IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo-unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  1994,
n. 243: «Regolamento recante attuazione  della  direttiva  90/426/CEE
relativa alle condizioni di  polizia  sanitaria  che  disciplinano  i
movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi  terzi,
con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo  della  sicurezza  alimentare  e,  in  particolare,  l'art.  18
relativo alla rintracciabilita' degli animali  e  degli  alimenti  da
essi derivati; 
  Visto l'art. 8, comma 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n.  147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2003,  n.  200,
che stabilisce che sulla  base  delle  linee  guida  e  dei  principi
stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali,  l'UNIRE
organizza  e  gestisce  l'anagrafe  equina  nell'ambito  del  Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del  decreto
legislativo  30  aprile  1998,  n.  173,  articolandola  per   razza,
tipologia  d'uso  e  diffusione   territoriale,   avvalendosi   anche
dell'AIA, attraverso i propri uffici periferici,  per  raccogliere  i
dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  504/2008  della  Commissione  del  6
giugno  2008,  recante  attuazione  delle  direttive   90/426/CEE   e
90/427/CEE  del  Consiglio  «per  quanto   riguarda   i   metodi   di
identificazione degli equidi»; 
  Visto il decreto legislativo  16  febbraio  2011,  n.  29,  recante
«Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.
504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE  e  90/427/CEE
sui  metodi  di  identificazione  degli  equidi,   nonche'   gestione
dell'anagrafe  da  parte  dell'UNIRE»,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale 29 marzo 2011, n. 72; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007,  recante
"Modifica  dell'allegato  IV  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317,  "Regolamento  recante  norme  per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione
e  alla  registrazione  degli  animali",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 giugno 2007, n. 148; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 dicembre 2009,  recante  "Linee  guida  e  principi  per
l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli  equidi  da  parte
dell'UNIRE (art. 8,  comma  15,  legge  1°  agosto  2003,  n.  200)",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  26  settembre  2011,  recante  «Approvazione  del  manuale
operativo per la gestione  dell'anagrafe  degli  equidi»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 2011, n. 272, S.O.; 
  Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della  salute
1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria  degli  equidi,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  11  aprile  2013,  n.  85,  come
prorogata dall'ordinanza 19 marzo  2014,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 2014, n. 84; 
  Considerato che la mancanza di identificazione espone gli equidi al
concreto rischio di clandestinita' sottraendoli ai controlli sanitari
e di benessere animale; 
  Considerato che, ai fini di tutela della sanita'  e  del  benessere
animale, continua a sussistere la necessita' di  rendere  disponibili
ai Servizi veterinari tutti i dati indispensabili per  l'espletamento
delle attivita' di controllo nonche' per la gestione delle  emergenze
di carattere sanitario; 
  Considerato che permane la difficolta' di reperire nella Banca dati
degli  equidi  detenuta  dal  Ministero  delle  politiche   agricole,
alimentari  e  forestali,  tutte  le   informazioni   necessarie   ad
assicurare    una    adeguata    ed     efficace     attivita'     di
epidemiosorveglianza, anche per  gli  aspetti  connessi  alla  tutela
della salute pubblica e della sicurezza alimentare; 
  Considerato  che  la  Commissione  europea  ha  proceduto  ad   una
revisione della normativa sui metodi di identificazione degli  equidi
attraverso l'emanazione del Regolamento (CE) n. 2015/262,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 marzo 2015, n.  L  59,
la cui applicazione e' prevista a decorrere dal 1° gennaio 2016; 
  Ritenuto, pertanto, necessario prorogare di ulteriori  dodici  mesi
l'efficacia dell'ordinanza 1° marzo 2013; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                                    
 
  1.  L'efficacia  dell'ordinanza  1°   marzo   2013   e   successive
modificazioni, e' prorogata di dodici mesi  a  decorrere  dal  giorno
della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 23 marzo 2015 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 1314