IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102  e  successive
modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole; 
  Visto il capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.  102,  che
disciplina gli aiuti- ex ante per il pagamento dei premi assicurativi
a copertura dei rischi a  carico  delle  produzioni  agricole,  delle
strutture  aziendali  e  dei  costi  di  smaltimento  delle  carcasse
animali; 
  Visto il capo II che disciplina gli interventi compensativi ex-post
dei danni nelle aree agricole colpite  da  calamita'  naturali  e  da
avversita' atmosferiche eccezionali; 
  Visto il regolamento  (CE)  17  dicembre  2013,  n.  1305/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo  rurale
da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)  e
cha abroga il regolamento (CE) n. 1698/200 e, in particolare,  l'art.
32; 
  Considerati gli Orientamenti dell'Unione europea per gli  Aiuti  di
Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali  2014-2020
(2014/C 204/01); 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  Regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Considerato  che  l'art.  9  del  Reg.  n.  702/2014  modifica   le
intensita' di aiuto, le  tipologie  di  interventi  e  le  condizioni
previste nel decreto legislativo n. 102/04; 
  Ritenuto,  a  partire  dal  1°  gennaio  2015,  di   applicare   le
disposizioni di cui ai Capi I e  II  decreto  legislativo  n.  102/04
tenendo conto delle nuove normative in materia di aiuti di Stato  nel
settore agricolo e forestale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  si
applicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 aprile
2008, n.  82,  entro  i  limiti  delle  intensita'  di  aiuto,  delle
tipologie  di  interventi  e   delle   condizioni   stabilite   dagli
Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di  Stato  al  settore
agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 - 2020 e dal  Regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione del 25  giugno  2014,  cosi'  come
riportato nell'allegato 1.