IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  e
successive modificazioni; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  26  agosto   2005
concernente «Misure di polizia veterinaria  in  materia  di  malattie
infettive e diffusive dei  volatili  da  cortile»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2005, n. 204,  come  modificata  dalle
ordinanze: 10 ottobre 2005, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  14
ottobre 2005, n. 240; 19  ottobre  2005,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 31 ottobre 2005, n. 254; 21 dicembre 2007, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  26  febbraio  2008,  n.  48;  16  dicembre  2008,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  3  febbraio  2009,  n.  27;  3
dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre  2010,
n. 303; 13 dicembre  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
gennaio 2013, n. 1;  11  dicembre  2013,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2013, n. 303; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  marzo  2006,  n.  158,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/74/CE,  concernente  il  divieto  di
utilizzazione di talune sostanze ad azione  ormonica  tireostatica  e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010,  recante
«Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore  avicolo
rurale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 agosto 2010, n. 196; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  31
ottobre 2013, n. 2013/635/UE, «che modifica le decisioni 2005/734/CE,
2006/415/CE e 2007/25/CE per quanto riguarda  i  periodi  della  loro
applicazione»,  con   cui   la   Commissione,   oltre   a   ravvisare
l'opportunita' di mantenere le misure di  protezione  e  sorveglianza
adottate sin dal 2005 per far fronte al rischio  rappresentato  dalla
propagazione del virus influenzale tipo A,  sottotipo  H5N1  ad  alta
patogenicita' linea asiatica, ha fatto presente che  una  valutazione
esterna della rete di reazione di emergenza dell'Unione,  "Evaluation
of the EU rapid response network, crisis management and communication
capacity regarding certain transmissible animal diseases"  effettuata
nel 2012, ha dimostrato che gli Stati membri ritengono pertinenti  ed
efficaci le misure di protezione adottate a  livello  dell'Unione  in
relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria; 
  Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15  maggio  2014  che  fissa  le  disposizioni  per  la
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute  e
al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al  materiale
riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE
e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002,  (CE)  n.
882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
la direttiva 2009/128/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
nonche' il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  e  che  abroga  le  decisioni  66/399/CEE,  76/894/CEE  e
2009/470/CE del Consiglio; 
  Considerato che a livello  internazionale  l'influenza  aviaria  e'
ancora diffusa e che pertanto  e'  necessario  mantenere  elevato  il
sistema di controllo e tracciabilita' degli  alimenti,  dei  mangimi,
degli animali destinati alla produzione  alimentare  e  di  qualsiasi
altra sostanza atta o destinata ad entrare a far parte di un alimento
o di un mangime; 
  Rilevato in particolare: 
    che dall'inizio del mese di novembre 2014 sono  stati  confermati
alcuni focolai di influenza aviaria ad alta  patogenicita'  sottotipo
H5N8 in Europa, che hanno interessato la Germania,  il  Regno  Unito,
l'Olanda e l'Ungheria; 
    che nel mese di dicembre 2014 e' stato confermato un focolaio  di
influenza aviaria ad alta patogenicita'  del  sottotipo  H5N8  presso
un'azienda di tacchini da carne appartenente ad una filiera che opera
su tutto il territorio nazionale; 
    che  nonostante  l'infezione  non  si   sia   estesa   ad   altri
allevamenti, anche in forza dei provvedimenti immediatamente adottati
dal Ministero della  salute,  i  virus  influenzali  aviari  ad  alta
patogenicita' possono determinare epidemie di  ingente  gravita'  con
rilevanti conseguenze per la produzione avicola  e  possibili  rischi
per la salute umana; 
  Vista la Grant Decision SANTE/VP/2015/IT/SI2.700815 del 30  gennaio
2015 recante l'approvazione dei programmi  nazionali  e  il  relativo
finanziamento per l'anno 2015 e,  in  particolare,  il  finanziamento
previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b); 
  Viste le previsioni di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'art.  26
del  Regolamento  (UE)   1169/2011,   relativamente   all'indicazione
obbligatoria del paese d'origine o del luogo di  provenienza  per  le
carni dei codici di nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato
XI del medesimo Regolamento, tra cui «Carni  fresche,  refrigerate  o
congelate, di volatili della voce 0105»; 
  Ritenuto pertanto non piu' necessario confermare le disposizioni di
cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata ordinanza 26 agosto  2005,  e
successive modificazioni, concernenti le misure  sanitarie  attinenti
l'etichettatura di origine ivi previste; 
  Ritenuto necessario altresi', nelle more dell'emanazione a  livello
comunitario di un apposito regolamento in materia di sanita'  animale
di disciplina delle misure di biosicurezza, di confermare  le  misure
di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria,  introdotte
con l'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, al fine di
ridurre il rischio di trasmissione del virus  influenzale,  anche  in
considerazione della persistente circolazione  di  virus  influenzali
sottotipi H5 e H7  a  bassa  patogenicita'  negli  allevamenti  della
filiera avicola rurale e della catena di produzione industriale,  dal
2007 ad oggi, che hanno interessato le regioni ad  elevata  vocazione
avicola; 
  Acquisito  il  parere  del  Centro  nazionale  di   referenza   per
l'influenza aviaria presso  l'Istituto  Zooprofilattico  sperimentale
delle Venezie; 
  Visto il decreto ministeriale 24 luglio  2014,  recante  delega  di
attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di  competenza
dell'amministrazione  al  Sottosegretario  di  Stato  dott.  Vito  De
Filippo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2014, n. 198; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'ordinanza del  Ministro  della  salute  26  agosto  2005,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) gli articoli 3, 4 e 5 sono abrogati; 
    b) all'art. 5-bis: 
      1) al comma 1, le parole: «nel Programma  di  sorveglianza  del
pollame e dei volatili selvatici per  l'influenza  aviaria  approvato
con decisione di esecuzione della Commissione del 29  novembre  2013,
n.  2013/722/UE  recante  approvazione  dei   programmi   annuali   e
pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune  malattie
animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per  il  2014  e  gli
anni successivi, nonche' del  contributo  finanziario  dell'Unione  a
detti programmi» sono sostituite dalle seguenti:  «nel  Programma  di
sorveglianza del pollame e dei  volatili  selvatici  per  l'influenza
aviaria, approvato con Grant Decision SANTE/VP/2015/IT/SI2.700815 del
30 gennaio 2015, recante l'approvazione dei programmi nazionali e  il
relativo  finanziamento  per  l'anno  2015  e,  in  particolare,  del
contributo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b); 
    c)  all'allegato  A,  capitolo   «Requisiti   strutturali   degli
allevamenti»: 
      1) al paragrafo 2, lettera a), dopo la  parola  «mobili)»  sono
aggiunte le seguenti: «e apposti cartelli di divieto di accesso  agli
estranei; l'azienda deve  essere  dotata  di  una  zona,  chiaramente
identificata, per la sosta dei veicoli sia del personale dell'azienda
sia  dei  visitatori.  Dalla  zona  di  parcheggio  non  deve  essere
direttamente accessibile l'area di governo degli animali»; 
      2) al paragrafo 2, lettera c) dopo la parola «industriale» sono
inserite le  seguenti:  «di  riproduttori,  galline  ovaiole  per  la
produzione di uova da consumo e tacchini da carne».