che all'art. 3 istituisce e  disciplina
l'istituto del contratto di rete; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze e del Ministro dello  sviluppo  economico  20  febbraio
2014, n. 57, il quale prevede che le  pubbliche  amministrazioni,  in
sede di concessione di finanziamenti, tengono  conto  del  rating  di
legalita' delle  imprese  secondo  quanto  previsto  all'art.  3  del
medesimo  decreto,  quindi  anche  attraverso  l'attribuzione  di  un
punteggio aggiuntivo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
  a) "Legge": la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di  stabilita'
2014 e successive modifiche e integrazioni); 
  b) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico; 
  c) "Regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"); 
  d) "Regolamento  GBER":  il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato; 
  e) "Fondo per la crescita sostenibile": il fondo di cui all'art. 23
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  f)  "Impresa/Imprese"  i  soggetti   imprenditoriali   identificati
secondo quanto previsto all'art. 2082 del codice  civile  e  iscritti
nel registro delle imprese; 
  g)  "Istituti  di  ricerca  pubblici":  gli  enti   pubblici,   non
identificabili con le universita',  aventi  il  compito  di  svolgere
attivita'  di  ricerca  nei  principali  settori  di  sviluppo  delle
conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico; 
  h) "Universita'": gli enti di diritto pubblico e privato,  operanti
nel campo dell'istruzione superiore, della ricerca e delle  attivita'
culturali; 
  i) "Istituzioni scolastiche autonome": le  istituzioni  scolastiche
ed educative alle quali sono state attribuite personalita'  giuridica
e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  l) "Enti  autonomi  con  funzioni  di  rappresentanza  del  tessuto
produttivo": associazioni d'impresa, camere di commercio e altri enti
assimilabili; 
  m) "Rete/Reti  di  imprese":  soggetto  imprenditoriale  costituito
attraverso la stipula di un contratto di rete tra due o piu'  Imprese
secondo quanto previsto all'art.  3  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33e successive modificazioni e integrazioni, nonche' i consorzi di
cui all'art. 2602 del codice civile; 
  n)  "Soggetto  proponente":   Imprese   riunite   in   associazione
temporanea di impresa (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese
(RTI) o in Rete di imprese, che presentano domanda di ammissione alle
agevolazioni per realizzare  un  programma  comune  finalizzato  allo
sviluppo  di  attivita'  innovative  nell'ambito  della   manifattura
sostenibile e dell'artigianato digitale; 
  o)  "Beneficiario/Beneficiari":  soggetto   giuridico,   costituito
attraverso la stipula di un contratto di rete secondo quanto previsto
all'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,
ovvero consorzio con attivita'  esterna  di  cui  all'art.  2612  del
codice civile, ammesso alle agevolazioni; 
  p) "Sovvenzione parzialmente rimborsabile": finanziamento  a  tasso
zero da restituire in quota parte; 
  q) "Imprese artigiane": imprese costituite in forma  individuale  o
collettiva che, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui  all'art.
4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, abbiano come scopo prevalente lo
svolgimento  di   un'attivita'   di   produzione   di   beni,   anche
semilavorati, o di  prestazioni  di  servizi,  escluse  le  attivita'
agricole, commerciali, di intermediazione  di  beni  o  ausiliare  di
queste ultime, di somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  o  di
bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali  e  accessorie
all'esercizio dell'impresa; 
  r) "Microimprese": le imprese cosi' classificate in base ai criteri
indicati nell'Allegato 1 del Regolamento GBER.