IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446, che disciplina l'addizionale regionale all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF); 
  Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
che  integra  la  disciplina  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF,
prevedendo, in particolare,  al  comma  1,  che  ciascuna  regione  a
statuto ordinario puo', con  propria  legge,  aumentare  o  diminuire
l'aliquota di base dell'addizionale regionale, pari a 1,23 per cento,
e che la maggiorazione, a decorrere dall'anno 2015, non  puo'  essere
superiore a 2,1 punti percentuali; 
  Visto l'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge di 22 dicembre  2011,
n. 214, il quale dispone  che  l'aliquota  di  base  dell'addizionale
regionale all'IRPEF, pari a 1,23 per cento,  si  applica  anche  alle
regioni a statuto speciale ed alle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, le quali, a norma dell'articolo 50,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, possono maggiorare l'aliquota fino  allo
0,50 per cento; 
  Visto l'articolo 3-ter del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  il
quale  dispone  che,  esclusivamente  al  fine   di   consentire   la
predisposizione delle misure di  copertura  finanziaria  degli  oneri
derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidita' di cui  agli
articoli 2, comma 3, lettera a), e 3,  comma  5,  lettera  a),  dello
stesso decreto legge, le Regioni a statuto  speciale  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, a
decorrere dall'anno 2014 possono maggiorare fino ad un massimo  di  1
punto  percentuale   l'aliquota   base   dell'addizionale   regionale
all'IRPEF; 
  Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011
il quale prevede che  per  assicurare  la  razionalita'  del  sistema
tributario nel  suo  complesso  e  la  salvaguardia  dei  criteri  di
progressivita' cui il  sistema  medesimo  e'  informato,  le  regioni
possono  stabilire  aliquote  dell'addizionale  regionale   all'IRPEF
differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni  di  reddito
corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; 
  Visto l'articolo 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che  ai
commi 9 e 10, dispone, tra l'altro, che restano fermi gli automatismi
fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei
casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in  materia  di
applicazione di incrementi delle  aliquote  fiscali  per  le  regioni
sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari; 
  Visto l'articolo 1, comma 174, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311, che dispone, tra l'altro, l'applicazione  nella  misura  massima
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in caso di mancata
adozione dei provvedimenti necessari alla copertura del disavanzo  di
gestione nel settore sanitario; 
  Visto l'articolo 1, comma 180, della legge n.  311  del  2004,  che
prevede la possibilita' per  la  regione  di  adottare  un  Piano  di
rientro dai deficit sanitari; 
  Visto l'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27  dicembre
2006, n. 296,  che  disciplina,  tra  l'altro,  l'applicazione  nella
misura massima  dell'aliquota  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF
durante la vigenza del Piano di rientro dai deficit sanitari; 
  Visto l'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che disciplina le condizioni di obbligatorieta' per la  presentazione
di un Piano di rientro dai deficit sanitari, legate al raggiungimento
dello standard dimensionale  del  disavanzo  del  servizio  sanitario
regionale, ovvero alla presenza  di  un  disavanzo  di  gestione  non
coperto e i successivi commi 78 e 79  che  dispongono,  tra  l'altro,
l'applicazione delle misure  previste  dall'articolo  1,  comma  174,
della legge n. 311 del 2004,  e  l'incremento  automatico  in  misura
fissa dell'addizionale regionale all'IRPEF; 
  Visto l'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che dispone tra l'altro che, per la regione sottoposta  al  Piano  di
rientro, resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera  durata
del  Piano,  della   maggiorazione   dell'aliquota   dell'addizionale
regionale   all'IRPEF   ove   scattata   automaticamente   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 174, della legge, n. 311  del  2004  e  che  a
determinate condizioni e nei limiti ivi indicati la stessa regione ha
la possibilita' di ridurre la predetta maggiorazione; 
  Visto l'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
il  quale  prevede,  tra   l'altro,   l'aumento   in   misura   fissa
dell'aliquota  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF,  in  caso   di
mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano di  rientro
dai deficit sanitari; 
  Visto l'articolo 2, comma 88, della legge  n.  191  del  2009,  che
consente alle regioni gia' sottoposte ai  Piani  di  rientro  e  gia'
commissariate,  la  possibilita'  della  prosecuzione  del  Piano  di
rientro, secondo appositi programmi operativi,  o  di  presentare  un
nuovo Piano di rientro, con la conseguente applicazione dell'art.  1,
comma 174, della legge n. 311 del 2004 e dei commi da 80 a  86  della
legge n. 191 del 2009; 
  Visti l'articolo 2, comma 93, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che  disciplina  la  possibilita',  per  le  regioni  che   risultano
inadempienti  per  motivi  diversi  dall'obbligo  dell'equilibrio  di
bilancio sanitario, di chiedere la sottoscrizione di un accordo,  con
il relativo Piano di  rientro,  approvato  dalla  Regione,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004; 
  Visto l'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
che prevede la possibilita' per  la  regione  Campania  di  destinare
l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF previsto
dall'articolo 2, comma 86, della legge n. 191 del  2009  o  anche  il
raddoppio dell'aumento stesso, alla copertura del  Piano  di  rientro
dal disavanzo nel settore del trasporto; 
  Visto l'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,
il quale prevede che per la regione Campania, a decorrere  dal  2014,
e'  disposta  l'applicazione  delle  maggiorazioni  fiscali  di   cui
all'articolo 2, comma 86, della legge n.  191  del  2009,  e  che  il
relativo   gettito   fiscale    e'    finalizzato    prioritariamente
all'ammortamento dei  prestiti  di  cui  agli  articoli  2  e  3  del
decreto-legge n. 35 del 2013 e, in  via  residuale,  all'ammortamento
del corrispondente prestito di cui al comma 13 dello stesso  articolo
11, destinato al Piano di rientro di cui all'articolo  16,  comma  5,
del   decreto-legge   n.   83   del   2012,   per   l'intera   durata
dell'ammortamento dei medesimi prestiti; 
  Visto l'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo  n.  446  del
1997, il quale dispone che ciascuna regione e Provincia autonoma puo'
maggiorare  l'aliquota  dell'addizionale  regionale   all'IRPEF   con
propria legge, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31
dicembre dell'anno  precedente  a  quello  in  cui  l'addizionale  si
riferisce; 
  Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'articolo 50, comma 3, quarto e quinto periodo, del  decreto
legislativo n. 446 del  1997,  aggiunti  dall'articolo  8,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i quali
stabiliscono che, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e
delle funzioni dei sostituti d'imposta e  dei  centri  di  assistenza
fiscale nonche' degli altri intermediari, le regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della
pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo  1,  comma  3,
del decreto legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  entro  il  31
gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati  contenuti
nei   provvedimenti   di   variazione   dell'addizionale    regionale
individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano e che il mancato inserimento nel  suddetto  sito  informatico
dei dati rilevanti  ai  fini  della  determinazione  dell'addizionale
all'IRPEF comporta l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi; 
  Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto  legislativo  n.  175  del
2014, il quale prescrive che in sede di prima applicazione il decreto
di cui al comma 1, lettera a), e' emanato entro 30 giorni dalla  data
di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo; 
  Considerato che il sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo n. 360 del 1998, e'  quello  individuato  dal
decreto del Capo  del  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  31  maggio  2002  nel  sito
internet www.finanze.it finalizzato,  fra  l'altro,  a  divulgare  le
informazioni in materia di tributi erariali, regionali e locali; 
  Considerata la necessita'  di  individuare  i  dati  contenuti  nei
provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all'IRPEF e di
stabilire le modalita' applicative per  l'invio  e  la  pubblicazione
degli stessi; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Sentita l'Agenzia delle entrate; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 25 marzo 2015 ; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti  ai  fini
  della determinazione  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
  reddito delle persone fisiche 
 
  1. Ai  fini  della  semplificazione  delle  dichiarazioni  e  delle
funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di  assistenza  fiscale
nonche' degli altri intermediari, le regioni e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano inviano i dati rilevanti per la determinazione
dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche   (IRPEF)   per   la   pubblicazione   nel   sito    Internet
www.finanze.it. Detti dati sono  riportati  nella  "Tabella"  di  cui
all'allegato A, che fa  parte  integrante  del  presente  decreto,  e
devono  essere  inseriti,  seguendo  le  istruzioni  ivi   contenute,
utilizzando un foglio di calcolo  che  rispetti  la  struttura  della
tabella stessa. 
  2. La  trasmissione  della  "Tabella"  di  cui  all'allegato  A  e'
effettuata, entro il 31 gennaio  dell'anno  a  cui  l'addizionale  si
riferisce,  esclusivamente  in   via   telematica,   mediante   posta
elettronica certificata, all'indirizzo df.dltff@pce.finanze.it. 
  3. Nel caso in cui  intervengano  successive  variazioni  dei  dati
rilevanti ai fini  della  determinazione  dell'addizionale  regionale
all'IRPEF, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano
ritrasmettono la "Tabella" di cui all'allegato A,  con  l'indicazione
delle aliquote complessivamente applicabili, entro  30  giorni  dalla
data di adozione dei relativi provvedimenti modificativi. 
  4. La Direzione legislazione tributaria e federalismo  fiscale  del
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze provvede alla pubblicazione dei dati trasmessi dalle  regioni
e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   nel   sito
www.finanze.it, entro 7 giorni lavorativi  successivi  alla  data  di
ricezione della Tabella di cui all'allegato A. 
  5. La  mancata  trasmissione  dei  dati  rilevanti  ai  fini  della
determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF entro  i  termini
di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilita' di  sanzioni  e  di
interessi.